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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 30 del 09/02/2022

Istituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti30

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la Banca Dati Nazionale sull'Abusivismo Edilizio, prevista dalla legge di bilancio 2018. La banca dati serve a censire gli immobili e le opere abusive, a rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni competenti e a supportare il monitoraggio degli interventi di demolizione finanziati dal fondo dedicato ai comuni. Il decreto disciplina contenuto informativo minimo, soggetti alimentanti, accesso tramite SPID, profili di trattamento dei dati e copertura finanziaria.

Istituzione della Banca Dati Nazionale sull'Abusivismo Edilizio (B.D.N.A.E.)

Istituzione della Banca Dati Nazionale sull'Abusivismo Edilizio

Il decreto ministeriale dà attuazione all'articolo 1, commi 26 e 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, istituendo presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la Banca Dati Nazionale sull'Abusivismo Edilizio (B.D.N.A.E.). La banca dati è concepita come strumento centrale di raccolta, condivisione e consultazione delle informazioni relative all'abusivismo edilizio, anche ai fini dell'utilizzo del fondo destinato ai comuni per le demolizioni di opere abusive.

Quadro normativo e finalità

Il provvedimento si inserisce nel quadro del testo unico dell'edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell'articolo 32, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003 e delle disposizioni della legge n. 205 del 2017. Le finalità dichiarate sono:

  • censire i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale, a tutela della corretta gestione, della sicurezza e della riqualificazione del territorio;
  • rendere disponibili i dati alle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio;
  • integrare e omogeneizzare le informazioni disponibili presso i diversi enti;
  • agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive e la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 205 del 2017.

Ambito soggettivo e contenuto minimo della banca dati

La B.D.N.A.E. è alimentata dagli enti, amministrazioni e organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, che condividono o trasmettono le informazioni esclusivamente tramite il sistema informatico disciplinato dal decreto. In fase di prima applicazione, la banca dati è alimentata con i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente oggetto delle segnalazioni di cui all'articolo 31, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001, e il contenuto informativo minimo è costituito dalle segnalazioni inviate dai Comuni tramite l'ufficio territoriale del governo.

Modalità di attuazione, ricognizione e convenzioni

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, con la collaborazione della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, deve avviare una ricognizione delle informazioni con i soggetti istituzionali interessati, in particolare Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero della transizione ecologica, Ministero della cultura, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate, Regioni e Comuni, anche tramite il coordinamento in Conferenza unificata e l'ANCI.

La ricognizione e la definizione delle procedure organizzative e operative per la condivisione e trasmissione dei dati avvengono mediante tavoli congiunti e apposite convenzioni. La condivisione delle informazioni deve essere avviata entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle convenzioni.

Provvedimento amministrativo successivo

All'esito delle attività di ricognizione e cooperazione istituzionale, i due direttori generali competenti adottano congiuntamente un provvedimento amministrativo destinato a disciplinare in modo strutturato il funzionamento del sistema. In particolare, il provvedimento dovrà:

  • definire l'insieme dei dati che compone il sistema informativo;
  • individuare gli organi competenti per territorio e i rispettivi ambiti;
  • stabilire modalità di accreditamento e criteri di abilitazione degli utenti;
  • definire il dato minimo e la struttura della trasmissione delle segnalazioni sugli illeciti e dei censimenti dei manufatti abusivi;
  • fissare i criteri di validazione e aggiornamento delle informazioni;
  • regolare le modalità di riscontro agli organi competenti dopo la validazione;
  • individuare gli indicatori da produrre;
  • definire criteri di visibilità e i dati consultabili dalle amministrazioni pubbliche;
  • stabilire eventuali integrazioni con banche dati nazionali.

I medesimi direttori generali devono inoltre riferire annualmente al Ministro sullo stato di attuazione e sull'aggiornamento della banca dati.

Accesso alle informazioni e monitoraggio del fondo demolizioni

Le informazioni confluite nella B.D.N.A.E. sono rese disponibili alle amministrazioni statali, regionali e comunali, agli uffici giudiziari, agli enti e agli organi competenti in materia di abusivismo edilizio che partecipano all'alimentazione della banca dati, nonché all'ANCI. L'accesso alla piattaforma avviene tramite SPID per i soggetti che utilizzano i servizi offerti attraverso l'interfaccia utente.

È inoltre istituita una sezione dedicata al monitoraggio degli interventi di demolizione di opere abusive finanziati dal fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 205 del 2017. Tale sezione è alimentata con cadenza trimestrale dai soggetti responsabili degli interventi con i dati relativi all'attuazione degli stessi.

Trattamento dei dati e sicurezza

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è individuato come titolare del trattamento dei dati conservati nella banca dati, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, e ne assicura la gestione tecnica e informatica. I dati e i documenti inseriti dai soggetti alimentanti restano nella loro titolarità e responsabilità, con obbligo di garantire storicizzazione, aggiornamento, qualità, riservatezza e sicurezza. Il trattamento deve avvenire nel rispetto del Codice della privacy, del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 97 del 2016.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

Gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto sono posti a carico delle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 27, della legge n. 205 del 2017, iscritte sul capitolo 1636, piano gestionale 2, "Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio", del bilancio del Ministero. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Punti principali

Istituzione della banca dati nazionale

Viene istituita presso il MIT la B.D.N.A.E., in attuazione dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 205 del 2017. La banca dati è alimentata dagli enti, amministrazioni e organi competenti in materia di abusivismo edilizio, che vi condividono o trasmettono esclusivamente tramite il sistema informatico le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.

Finalità della banca dati

La B.D.N.A.E. è finalizzata a censire i manufatti abusivi sul territorio nazionale, rendere disponibili i dati alle amministrazioni pubbliche competenti, integrare e omogeneizzare le informazioni territoriali e agevolare la programmazione e il monitoraggio delle demolizioni, nonché la gestione del fondo per i contributi ai comuni di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 205 del 2017.

Contenuto informativo e fase di prima applicazione

In prima applicazione la banca dati è alimentata con i dati relativi agli immobili e alle opere abusive oggetto delle segnalazioni previste dall'articolo 31, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001. Il contenuto informativo minimo è costituito dalle segnalazioni inviate dai Comuni tramite l'ufficio territoriale del governo.

Ricognizione, convenzioni e provvedimento attuativo

Entro tre mesi dall'entrata in vigore il MIT avvia, con la collaborazione della direzione competente per la digitalizzazione, una ricognizione delle informazioni con Ministero dell'interno, giustizia, transizione ecologica, cultura, MEF, Agenzia delle entrate, Regioni e Comuni. La condivisione e trasmissione dei dati avverranno tramite tavoli congiunti e convenzioni; entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle convenzioni deve essere avviata la condivisione delle informazioni. Al termine, i direttori generali competenti adottano un provvedimento che definisce struttura dei dati, organi competenti, accreditamento, validazione, aggiornamento, riscontro, indicatori, visibilità e integrazioni con altre banche dati.

Accesso, monitoraggio e trattamento dei dati

Le informazioni sono rese disponibili alle amministrazioni statali, regionali e comunali, agli uffici giudiziari, agli enti competenti e all'ANCI. L'accesso avviene tramite SPID per i soggetti che utilizzano l'interfaccia utente. È istituita una sezione specifica per il monitoraggio degli interventi di demolizione finanziati dal fondo, alimentata trimestralmente dai responsabili degli interventi. Il MIT è titolare del trattamento dei dati, mentre i soggetti che li inseriscono restano titolari e responsabili delle informazioni da essi gestite, nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 2003 e del GDPR.

Come è indicizzato

Materieediliziaopere pubbliche e infrastrutturefinanziamenti e contributiprivacy e dati personaliamministrazione digitale

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