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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 4383 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO - CESSIONE DI QUOTE - Atto unico - Pluralità di cedenti - Pluralità di disposizioni - Assoggettamento a imposta come atti distinti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata affermata l’applicazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 131/1986: le plurime cessioni di quote contenute nello stesso atto devono essere considerate disposizioni distinte e ciascuna sconta autonomamente l’imposta di registro in misura fissa. L’atto unico non comporta quindi l’applicazione di una sola imposta per l’intera operazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, di un unico atto contenente la cessione di quote societarie da parte di una pluralità di soci. Il punto centrale è stabilire se l’atto debba essere considerato una disposizione unica, soggetta a una sola imposta, oppure una pluralità di disposizioni autonome, ciascuna riferita alla quota ceduta dal singolo socio. La sentenza ha ritenuto che ogni socio disponga autonomamente della propria quota e che l’inserimento delle diverse cessioni in un unico documento realizzi soltanto un cumulo soggettivo e materiale, senza trasformare le operazioni in un unico rapporto giuridico o in un’unica disposizione.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.P.R. n. 131/1986

    Quando un atto contiene più disposizioni autonome, ciascuna disposizione deve essere assoggettata separatamente all’imposta di registro. La riunione delle disposizioni in un unico documento non elimina la loro autonomia giuridica.

Massime di principio

  • Per determinare il numero delle imposte di registro non è decisiva la presenza di un unico documento, ma l’autonomia giuridica ed economica delle disposizioni contenute nell’atto.
  • Quando più soggetti trasferiscono individualmente beni o diritti propri, le rispettive operazioni possono costituire disposizioni autonome anche se formalizzate contestualmente.
  • Nel caso di cessione di quote da parte di più soci, ogni cessione va normalmente valutata come distinta, perché ciascun socio dispone della propria partecipazione.
  • L’accorpamento materiale di più negozi in un unico atto non determina automaticamente un’unica base impositiva o una sola imposta.
  • In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto sostanziale dell’atto, l’identità dei titolari dei diritti trasferiti e l’eventuale autonomia delle singole disposizioni.

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