Sentenza del 15/05/2015 n. 4383 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - CESSIONE DI QUOTE - Atto unico - Pluralità di cedenti - Pluralità di disposizioni - Assoggettamento a imposta come atti distinti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata l’applicazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 131/1986: le plurime cessioni di quote contenute nello stesso atto devono essere considerate disposizioni distinte e ciascuna sconta autonomamente l’imposta di registro in misura fissa. L’atto unico non comporta quindi l’applicazione di una sola imposta per l’intera operazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, di un unico atto contenente la cessione di quote societarie da parte di una pluralità di soci. Il punto centrale è stabilire se l’atto debba essere considerato una disposizione unica, soggetta a una sola imposta, oppure una pluralità di disposizioni autonome, ciascuna riferita alla quota ceduta dal singolo socio. La sentenza ha ritenuto che ogni socio disponga autonomamente della propria quota e che l’inserimento delle diverse cessioni in un unico documento realizzi soltanto un cumulo soggettivo e materiale, senza trasformare le operazioni in un unico rapporto giuridico o in un’unica disposizione.
Norme richiamate
Art. 21 del d.P.R. n. 131/1986
Quando un atto contiene più disposizioni autonome, ciascuna disposizione deve essere assoggettata separatamente all’imposta di registro. La riunione delle disposizioni in un unico documento non elimina la loro autonomia giuridica.
Massime di principio
- Per determinare il numero delle imposte di registro non è decisiva la presenza di un unico documento, ma l’autonomia giuridica ed economica delle disposizioni contenute nell’atto.
- Quando più soggetti trasferiscono individualmente beni o diritti propri, le rispettive operazioni possono costituire disposizioni autonome anche se formalizzate contestualmente.
- Nel caso di cessione di quote da parte di più soci, ogni cessione va normalmente valutata come distinta, perché ciascun socio dispone della propria partecipazione.
- L’accorpamento materiale di più negozi in un unico atto non determina automaticamente un’unica base impositiva o una sola imposta.
- In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto sostanziale dell’atto, l’identità dei titolari dei diritti trasferiti e l’eventuale autonomia delle singole disposizioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 mag 2015Sentenza del 15/05/2015 n. 9974 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 mag 2015Sentenza del 15/05/2015 n. 82 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 15 mag 2015Sentenza del 15/05/2015 n. 83 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 15 mag 2015Sentenza del 15/05/2015 n. 85 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 15 mag 2015Sentenza del 15/05/2015 n. 142 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 15 mag 2015Sentenza del 15/05/2015 n. 542 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →