Circolare numero 27 del 5-3-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione dell’art. 2, commi 506 e 507, della legge n. 244/2007, che autorizza l’INPS a definire in via stragiudiziale i contenziosi pendenti relativi al cumulo tra fiscalizzazione degli oneri sociali e agevolazioni per zone montane o svantaggiate. Vengono richiamati i precedenti normativi e giurisprudenziali che hanno generato il contenzioso, chiarite le due fattispecie contemplate per le aziende in causa e definite le modalità di pagamento, di riconoscimento del credito previdenziale e di gestione del contenzioso da parte delle Sedi. Il comma 507 estende la disciplina anche alle cooperative sociali con non più di quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti, senza incidere sull’impianto applicativo generale.
Definizione stragiudiziale dei giudizi pendenti sul cumulo di agevolazioni per aziende agricole e cooperative sociali
Aziende agricole - definizione stragiudiziale dei giudizi pendenti sul cumulo delle agevolazioni
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 2, commi 506 e 507, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che consente all’INPS di chiudere in via stragiudiziale i giudizi pendenti relativi al cumulo tra fiscalizzazione degli oneri sociali e agevolazioni per le aziende agricole operanti in territori montani o svantaggiati. Il documento ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale che ha originato il contenzioso e definisce le modalità operative per la sua composizione.
Quadro normativo e origine del contenzioso
La circolare richiama, innanzitutto, le disposizioni che hanno disciplinato nel tempo la fiscalizzazione degli oneri sociali e le agevolazioni per il settore agricolo:
- l’art. 1, comma 5 e comma 6, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, che prevedeva riduzioni contributive per i datori di lavoro agricolo operanti in determinati territori;
- l’art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabiliva premi e contributi ridotti per i territori montani e per le zone svantaggiate;
- il successivo comma 6 del medesimo art. 9, secondo cui, nel calcolo delle agevolazioni, non si doveva tenere conto delle fiscalizzazioni previste dal D.L. n. 536/1987.
Viene ricordato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14227/2000, aveva ritenuto cumulabili la fiscalizzazione e i benefici ulteriori per le aziende in territori montani o svantaggiati, mentre l’art. 44, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 296, ha fornito un’interpretazione autentica nel senso della non cumulabilità tra le agevolazioni di cui all’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 e i benefici previsti dalle norme richiamate.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 274/2006, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate e ha accolto la posizione dell’INPS. La circolare ricorda inoltre che già con la circolare n. 30 del 13 febbraio 2004 erano state impartite istruzioni per la notifica dei provvedimenti e per la resistenza in giudizio.
Definizione stragiudiziale prevista dalla legge n. 244/2007
L’art. 2, comma 506, della legge n. 244/2007 autorizza l’Istituto a definire in via stragiudiziale i giudizi pendenti, stabilendo modalità di recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.
La disciplina è articolata in due ipotesi:
- per i soggetti che hanno ancora contenziosi in corso e non hanno restituito le somme, è previsto l’impegno al pagamento dei contributi oggetto di controversia nella misura del 100%, senza sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali e con applicazione degli interessi legali;
- per i soggetti che, nelle more del giudizio, hanno già restituito all’INPS le somme indebitamente percepite, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40% delle somme versate, maggiorato degli interessi legali maturati dal pagamento fino alla data di entrata in vigore della legge, individuata nel 1° gennaio 2008.
Distinzione tra le due fattispecie applicative
La circolare distingue espressamente:
- Aziende con contenzioso pendente e senza restituzione delle somme: l’INPS è autorizzato a definire il giudizio in via stragiudiziale solo se avviene il pagamento integrale delle somme oggetto di fiscalizzazione indebitamente fruite; il pagamento può essere rateizzato in venti rate annuali, con interessi legali.
- Aziende con contenzioso pendente che hanno già restituito le somme: spetta un credito previdenziale pari al 40% delle somme restituite, cui si aggiungono gli interessi legali calcolati dalla data del pagamento fino al 1° gennaio 2008.
Applicazione alle cooperative sociali
Il comma 507 estende la medesima disciplina alle cooperative sociali con un numero non superiore a quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti.
La circolare precisa che tale previsione non modifica l’ambito della definizione del contenzioso individuato dal comma 506. Inoltre, il termine "cooperative sociali" viene interpretato in senso tecnico, con riferimento alle cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. L’INPS si riserva comunque di fornire ulteriori istruzioni se dovessero emergere questioni specifiche di applicazione.
Istruzioni operative per le Sedi e per gli Uffici legali
Il contenzioso pendente, in qualsiasi grado si trovi, può essere definito per cessazione della materia del contendere solo se risultano soddisfatte le condizioni operative indicate dalla circolare.
In particolare:
- in caso di pagamento in unica soluzione, l’Ufficio amministrativo che gestisce il credito deve comunicare formalmente all’Ufficio legale l’avvenuto pagamento;
- in caso di pagamento dilazionato, l’Ufficio amministrativo deve trasmettere all’Ufficio legale la documentazione che attesta l’accoglimento del pagamento rateale; la domanda deve essere presentata sulla modulistica ordinaria e il debitore deve assumere gli impegni previsti da tale modulistica; inoltre, l’azienda deve presentare garanzia fideiussoria a prima chiamata e prova del pagamento della prima rata;
- in caso di pagamento già anticipato, l’Ufficio amministrativo deve comunicare all’Ufficio legale il riconoscimento del credito previdenziale spettante all’azienda, indicandone l’esatto ammontare, pari al 40% delle somme versate all’INPS, oltre ai relativi interessi legali.
Adempimenti informativi delle Direzioni regionali
A conclusione delle operazioni di definizione stragiudiziale, le Direzioni regionali devono comunicare tempestivamente al Presidio unificato previdenza agricola:
- il numero delle aziende interessate;
- gli importi oggetto di definizione;
- la distinzione tra i casi riconducibili alla lettera A e quelli riconducibili alla lettera B.
Deve inoltre essere indicato se la fruizione del cumulo delle agevolazioni abbia generato debiti in estratto conto aziendale e, in tal caso, se tali debiti siano stati oggetto di cartolarizzazione e/o ristrutturazione.
La circolare annuncia infine che con successiva comunicazione saranno fornite ulteriori istruzioni operative, anche con riguardo all’emissione del piano di ammortamento.
Punti principali
Premessa e quadro normativo
L’art. 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) consente all’INPS di definire in via stragiudiziale i giudizi pendenti in materia di cumulo delle agevolazioni per fiscalizzazione e agevolazioni previste per zone montane o svantaggiate. Il comma 507 estende la medesima possibilità alle cooperative sociali con numero non superiore a quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti.
Origine del contenzioso sul cumulo delle agevolazioni
La circolare ricostruisce la disciplina storica della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni per aziende agricole montane o svantaggiate, richiamando il D.L. n. 536/1987, la legge n. 67/1988 e la successiva interpretazione autentica contenuta nell’art. 44, comma 1, del D.L. n. 269/2003. Viene ricordato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14227/2000, aveva ritenuto cumulabili i benefici, mentre la Corte costituzionale, con sentenza n. 274/2006, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità, accogliendo la posizione dell’INPS.
Effetti dell’art. 2, comma 506, legge n. 244/2007
La norma consente di chiudere i contenziosi ancora pendenti prevedendo, per i soggetti che non hanno ancora restituito le somme, l’impegno al pagamento integrale dei contributi oggetto di causa senza sanzioni e con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali, con applicazione degli interessi legali. Per i soggetti che hanno già restituito quanto indebitamente percepito, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40% delle somme versate, oltre agli interessi legali maturati dal pagamento fino al 1° gennaio 2008.
Distinzione tra le due fattispecie applicative
La circolare distingue tra: A) aziende con contenzioso in atto e senza restituzione delle somme, per le quali la definizione è subordinata al pagamento totale delle agevolazioni indebitamente fruite, anche ratealmente; B) aziende con contenzioso in atto che hanno già restituito spontaneamente le somme, alle quali spetta il credito previdenziale del 40% più gli interessi legali. Questa distinzione guida le istruzioni operative per la chiusura del giudizio.
Estensione alle cooperative sociali
Il comma 507 applica la medesima disciplina alle cooperative sociali con non più di quindici unità complessive tra soci e lavoratori dipendenti. La circolare precisa che tale previsione non altera l’ambito applicativo della definizione del contenzioso già individuato dal comma 506 e che il termine 'cooperative sociali' va inteso in senso tecnico, con riferimento alla legge n. 381/1991.
Istruzioni operative per le Sedi e per gli Uffici legali
Il contenzioso pendente può essere definito per cessazione della materia del contendere solo a fronte di specifiche attestazioni: pagamento in unica soluzione, comunicazione formale dell’Ufficio amministrativo all’Ufficio legale; pagamento dilazionato, trasmissione della documentazione di accoglimento del rateizzo, domanda su modulistica ordinaria, garanzia fideiussoria a prima chiamata e prova del pagamento della prima rata; pagamento già effettuato in passato, comunicazione del riconoscimento del credito previdenziale nella misura del 40% più interessi legali. Le Direzioni regionali devono poi comunicare al Presidio unificato il numero delle aziende interessate, gli importi definiti, la ripartizione tra casi A e B e l’eventuale presenza di debiti in estratto conto aziendale, indicando se cartolarizzati o ristrutturati.
Aggiornamenti e ulteriori istruzioni
La circolare anticipa che saranno fornite successive istruzioni operative, anche con riferimento all’emissione del piano di ammortamento, e si riserva di dare indicazioni specifiche qualora emergano questioni applicative ulteriori rispetto a quelle già considerate.
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