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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36278/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 23 marzo 2026 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella per furto, dopo aver riqualificato il fatto originariamente contestato come ricettazione. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, sostenendo che la condanna fosse fondata sul fatto che era stato visto in alcune occasioni nel supermercato, compreso il giorno del fermo, e che gli oggetti rinvenuti fossero in vendita nell’esercizio e non risultassero venduti. Ha chiesto l’annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato, privo di specificità e meramente reiterativo dei motivi d’appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva valorizzato il fermo dell’imputato nelle immediate adiacenze del supermercato, il possesso in una borsa a tracolla di uno smartwatch e di una powerbank nelle confezioni originali, integre e sigillate, l’assenza di spiegazioni e di scontrino, la verifica del vicedirettore che gli articoli appartenevano al supermercato, non erano più presenti e non risultavano venduti, nonché il riconoscimento dell’imputato da parte di un testimone che lo aveva notato anche quel giorno all’interno dell’esercizio. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., non essendo ravvisata assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo, che nel testo fornito non è riportata.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Biella in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen. così riqualificato il reato di cui all'art. 648 cod. pen. originariamente contestato

    La responsabilità è stata confermata per furto, in luogo della ricettazione originariamente contestata.

  • art. 648 c.p.

    la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Biella in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen. così riqualificato il reato di cui all'art. 648 cod. pen. originariamente contestato

    La ricettazione era il reato originariamente contestato, poi riqualificato in furto dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dé ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

    Dichiarata l’inammissibilità e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, la Corte ha disposto, oltre alle spese processuali, il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata alla motivazione della decisione impugnata: la mancata confutazione delle ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione determina l’inammissibilità.
  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso che si limiti a reiterare le censure già proposte in appello e congruamente disattese, senza confrontarsi con la risposta della corte territoriale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, quando non sia ravvisabile l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali consegue il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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