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Sentenza

Sentenza n. 16243/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202401210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del 28 settembre 2023 di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 18 giugno 2021 domanda di cittadinanza per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero l'aveva respinta il 28 settembre 2023, dopo il preavviso di rigetto, valorizzando una notizia di reato del 17 novembre 2021 per lesioni personali e una segnalazione del 2017 per oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, carenza di istruttoria e difetto di motivazione: il procedimento per lesioni era stato sospeso in seguito all'ammissione alla messa alla prova e il reato si era poi estinto per esito positivo, con sentenza del Tribunale di Prato del 6 marzo 2024; il procedimento per oltraggio si era concluso nel 2018 con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente alla riparazione integrale del danno. Ha inoltre sostenuto che i fatti non rientrassero tra i reati ostativi dell'art. 6 della legge n. 91/1992, che il Ministero avrebbe dovuto considerare la condotta complessiva, la residenza ultradecennale e l'integrazione sociale ed economica, e che gli episodi penali non fossero sufficienti a giustificare il diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente a pagare al Ministero dell'Interno € 1.500,00 oltre accessori di legge. Ha chiarito che l'art. 6 della legge n. 91/1992 riguarda l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e non la concessione per residenza, disciplinata dall'art. 9, comma 1, lett. f), che attribuisce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità. Ha ritenuto sufficiente e ragionevole la motivazione fondata sulla gravità dei fatti contestati — lesioni personali punibili fino a tre anni e oltraggio a pubblico ufficiale anch'esso punibile fino a tre anni — e sulla loro collocazione nel decennio anteriore alla domanda. L'estinzione del reato per messa alla prova, intervenuta con sentenza successiva al diniego, non poteva incidere sulla legittimità dell'atto, da valutarsi in base ai fatti conosciuti al momento dell'adozione; inoltre, l'estinzione non elimina la possibilità di valutare la condotta come fatto storico ai fini della prognosi amministrativa. Il giudice ha ritenuto legittimo considerare anche fatti non definiti da condanna penale, poiché la valutazione amministrativa dell'affidabilità e dell'integrazione è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Ha escluso carenze istruttorie, difetti motivazionali, illogicità e sproporzione, rilevando che residenza e inserimento ordinario costituiscono presupposti e non elementi sufficienti a imporre la concessione. Il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione di alta amministrazione, in assenza di travisamento o manifesta illogicità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato articolo 9 comma 1 lettera f), la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza legale ultradecennale costituisce il presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza: la concessione dipende da una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 6 legge 5 febbraio 1992, n. 91

    3.- Tanto chiarito anche in ordine all’inconferenza delle argomentazioni difensive che traggono origine dalle previsioni del citato art. 6 riguardanti la diversa fattispecie della cittadinanza per matrimonio, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone a norma dell’art. 9, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, militando in tale prospettiva i seguenti elementi concreti

    L'art. 6 disciplina la cittadinanza per matrimonio e non determina i presupposti della concessione per residenza. Le categorie di reati ostativi previste per la prima fattispecie non esauriscono gli elementi che l'Amministrazione può valutare discrezionalmente nella naturalizzazione.

  • art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241

    Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis Legge n. 241/1990, con decreto K10/-OMISSIS- del 28.9.2023 ha respinto la domanda dell’istante

    Il provvedimento dà atto che il diniego è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi; il giudice non ravvisa, in relazione a tale profilo, una violazione procedimentale.

  • art. 168-ter c.p.

    Valga inoltre aggiungere che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, non pare assumere alcuna portata dirimente l’intervenuta estinzione del reato di lesione personale per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-ter c.p.

    L'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non è di per sé decisiva rispetto al diniego di cittadinanza; nel caso concreto, la relativa sentenza era inoltre successiva all'atto e non poteva incidere sulla sua legittimità originaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Il giudice dispone l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza per residenza, il requisito della residenza legale almeno decennale è condizione per presentare la domanda, non titolo automatico alla cittadinanza: l'Amministrazione compie una valutazione ampiamente discrezionale dell'integrazione, della condotta e dell'interesse pubblico.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, l'Amministrazione può valutare fatti penalmente rilevanti anche in assenza di condanna e indipendentemente dall'esito del procedimento penale, poiché la prognosi amministrativa sull'affidabilità e sulla futura integrazione è autonoma dall'accertamento della responsabilità penale.
  • L'estinzione di un reato non impedisce che la condotta sottostante sia considerata come fatto storico nella valutazione amministrativa della personalità del richiedente; una sentenza di estinzione intervenuta dopo il diniego non incide sulla legittimità originaria dell'atto, che va giudicata in base alle circostanze esistenti e conosciute al momento della sua adozione.
  • Il diniego della cittadinanza per residenza è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del controllo di legittimità: verifica di sufficienza dell'istruttoria, veridicità dei fatti e coerenza, logicità e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione alle valutazioni di merito dell'Amministrazione.
  • La residenza ultradecennale e il normale inserimento economico e sociale sono presupposti ordinari della domanda, ma non impongono la concessione della cittadinanza né prevalgono automaticamente su elementi di condotta ritenuti indicativi di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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