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Sentenza

Sentenza n. 14401/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione - dell’ammissione alla procedura della Società Novatest Engineering S.r,l.; - del provvedimento di aggiudicazione e dei verbali di gara nella parte in cui dispongono l’ammissione della predetta società; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202607065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammissione della società aggiudicataria e aggiudicazione di un accordo quadro per indagini archeologiche specialistiche

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ammissione alla procedura e l’aggiudicazione in favore della società aggiudicataria, sostenendo che l’invito fosse stato rivolto a una distinta società, avente autonoma personalità giuridica e diversa partita IVA. Sono stati dedotti: violazione della lex specialis e delle regole della procedura negoziata; violazione del principio di personalità dell’invito e del principio di trasparenza; difetto di invito; insussistenza dei presupposti per una successione soggettiva tra la società invitata e quella partecipante, poiché l’acquisizione del controllo sarebbe intervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; violazione della par condicio, disparità di trattamento e sviamento; violazione dell’autovincolo della stazione appaltante; difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. La società aggiudicataria ha sostenuto che l’indicazione della società invitata fosse un mero errore materiale, rettificato prima della scadenza dei termini, e che la stazione appaltante avesse inteso sin dall’origine invitare la controllante. La stazione appaltante ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la procedura non soggetta all’evidenza pubblica, e ha comunque sostenuto l’infondatezza delle censure. Nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente non aveva impugnato il provvedimento dell’8 giugno 2026, con cui era stata respinta l’istanza di autotutela del 29 maggio 2026 e confermata la legittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che l’affidamento dell’accordo quadro riguardasse prestazioni strettamente strumentali ad attività rientranti nei settori speciali. La scelta del contraente, essendo funzionalmente connessa ad attività soggette all’obbligo di evidenza pubblica, ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., indipendentemente dalla fonte regolativa formalmente richiamata e dal richiamo selettivo a singole disposizioni del d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il provvedimento dell’8 giugno 2026, adottato in risposta all’istanza di autotutela, è stato qualificato come atto confermativo contenente una rinnovata valutazione delle medesime questioni e, quindi, come autonomo atto lesivo. La sua mancata impugnazione, benché la ricorrente fosse ancora nei termini per farlo, ha determinato la stabilizzazione degli effetti dell’aggiudicazione e il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. La clausola di stile relativa a ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale non era idonea a ricomprendere un provvedimento autonomo ed espresso; inoltre, la ricorrente non aveva formulato specifiche censure contro il relativo contenuto dispositivo e motivazionale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge in favore di ciascuna delle due parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, anche nei settori speciali; il TAR lo ha applicato a un affidamento funzionalmente connesso ad attività soggette all’evidenza pubblica.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nel procedimento relativo alla controversia concernente l’affidamento di un contratto pubblico.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per l’avviso alle parti circa il possibile profilo di improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela.

Massime di principio

  • Quando una procedura di affidamento riguarda prestazioni strettamente strumentali all’esercizio di attività rientranti nei settori speciali, la controversia sulla scelta del contraente appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se la procedura richiama formalmente solo alcune disposizioni della disciplina dei contratti pubblici.
  • Il provvedimento con cui la stazione appaltante, a seguito di un’istanza di autotutela, riesamina le medesime questioni e conferma l’ammissione o l’aggiudicazione costituisce un autonomo atto lesivo quando contiene una rinnovata valutazione, e deve essere specificamente impugnato.
  • La generica clausola di impugnazione riferita a ogni atto presupposto, connesso o consequenziale non comprende un provvedimento autonomo ed espresso sopravvenuto, se non accompagnata da specifiche censure rivolte contro tale atto.
  • La mancata impugnazione dell’atto confermativo autonomamente lesivo può determinare la stabilizzazione degli effetti dell’aggiudicazione e il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieSettori speciali e contratti esclusiAggiudicazione, revoca e annullamento della garaGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaDecadenza e tardività

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