Circolare numero 107 del 6-6-2000
Scioglimento della riserva formulata con la circolare n. 59 del 24.2.1995 circa il recupero dei contributi dovuti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto sul controvalore delle tessere gratuite di viaggio rilasciate ai familiari dei dipendenti , nonché delle tessere di libera circolazione rilasciate ai dipendenti stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ribadisce il diritto dell’Istituto a riscuotere i contributi dovuti sul controvalore delle tessere gratuite rilasciate ai familiari dei dipendenti e delle facilitazioni di viaggio concesse ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, per i periodi anteriori all’1 gennaio 1998. La materia è stata poi definitivamente ricondotta all’imponibilità dal D.L.vo n. 314/1997, ma per i periodi pregressi l’Istituto deve comunque procedere al recupero dei contributi, secondo le istruzioni già impartite nel 1993. I debiti così determinati possono essere compensati con eventuali crediti derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive 1998 prevista per il settore.
Recupero contributi su tessere gratuite e facilitazioni di viaggio per i dipendenti delle aziende di trasporto
Recupero dei contributi su tessere gratuite e facilitazioni di viaggio
La circolare interviene sulla materia dei contributi dovuti in relazione alle tessere gratuite rilasciate ai familiari dei dipendenti e alle facilitazioni di viaggio concesse ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Lo scopo è quello di confermare il recupero dei contributi per i periodi anteriori alla definitiva regolamentazione normativa, nonché indicare alle SAP le modalità operative già impartite in precedenza.
Inquadramento normativo e consolidamento dell’imponibilità
La circolare richiama anzitutto la precedente circolare n. 59 del 24 febbraio 1995, con cui le SAP erano state interessate all’adozione di provvedimenti idonei a ribadire il diritto dell’Istituto alla riscossione dei contributi e a interrompere i termini prescrizionali, in attesa di un intervento legislativo che disciplinasse una materia caratterizzata da numerose controversie giuridiche.
Successivamente, la questione viene considerata definitivamente risolta dal D.L.vo 2 settembre 1997, n. 314, che ha allineato la disciplina previdenziale a quella fiscale con decorrenza dall’1 gennaio 1998. Il richiamo alla circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 326/E, punto 2.2.4, conferma che anche le facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio o di trasporto offerte ai dipendenti e ai familiari sono da assoggettare a tassazione secondo i criteri di valutazione dei beni e servizi.
Recupero dei contributi per i periodi precedenti all’1 gennaio 1998
Poiché non risultano intervenute ulteriori norme di regolazione dei periodi pregressi, l’Istituto dispone il recupero dei contributi relativi ai periodi antecedenti l’1 gennaio 1998. Le SAP devono quindi procedere, se non già effettuato, alla quantificazione e al recupero delle somme dovute, seguendo le istruzioni già contenute nella circolare n. 96 del 22 aprile 1993 e nei messaggi n. 05172 del 5 luglio 1993 e n. 08502 del 17 luglio 1993.
Compensazione dei debiti con crediti contributivi
Una volta determinati, i debiti delle aziende possono essere compensati con eventuali crediti originati dalla riduzione delle aliquote contributive previste per il 1998 a favore delle aziende del settore. Per tale compensazione si richiamano le istruzioni sulla restituzione dei crediti già fornite con la circolare n. 181 del 28 settembre 1999, collegata al Decreto Interministeriale 4 agosto 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 1999.
Punti principali
Conferma del diritto alla riscossione dei contributi
Viene richiamata la circolare n. 59 del 24 febbraio 1995, con cui le SAP erano state invitate ad adottare provvedimenti idonei a ribadire il diritto dell’Istituto alla riscossione dei contributi dovuti sul controvalore delle tessere gratuite concesse ai familiari dei dipendenti e sulle facilitazioni di viaggio riconosciute ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Tali provvedimenti dovevano anche interrompere il decorso dei termini prescrizionali, in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.
Definitiva imponibilità dal 1° gennaio 1998
La circolare evidenzia che la questione dell’imponibilità di tali titoli è stata definitivamente definita dal D.L.vo 2 settembre 1997, n. 314, che ha allineato la normativa previdenziale a quella fiscale con decorrenza dall’1 gennaio 1998. In tale quadro, la circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 326/E, punto 2.2.4, viene richiamata come conferma dell’inquadramento fiscale delle facilitazioni di viaggio.
Recupero dei contributi per i periodi antecedenti
Poiché non sono intervenute altre norme per disciplinare i periodi precedenti all’1 gennaio 1998, l’Istituto ritiene di dover procedere al recupero dei contributi relativi ai periodi antecedenti tale data. Le SAP sono quindi invitate a quantificare, ove non ancora fatto, e recuperare tali importi attenendosi alle istruzioni già fornite con la circolare n. 96 del 22 aprile 1993 e con i messaggi n. 05172 del 5 luglio 1993 e n. 08502 del 17 luglio 1993.
Compensazione con crediti contributivi
I debiti delle aziende, una volta quantificati, possono essere compensati con eventuali crediti derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive previste per l’anno 1998 in favore delle aziende del settore. Per la restituzione di tali crediti si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 181 del 28 settembre 1999, relative al Decreto Interministeriale 4 agosto 1999 pubblicato nella G.U. n. 219 del 17 settembre 1999.
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