Circolare numero 22 del 08-06-2000 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica una modifica della prassi per le domande di rateazione fino a 36 mesi: insieme all’istanza delle aziende interessate deve essere trasmessa una relazione completa che dimostri l’entità del debito, le cause dell’omissione contributiva, la situazione finanziaria, l’utilità della dilazione per il risanamento aziendale e il mantenimento dell’occupazione, nonché le garanzie offerte. Viene inoltre richiesto il regolare versamento delle rate provvisorie e dei contributi correnti. Gli uffici periferici devono attenersi a tali indicazioni e inoltrare le richieste al Servizio per la trasmissione al Ministero e la successiva deliberazione.
Richiesta di relazione dettagliata per le domande di rateazione fino a 36 mesi
Rateazione fino a 36 mesi: documentazione e istruttoria
La circolare interviene sulla procedura relativa alle richieste di rateazione fino a 36 mesi, in attuazione di una nuova indicazione ministeriale volta ad ускорare l’esame delle domande. La modifica riguarda l’obbligo di corredare l’istanza con una relazione analitica che consenta una valutazione completa dell’ammissibilità e della sostenibilità della dilazione.
Relazione dettagliata da allegare alla domanda
Le aziende interessate devono presentare, insieme alla domanda di rateazione, una relazione esaustiva che specifichi:
- l’importo complessivo del debito contributivo;
- il periodo cui il debito si riferisce;
- le cause che hanno determinato l’omissione contributiva;
- la situazione finanziaria dell’impresa, utile a desumere la solvibilità del credito;
- gli elementi che dimostrino l’utilità della dilazione per il riequilibrio economico-finanziario dell’azienda.
Cause dell’omissione contributiva
Tra le circostanze che possono giustificare l’omissione contributiva la circolare menziona, a titolo esemplificativo, il mancato incasso di rilevanti crediti maturati verso enti pubblici, le calamità naturali e i fatti dolosi del terzo accertati giudizialmente. Tali elementi devono essere indicati in modo chiaro nella relazione, in quanto funzionali alla valutazione della domanda.
Funzione della rateazione e tutela dell’occupazione
La relazione deve altresì evidenziare che la concessione della dilazione sino a 36 mesi, oltre a rappresentare una possibile modalità di recupero del credito, contribuisce in modo significativo al riassetto finanziario ed economico dell’impresa e al mantenimento dei livelli occupazionali. La finalità della norma è quindi non solo recuperatoria, ma anche di sostegno alla continuità aziendale.
Garanzie richieste e regolarità dei versamenti
Tra gli elementi da indicare vi è il tipo di garanzie offerte a tutela del credito, con particolare riferimento alla fidejussione bancaria da estinguere al momento dell’estinzione del debito, corredata da apposita dichiarazione dell’Enpals. Deve inoltre risultare il puntuale versamento delle rate provvisorie e dei contributi correnti, quale condizione rilevante ai fini dell’istruttoria.
Compiti degli uffici periferici
Gli uffici periferici sono tenuti ad attenersi alle nuove indicazioni nelle ipotesi di richieste di rateazione fino a 36 rate. Le domande, complete della relazione e della documentazione richiesta, devono essere inoltrate al Servizio competente per la successiva trasmissione al Ministero e per l’adozione della deliberazione finale.
Punti principali
Oggetto della modifica procedurale
A seguito della circolare n. 21 del 18 maggio 2000, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha disposto, con lettera del 25 maggio 2000 pervenuta il 5 giugno successivo, una modifica della prassi in materia di rateazione fino a 36 mesi, al fine di accelerare l’iter degli accertamenti istruttori sulla ammissibilità delle domande.
Documentazione da allegare alla domanda
Le aziende che chiedono la rateazione devono trasmettere, unitamente alla domanda, una relazione dettagliata e completa contenente l’importo del debito contributivo e il periodo di riferimento, le cause dell’omissione contributiva, la situazione finanziaria dell’azienda e ogni elemento utile a dimostrare la solvibilità del credito.
Cause dell’omissione contributiva
La relazione deve indicare le ragioni che hanno determinato l’omissione contributiva, citando, a titolo esemplificativo, il mancato incasso di rilevanti crediti verso enti pubblici, le calamità naturali e i fatti dolosi del terzo accertati giudizialmente.
Finalità della dilazione
Deve essere specificato che la concessione della dilazione fino a 36 mesi non rappresenta solo una possibile alternativa per il recupero del credito, ma contribuisce in modo significativo al riassetto finanziario ed economico dell’azienda e al mantenimento dei livelli occupazionali.
Garanzie e adempimenti correnti
Occorre indicare il tipo di garanzie presentate a tutela del credito, in particolare la fidejussione bancaria da estinguere al momento dell’estinzione del debito, con apposita dichiarazione dell’Enpals. Inoltre deve risultare il puntuale versamento delle rate provvisorie e dei contributi correnti.
Indicazioni per gli uffici periferici
Gli uffici periferici sono invitati ad attenersi a tali disposizioni per le richieste di rateazione fino a 36 rate, da far pervenire al Servizio per l’inoltro al Ministero e per la successiva deliberazione.
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