Circolare numero 109 del 6-6-2000
I genitori naturali hanno diritto alla astensione facoltativa per 6 mesi (7 per il padre) nei primi 8 anni di vita del bambino; se entrambi chiedono l’astensione il periodo complessivo tra i due è di 10 mesi (o 11, se il padre fruisce di periodi tra 5 e 7 mesi); per le adozioni o affidamenti avvenuti entro il 12° anno di età del bambino, il periodo di astensione è il medesimo, con possibilità di richiedere l’astensione entro 3 anni dall’ingresso in famiglia per i bambini tra i 6 e i 12 anni . - L'indennità, pari al 30% della retribuzione, è erogabile fino al 3°anno di età del bambino per un periodo di 6 mesi tra i due genitori. L’indennità per gli ulteriori periodi eventualmente spettanti è subordinata a determinati requisiti di reddito. - Il padre ha diritto ai riposi orari anche se la madre non è lavoratrice dipendente. I riposi sono raddoppiati in caso di parto plurimo.- Le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, CD-CM) hanno diritto a 3 mesi di astensione facoltativa entro il 1° anno di vita del bambino.- Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in determinate situazioni può iniziare anche un mese prima del parto e terminare di conseguenza quattro mesi dopo il parto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità applicative della legge n. 53/2000 in materia di astensione facoltativa dal lavoro, riposi orari per allattamento, flessibilità dell’astensione obbligatoria e astensione del padre con indennità all’80%. Vengono chiariti ambito soggettivo, durata dei congedi, criteri di indennizzo, documentazione da presentare, effetti per genitori naturali, adottivi e affidatari, nonché l’operatività delle nuove regole dalla data di entrata in vigore della legge, con alcune precisazioni anche per le lavoratrici autonome.
L. 8 marzo 2000, n. 53: istruzioni su congedi parentali, riposi per allattamento, flessibilità del congedo obbligatorio e congedo del padre
Legge 8 marzo 2000, n. 53: istruzioni applicative su congedi parentali, riposi e tutela del padre lavoratore
La circolare fornisce le prime indicazioni operative sulla legge n. 53/2000, che ha inciso in modo rilevante sulla disciplina dell’astensione facoltativa, dei riposi orari per allattamento, della flessibilità dell’astensione obbligatoria e del congedo indennizzato del padre. Le istruzioni, concordate con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, chiariscono soggetti beneficiari, durata, condizioni di accesso, trattamento economico e documentazione necessaria.
Ambito di intervento della legge e norme coordinate
La legge n. 53/2000, pubblicata in G.U. n. 60 del 13 marzo 2000 ed entrata in vigore il 28 marzo 2000, ha modificato varie disposizioni della legge n. 1204/1971, della legge n. 903/1977 e della legge n. 104/1992. La circolare richiama in particolare:
- l’art. 3, che riscrive la disciplina dell’astensione facoltativa;
- l’art. 12, che introduce la flessibilità dell’astensione obbligatoria;
- l’art. 13, che estende al padre lavoratore il diritto ai riposi orari e introduce l’astensione del padre con indennità all’80%.
Sono inoltre riportati in allegato i testi coordinati della legge n. 1204/1971, con le innovazioni evidenziate in corsivo.
Astensione facoltativa: genitori naturali
Per i figli naturali, la circolare chiarisce che il diritto all’astensione facoltativa e il relativo trattamento economico spettano anche se l’altro genitore non ne ha diritto. In concreto, ciò si traduce nel riconoscimento di un diritto autonomo anche al padre lavoratore dipendente, con esclusione dei lavoratori a domicilio e di quelli addetti ai servizi domestici e familiari. La precedente impostazione, secondo la quale il diritto del padre derivava da quello della madre, viene quindi superata.
La disciplina previgente dell’art. 7 della legge n. 903/1977 è abrogata nella parte incompatibile, e risultano superate le indicazioni della circolare n. 182 del 4 agosto 1997 che facevano discendere il diritto del padre da quello della madre.
Astensione facoltativa: genitori adottivi o affidatari
Le nuove regole si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari. Per i minori adottati o affidati fino a 8 anni di età, il diritto è esercitabile alle stesse condizioni previste per i figli naturali. La circolare precisa inoltre che, per i minori di età compresa tra 6 e 12 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento, l’astensione può essere fruita nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia.
Viene altresì chiarito che il previgente art. 6, comma 2, della legge n. 903/1977 deve ritenersi tacitamente abrogato nella parte in cui limitava la fruizione entro un anno dall’ingresso del bambino di età non superiore ai 3 anni. Rimane invece fermo il diritto all’astensione obbligatoria della madre adottiva o affidataria per i 3 mesi successivi all’ingresso nella famiglia, per i minori che non abbiano superato i 6 anni di età; analogamente resta fermo il diritto del padre nei casi di rinuncia, morte della madre o affidamento esclusivo al padre.
La circolare affronta anche un caso limite: se all’atto dell’adozione o dell’affidamento il bambino ha 12 anni e coincide la data del provvedimento con quella dell’ingresso in famiglia, l’astensione facoltativa può essere esercitata fino al compimento del 15° anno di età, ossia fino all’ultimo giorno utile riconoscibile.
Durata dell’astensione facoltativa e ripartizione tra i genitori
La durata complessiva dell’astensione facoltativa è fissata in 10 mesi, continuativi o frazionati, da fruire nei primi 8 anni di vita del bambino. Il periodo può diventare di 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi, anche frazionati. I limiti individuali sono i seguenti:
- madre: massimo 6 mesi;
- padre: massimo 6 mesi, elevabili a 7 mesi se la madre non supera i 4 mesi;
- genitore solo: massimo 10 mesi.
La circolare specifica che i genitori possono utilizzare l’astensione anche contemporaneamente. Il padre può fruirne anche durante i 3 mesi di astensione obbligatoria post partum della madre e durante i riposi orari spettanti alla madre. La nozione di “genitore solo” comprende il caso di morte di un genitore, abbandono del figlio o affidamento esclusivo risultante da provvedimento formale; il limite di 10 mesi vale anche se tale situazione sopravviene successivamente, computando però tutti i periodi già fruiti da entrambi i genitori.
Per i genitori adottivi o affidatari, quando il minore ha tra 6 e 12 anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il diritto si colloca entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia e può durare al massimo 6 mesi per un singolo genitore, 7 per il padre, oppure 10/11 mesi complessivi se cumulato tra i due, purché il godimento non superi i 15 anni di età del minore.
La fruizione frazionata richiede una ripresa effettiva del lavoro tra un periodo e l’altro, anche se di un solo giorno. Per il calcolo dei periodi frazionati si rinvia ai criteri già indicati nella circolare n. 134382/17 del 26 gennaio 1982.
Trattamento economico dell’astensione facoltativa
Il nuovo art. 15 prevede un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
L’indennità è riconosciuta senza condizioni di reddito per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i genitori:
- per i genitori naturali, fino al compimento del 3° anno di età del bambino;
- per i genitori adottivi o affidatari di minori fino a 6 anni, fino al 6° anno di età;
- per i minori adottati o affidati tra 6 e 12 anni, nei 3 anni successivi all’ingresso in famiglia.
Fuori da tali ipotesi, l’indennità del 30% resta possibile se il reddito individuale del genitore interessato è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione AGO. Per il 2000, il trattamento minimo è indicato in lire 9.371.700 e il relativo limite reddituale in lire 23.429.250.
Il reddito da considerare è quello assoggettabile all’IRPEF, al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali e con esclusione, tra l’altro, del reddito dell’abitazione principale, dei trattamenti di fine rapporto, dei redditi da arretrati soggetti a tassazione separata, dei redditi tassati alla fonte e di vari redditi esenti indicati nelle note. Nel computo rientrano anche redditi prodotti all’estero o presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all’IRPEF.
Il parametro reddituale va verificato con riferimento all’anno di inizio dell’astensione e conserva efficacia fino a interruzione della stessa. La circolare richiede una dichiarazione del reddito presunto per l’anno in corso e una dichiarazione definitiva a fini di conguaglio, che l’INPS chiederà successivamente.
Per la retribuzione utile al calcolo dell’indennità, la circolare precisa che si applica il criterio del periodo mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente ciascun periodo di astensione richiesto, anche se frazionato, essendo superata la precedente disciplina incompatibile.
Documentazione per l’astensione facoltativa
Per i figli nati prima del 28 marzo 2000, in attesa della nuova modulistica, i genitori devono presentare all’INPS e al datore di lavoro una domanda ai sensi della legge n. 53/2000, accompagnata dalla documentazione specifica. In particolare:
- per la madre: certificato di nascita o documentazione equivalente, dichiarazione del padre sui periodi già fruiti o sulla non spettanza del diritto, dichiarazione analoga della madre sui propri periodi eventualmente già fruiti, impegno reciproco a comunicare variazioni;
- per il padre: certificato di nascita o documentazione equivalente, dichiarazione della madre sui periodi già fruiti o sulla non spettanza del diritto, dichiarazione del padre sui propri periodi già fruiti, impegno reciproco a comunicare variazioni.
Contribuzione figurativa, volontaria e riscatto
Per i periodi di astensione facoltativa è prevista, a seconda dei casi, contribuzione figurativa, facoltà di riscatto e versamento di contributi volontari. La circolare rinvia a successive istruzioni per i dettagli applicativi.
Riposi orari per allattamento: ampliamento del diritto del padre
L’art. 13 introduce nell’art. 6 della legge n. 903/1977 una nuova previsione che riconosce al padre lavoratore dipendente il diritto ai riposi orari di cui all’art. 10 della legge n. 1204/1971 e al relativo trattamento economico nei seguenti casi:
- figlio affidato al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- quando la madre non sia lavoratrice dipendente.
La circolare precisa che l’ipotesi della madre non dipendente comprende lavoratrici autonome o libere professioniste; non ricomprende, invece, il caso in cui la madre non utilizzi i riposi perché sta fruendo di astensione obbligatoria o facoltativa. È escluso il diritto del padre se la madre non lavora, salvo il caso di grave infermità.
Il numero di ore di riposo spettanti al padre dipende dal suo orario giornaliero di lavoro; sono quindi superate le precedenti indicazioni che facevano riferimento ad altri criteri.
Riposi orari in caso di parto plurimo e adozione/affidamento
In caso di parto plurimo, i riposi del primo anno di vita del bambino sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. Le ore aggiuntive sono pari a 2, ridotte a 1 se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore.
Oltre a ciò, in caso di parto plurimo ciascun genitore ha diritto a ore raddoppiate rispetto a quelle previste per un solo figlio, cioè 4 ore o 2 ore a seconda che l’orario giornaliero sia pari o superiore a 6 ore oppure inferiore a 6 ore. La circolare riporta anche esempi di ripartizione delle ore tra madre e padre.
Per i genitori adottivi o affidatari, i riposi spettano fino al compimento di 1 anno di età del bambino; se più minori di età inferiore a 1 anno entrano in famiglia, anche non fratelli e in date diverse, opera il raddoppio delle ore, analogamente a quanto previsto per i figli naturali.
Documentazione e contribuzione per i riposi orari
La domanda della madre continua a essere presentata al datore di lavoro secondo le precedenti disposizioni. I datori di lavoro devono attenersi alle istruzioni già emanate con la circolare n. 134371 del 2 aprile 1981.
La domanda del padre deve essere presentata all’INPS e al datore di lavoro in tutti i casi previsti dalla circolare, nonché per le ore aggiuntive da parto plurimo. La documentazione varia a seconda della situazione: certificato di nascita, certificazione di morte o grave infermità della madre, provvedimento di affidamento esclusivo, dichiarazione della madre sulla non fruizione dei riposi o sulla propria attività non dipendente. Anche in questo caso entrambi i genitori devono impegnarsi a comunicare successive variazioni.
Ai periodi di riposo si applicano le regole su contribuzione figurativa, riscatto e versamento di contributi volontari, con rinvio a ulteriori istruzioni.
Lavoratrici autonome: astensione facoltativa entro il primo anno di vita
Per le lavoratrici autonome artigiane, commercianti e coltivatrici dirette/mezzadre/colone, la legge riconosce un diritto di astensione facoltativa massimo di 3 mesi, anche frazionabili, entro il primo anno di vita del bambino, per i nati dal 1° gennaio 2000. L’indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale usata per la maternità prevista dalla legge n. 546/1987, con criteri diversi a seconda della categoria:
- per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone: retribuzione dell’anno precedente al parto;
- per le artigiane e le commercianti: retribuzione dell’anno di inizio della prestazione.
La norma opera solo in caso di effettiva astensione dall’attività autonoma, da dimostrare mediante dichiarazione di responsabilità. La domanda deve essere presentata all’INPS prima dell’inizio del periodo di astensione; pertanto non sono indennizzabili periodi anteriori alla domanda.
La circolare estende espressamente questa disciplina alle lavoratrici autonome adottive o affidatarie di minori fino a 12 anni, purché il diritto sia esercitato entro i primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Astensione obbligatoria: flessibilità e parto prematuro
L’art. 12 introduce la possibilità per la lavoratrice di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, fermo restando il periodo complessivo di astensione obbligatoria. La facoltà è subordinata all’attestazione del ginecologo del SSN o convenzionato e, ove previsto, del medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Per il parto prematuro, i giorni non fruiti prima del parto si aggiungono al periodo post-partum. La lavoratrice deve presentare entro 30 giorni il certificato attestante la data effettiva del parto; la circolare richiama sul punto le istruzioni già fornite con le circolari n. 231 del 28 dicembre 1999 e n. 45 del 21 febbraio 2000.
Astensione del padre lavoratore con indennità all’80%
L’art. 13 riconosce al padre il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio quando vi sia morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre oppure affidamento esclusivo al padre. In tali casi spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80% della retribuzione.
La circolare conferma le istruzioni precedenti e richiede la documentazione delle condizioni che legittimano la prestazione. Nel caso di abbandono, il padre deve rendere dichiarazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/1968. Se l’abbandono avviene durante i tre mesi successivi al parto, alla madre non spetta più l’indennità dalla data dell’abbandono e il padre può percepirla per il periodo residuo.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove regole si applicano, salvo la disciplina speciale per le lavoratrici autonome, anche alle astensioni facoltative e ai riposi orari già in corso alla data del 28 marzo 2000. Se la madre ha già utilizzato integralmente i 6 mesi previsti dalla disciplina previgente, l’eventuale prolungamento fino agli 8 anni di età del bambino può essere fruito solo dal padre, fino a un massimo di ulteriori 5 mesi, nel rispetto dei criteri di indennizzabilità richiamati dalla circolare.
Allegato normativo: contenuto coordinato della legge n. 1204/1971
L’allegato riproduce i testi degli articoli della legge n. 1204/1971 come modificati:
- l’art. 1 estende espressamente il diritto di astensione e il relativo trattamento economico anche se l’altro genitore non ne ha diritto, e riconosce alle lavoratrici autonome di cui alla legge n. 546/1987 i diritti limitati di astensione facoltativa per i bambini nati dal 1° gennaio 2000;
- l’art. 4-bis introduce la facoltà di fruire dell’astensione obbligatoria a partire dal mese precedente la data presunta del parto e fino a quattro mesi dopo, subordinandola alle attestazioni sanitarie richieste;
- l’art. 7 disciplina la durata dell’astensione facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino, il limite complessivo di 10 mesi, l’elevazione a 11 mesi in presenza di almeno 3 mesi del padre, il preavviso di almeno 15 giorni e le regole sull’astensione per malattia del bambino;
- l’art. 10 disciplina i riposi giornalieri per la lavoratrice madre, il raddoppio in caso di parto plurimo e la possibilità di utilizzazione delle ore aggiuntive da parte del padre;
- l’art. 15 conferma l’indennità all’80% per l’astensione obbligatoria e il 30% per quella facoltativa, con le regole contributive e reddituali indicate nella circolare.
Punti principali
Astensione facoltativa: soggetti, durata e decorrenza
Il diritto è riconosciuto ai genitori naturali, adottivi e affidatari. Per i figli naturali ciascun genitore dipendente ha un proprio diritto autonomo, indipendente dal diritto dell’altro genitore; restano esclusi i lavoratori a domicilio e addetti ai servizi domestici e familiari. La durata complessiva tra i due genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi, anche frazionati, con limite individuale di 6 mesi per la madre e 6 mesi per il padre, elevabili a 7 per il padre se la madre non supera 4 mesi. Il diritto può essere esercitato nei primi 8 anni di vita del bambino. Per i minori adottati o affidati valgono le stesse regole, con specifiche differenze per i bambini tra 6 e 12 anni: il diritto può essere esercitato nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia e, nei casi limite, fino al compimento del 15° anno di età. La circolare precisa anche che, se l’astensione è già stata integralmente fruita in seguito ad affidamento preadottivo, non spetta una nuova indennità in occasione dell’adozione successiva.
Trattamento economico dell’astensione facoltativa
L’indennità è pari al 30% della retribuzione. È riconosciuta senza condizioni di reddito per un massimo complessivo di 6 mesi tra i genitori, nei primi 3 anni di vita del bambino per i naturali e, per gli adottivi/affidatari, fino al 6° anno di età o, se l’adozione/affidamento riguarda minori tra 6 e 12 anni, entro 3 anni dall’ingresso in famiglia. Oltre tali limiti, l’indennità del 30% resta possibile solo se il reddito individuale del genitore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione AGO: per il 2000 il limite è indicato in lire 23.429.250. Il reddito va verificato con riferimento all’anno di inizio della prestazione e vale fino a interruzione; è richiesto il reddito presunto e poi una dichiarazione definitiva per i conguagli. La retribuzione utile al calcolo è quella del periodo mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente ciascun periodo richiesto, secondo i criteri delle prestazioni di malattia, esclusi i ratei di mensilità aggiuntive.
Documentazione per l’astensione facoltativa e aspetti contributivi
In attesa della revisione della modulistica, la domanda va presentata all’INPS e al datore di lavoro. Per la madre e per il padre la circolare elenca certificato di nascita o documentazione equivalente, dichiarazioni dell’altro genitore sui periodi già fruiti o sulla non spettanza del diritto, e impegno reciproco a comunicare variazioni successive. Per i periodi di astensione facoltativa possono trovare applicazione contribuzione figurativa, facoltà di riscatto e versamento di contributi volontari; la circolare rinvia a istruzioni separate per i dettagli applicativi.
Riposi orari per allattamento: estensione al padre e parto plurimo
L’art. 13 riconosce al padre lavoratore dipendente il diritto ai riposi orari e al relativo trattamento economico nel caso di figlio affidato al solo padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, e quando la madre non sia lavoratrice dipendente. È escluso il diritto se la madre non svolge alcuna attività lavorativa, salvo il caso di grave infermità. In caso di parto plurimo, i riposi del primo anno di vita sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre; la fruizione viene rapportata all’orario giornaliero del genitore interessato. Per i genitori adottivi o affidatari i riposi spettano fino al compimento di 1 anno di età del bambino e, se entrano in famiglia più minori di età inferiore a 1 anno, anche non fratelli e in date diverse, opera il raddoppio delle ore come per i figli naturali.
Flessibilità dell’astensione obbligatoria e parto prematuro
La legge introduce la possibilità per la lavoratrice di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, con recupero del periodo non fruito prima del parto dopo la nascita. L’esercizio della facoltà è subordinato all’attestazione del ginecologo del SSN o convenzionato e, ove previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria, anche del medico competente. Per il parto prematuro, i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo post-partum; la lavoratrice deve presentare entro 30 giorni il certificato attestante la data del parto.
Astensione del padre con indennità all’80%
Il padre lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre. In tali casi spetta l’indennità di maternità all’80% della retribuzione. Per le ipotesi di morte, grave infermità o affidamento esclusivo resta valida la documentazione già prevista dalla precedente circolare; nell’ipotesi di abbandono il padre deve rendere dichiarazione ai sensi della legge n. 15/1968, art. 4. Se l’abbandono interviene durante i tre mesi successivi al parto, alla madre cessa l’indennità dalla data dell’abbandono e la prestazione può essere corrisposta al padre per il periodo residuo.
Lavoratrici autonome: nuovo diritto a tre mesi di astensione facoltativa
Per le lavoratrici autonome artigiane, commercianti e coltivatrici dirette, mezzadre e colone, la legge riconosce, per i bambini nati dal 1° gennaio 2000, un’astensione facoltativa massima di tre mesi, anche frazionabili, entro il primo anno di vita del bambino. L’indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per la maternità della legge n. 546/1987, con criteri distinti per categoria. Il diritto presuppone l’effettiva astensione dall’attività autonoma, da comprovare con dichiarazione di responsabilità. La domanda deve essere presentata all’INPS prima dell’inizio del periodo di astensione, sicché possono essere indennizzati solo periodi successivi alla domanda. La circolare estende il beneficio anche alle lavoratrici autonome adottive o affidatarie di minori fino a 12 anni, purché il diritto sia esercitato entro i primi 3 anni dall’ingresso nel nucleo familiare.
Decorrenza delle nuove regole
Le disposizioni si applicano, salvo quelle sulle lavoratrici autonome, anche alle astensioni facoltative e ai riposi orari già in corso alla data di entrata in vigore della legge, fissata al 28 marzo 2000. Se la madre ha già fruito integralmente dei 6 mesi previsti dalla precedente disciplina, l’eventuale prolungamento fino agli 8 anni di età del bambino può essere esercitato solo dal padre, fino a un massimo di ulteriori 5 mesi, nel rispetto dei criteri di indennizzabilità richiamati dalla circolare.
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