Circolare numero 111 del 8-6-2000
Chiarimenti e precisazioni sui criteri che i soggetti utilizzatori devono seguire per l'applicazione di particolari istituti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro su due istituti applicabili ai P.I.P.: malattia e ferie. Per la malattia, in caso di indennità spettante in misura intera, l’onere va ripartito come per l’indennità ordinaria. Per le ferie, viene precisato che il giovane deve poter fruire di un periodo di recupero psicofisico, con modalità analoghe a quelle previste dal contratto collettivo applicabile al part-time presso il soggetto utilizzatore; se il piano ha durata inferiore, le ferie si riducono proporzionalmente. Per le ipotesi di cui all’art. 63, comma 1, della legge n. 488/1999, si applica invece il contratto collettivo relativo al lavoro a tempo pieno.
Chiarimenti su malattia e ferie nei Piani di inserimento professionale (P.I.P.)
Chiarimenti ministeriali su malattia e ferie nei Piani di inserimento professionale (P.I.P.)
La circolare dà comunicazione di ulteriori precisazioni rese dal Ministero del Lavoro, d’intesa con l’INPS, in merito al trattamento dei giovani inseriti nei Piani di inserimento professionale. I chiarimenti riguardano in particolare gli istituti della malattia e delle ferie, con l’obiettivo di uniformare il comportamento dei soggetti utilizzatori.
Malattia
Per la malattia viene ribadito il rinvio ai criteri già indicati nella circolare n. 13 del 27 gennaio 1999. Il Ministero precisa che, nell’ipotesi in cui il giovane maturi il diritto alla corresponsione dell’indennità in misura intera, il relativo onere deve essere ripartito secondo le stesse regole previste per l’indennità ordinaria.
Ferie nei P.I.P.
Quanto alle ferie, il Ministero sottolinea che l’utilizzazione dei giovani nei P.I.P. non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge n. 451/1994. Tuttavia, poiché l’impegno svolto è assimilabile, quanto alla durata, a un rapporto part-time, è necessario riconoscere al giovane un periodo di recupero psicofisico. A tale fine, le ferie possono essere attribuite secondo le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro in vigore presso il soggetto utilizzatore per il part-time.
Se il piano ha una durata inferiore, sia con riferimento all’orario mensile di 80 ore sia con riferimento alla durata complessiva del piano (ad esempio dieci mesi, sei mesi e simili), il periodo di ferie deve essere ridotto proporzionalmente.
Ipotesi disciplinate dall’art. 63, comma 1, L. 488/1999
Per le ipotesi previste dall’art. 63, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i cui contenuti sono stati richiamati nella circolare n. 60 del 7 marzo 2000, la disciplina delle ferie deve essere individuata tenendo conto del contratto collettivo applicabile presso il soggetto utilizzatore ai rapporti di lavoro a tempo pieno.
Indicazioni finali
La circolare conclude invitando i soggetti utilizzatori a tenere conto dei chiarimenti e delle precisazioni ministeriali richiamate, al fine di applicare correttamente la disciplina dei P.I.P. con riguardo ai profili di malattia e ferie.
Punti principali
Malattia nei P.I.P.
Richiamati i criteri già indicati nella circolare n. 13/1999, il Ministero precisa che, quando il giovane maturi il diritto all’indennità in misura intera, il relativo onere deve essere ripartito come avviene per l’indennità ordinaria.
Ferie nei P.I.P. ordinari
Per i P.I.P. viene riconosciuta la necessità di un periodo di recupero psicofisico per il giovane. Le ferie possono essere attribuite secondo le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro vigente per il part-time presso il soggetto utilizzatore. Se il piano ha durata inferiore, sia per l’orario mensile sia per la periodicità complessiva, il periodo di ferie è ridotto proporzionalmente.
Ipotesi particolari ex art. 63, comma 1, L. 488/1999
Per le fattispecie richiamate dall’art. 63, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come illustrato nella circolare n. 60 del 7 marzo 2000, occorre fare riferimento al contratto collettivo in vigore presso il soggetto utilizzatore per i rapporti di lavoro a tempo pieno.
Indicazioni ai soggetti utilizzatori
I soggetti utilizzatori sono invitati ad attenersi ai chiarimenti e alle precisazioni ministeriali riportate nella nota.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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