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Risoluzione

Risoluzione n. 32 del 26/04/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la concessione del servizio di stazione marittima non è una concessione demaniale, ma un’operazione rilevante ai fini IVA perché l’Autorità portuale agisce come operatore economico privato. La non imponibilità ex art. 9, n. 6, DPR 633/1972 vale solo per i servizi resi nei porti ai terzi, non per l’atto concessorio a monte; di conseguenza la concessione sconta IVA al 20% e imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività IVA-registro.

Trattamento IVA e registro della concessione del servizio di stazione marittima

Trattamento fiscale della concessione del servizio di stazione marittima

La risoluzione esamina il regime fiscale, ai fini delle imposte indirette, applicabile a un atto con cui un’Autorità portuale affida in concessione il servizio di gestione di una stazione marittima. Il documento distingue tra concessione di bene demaniale e concessione di servizio, e chiarisce se l’operazione rientri o meno nel regime di non imponibilità IVA previsto per taluni servizi portuali.

Quesito e fattispecie esaminata

L’Autorità portuale, ente pubblico non economico istituito dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, affida mediante gara pubblica l’esercizio di attività di interesse generale, tra cui la gestione delle stazioni marittime e i servizi di supporto ai passeggeri. Nel caso specifico, il servizio è stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, poi sostituito da ALFA SRL, divenuta concessionaria a titolo originario.

L’istante evidenzia che:

  • la concessione non ha natura demaniale, perché il canone non è parametrato alla superficie di un’area ma al volume delle prestazioni;
  • una quota del canone dipende dal numero di passeggeri annui transitati nella stazione marittima;
  • in caso di mancato raggiungimento del volume minimo di passeggeri previsto, sono applicate penali.

La richiesta riguarda il trattamento fiscale dell’atto di concessione ai fini delle imposte indirette.

Soluzione prospettata dall’istante

Secondo il contribuente, la concessione dovrebbe rientrare nel principio di alternatività IVA-registro di cui all’articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). L’istante richiama l’articolo 9, comma 1, n. 6), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e l’articolo 3, comma 13, del DL 27 aprile 1990, n. 90, sostenendo che i servizi di stazione marittima, svolti in un pontile realizzato nel Porto, siano non imponibili IVA.

Sulla base di questa impostazione, il contribuente ritiene che:

  • siano non imponibili sia le prestazioni rese da ALFA SRL a utenti e compagnie di navigazione;
  • sia non imponibile anche l’atto “a monte” di concessione;
  • l’atto non rientri nella categoria residuale dell’articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che assogna a registro proporzionale del 3% gli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;
  • l’atto debba quindi scontare imposta di registro in misura fissa.

Inquadramento normativo delle concessioni demaniali

La Direzione ricorda innanzitutto la disciplina delle concessioni di beni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. L’articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che:

  • gli atti di concessione demaniale delle autorità portuali sono soggetti alla sola imposta proporzionale di registro;
  • i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA.

Per tali concessioni, l’imposta di registro si applica nella misura proporzionale del 2% ai sensi dell’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

La risoluzione precisa però che questa norma riguarda esclusivamente le concessioni su beni demaniali, compiute dall’autorità portuale in veste di pubblica autorità. Nel caso esaminato, invece, l’oggetto della concessione è un servizio di stazione marittima e non un bene demaniale; pertanto l’articolo 1, comma 993, della legge n. 296 del 2006 non è applicabile.

Verifica della soggettività IVA dell’Autorità portuale

Per stabilire se l’operazione sia rilevante ai fini IVA, la Direzione valuta se l’Autorità portuale agisca come pubblica autorità oppure come operatore economico privato.

Si richiama l’articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui gli enti pubblici non sono soggetti passivi per le attività svolte in quanto pubbliche autorità, salvo distorsioni significative della concorrenza. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui sono attività svolte come pubbliche autorità quelle esercitate nel regime giuridico proprio dell’ente pubblico, e non quelle svolte secondo il medesimo regime degli operatori privati.

Sulla base di tali principi, occorre verificare se l’attività sia caratterizzata:

  • dall’esercizio di poteri unilaterali e autoritativi;
  • oppure da una disciplina pattizia che regoli bilateralmente le posizioni delle parti.

Elementi che qualificano l’operazione come attività privatistica

Nel caso concreto, pur sussistendo profili pubblicistici connessi all’interesse generale del servizio portuale, la risoluzione rileva che il rapporto è caratterizzato da obbligazioni reciproche tra le parti, tipiche di una dinamica contrattuale privata.

In particolare, vengono valorizzati i seguenti elementi:

  • messa a disposizione del concessionario di beni strumentali da parte dell’Autorità concedente;
  • canoni commisurati, nella parte variabile, al numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati nell’anno;
  • previsione di penali a carico del concessionario in caso di mancato raggiungimento del volume minimo di passeggeri previsto contrattualmente.

Tali circostanze portano a ritenere che l’Autorità portuale non agisca in veste di pubblica autorità, ma come operatore economico privato. Ne deriva la sussistenza del requisito soggettivo IVA ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972.

Presupposto oggettivo IVA

L’operazione è ritenuta rilevante anche sotto il profilo oggettivo, poiché l’articolo 3 del DPR n. 633 del 1972 include tra le prestazioni imponibili anche quelle dipendenti da obbligazioni di fare, non fare e permettere, quale che sia la fonte.

La concessione del servizio di stazione marittima viene quindi qualificata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.

Regime di non imponibilità dei servizi portuali

La Direzione esamina poi l’articolo 9, comma 1, n. 6), del DPR n. 633 del 1972, che prevede la non imponibilità per i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine, quando riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto. Il perimetro è ampliato dall’articolo 3, comma 13, del DL n. 90 del 1990, che ricomprende anche i servizi relativi al movimento di persone, purché resi nei luoghi indicati.

La risoluzione precisa che il regime di non imponibilità riguarda solo:

  • le prestazioni che ALFA SRL eseguirà in forza della concessione;
  • rese a terzi, cioè agli utenti e alle compagnie di navigazione;
  • comprese, per rinvio, le attività di sbarco e reimbarco dei passeggeri in transito, richiamando la risoluzione n. 322 del 29 luglio 2008.

Non è invece possibile estendere la non imponibilità al rapporto concessorio tra Autorità portuale e società concessionaria, perché tale rapporto è prodromico rispetto all’esercizio del servizio e non integra esso stesso un servizio portuale non imponibile.

Conseguenze ai fini IVA e registro

L’atto di concessione del servizio di stazione marittima è quindi qualificato come operazione imponibile ai fini IVA, con applicazione dell’aliquota del 20%.

Di conseguenza, trova applicazione il principio di alternatività IVA-registro previsto dall’articolo 40 del TUR: per gli atti relativi a prestazioni di servizi soggetti a IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa.

La risoluzione esclude dunque:

  • l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 2% prevista per le concessioni su beni demaniali;
  • l’applicazione dell’imposta proporzionale del 3% prevista dall’articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, per gli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Conclusione

La Direzione conclude che l’Autorità portuale, nel caso esaminato, opera come soggetto passivo IVA e che la concessione del servizio di stazione marittima costituisce operazione imponibile. Pertanto, l’atto sconta IVA al 20% e imposta di registro in misura fissa. Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.

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