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Risoluzione

Risoluzione n. 34 del 13/05/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per i crediti d’imposta relativi a investimenti avviati prima del DL n. 97/2008 e con nulla osta di utilizzo dal 2014, non va indicato alcun dato nella dichiarazione 2009 (redditi 2008). Il credito deve invece essere riportato nel modello Unico del periodo di effettiva fruibilità; viene inoltre superato il precedente orientamento della risoluzione n. 75/E del 2009. Resta ferma la disciplina sulla eventuale rideterminazione del credito.

Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate: compilazione del quadro RU e tempi di fruizione

Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate: compilazione dichiarativa e tempi di utilizzo

La risoluzione esamina il trattamento dichiarativo del credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’art. 1, commi 271-279, della L. n. 296/2006. Il documento chiarisce quando il credito debba essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e come debba coordinarsi tale adempimento con il periodo di effettiva fruibilità autorizzato dall’Agenzia delle Entrate.

Quesito posto dall’istante

La società istante opera nel commercio all’ingrosso e al minuto di beni alimentari e altri beni e, per aprire nuovi punti vendita sul territorio nazionale, ha sostenuto nel 2007 e nel 2008 costi per l’acquisto di immobili e per le attrezzature necessarie all’allestimento.

Alcuni investimenti rientrano nell’agevolazione prevista dalla L. n. 296/2006 e la società ha richiesto il relativo credito d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il nulla osta con queste modalità di fruizione:

  • anno 2007: credito concesso pari a Euro 185.975, utilizzabile a partire dal 2014;
  • anno 2008: credito concesso pari a Euro 165.011, utilizzabile a partire dal 2014.

Il dubbio interpretativo riguardava la corretta compilazione del quadro RU della dichiarazione 2009 (redditi 2008), in particolare in relazione ai righi RU87, RU88 e RU89-RU91, e quindi la possibilità di fruire del credito.

Soluzione interpretativa prospettata dalla società

L’istante riteneva corretto non compilare alcun dato fino alla dichiarazione del 2013 (redditi 2012). In tale dichiarazione avrebbe indicato:

  • RU87 e RU88 con gli importi degli investimenti lordi e al netto degli ammortamenti;
  • RU89, RU90 e RU91 con gli importi del credito maturato nei diversi anni di utilizzabilità;
  • RU91, relativo al credito utilizzabile dal 2014, con Euro 185.975 per il 2007 ed Euro 165.011 per il 2008.

La società precisava anche che, se a fine progetto si fosse reso necessario rideterminare l’importo del credito per effetto delle disposizioni antielusive del comma 277, avrebbe riportato il valore rideterminato.

Inquadramento normativo

La risoluzione richiama che l’art. 1, commi 271-279, della L. n. 296/2006 attribuisce un credito d’imposta automatico alle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi, indicati dal comma 273, connessi a un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate espressamente elencate.

L’agevolazione spetta per gli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

Ai sensi del comma 276, il credito:

  • è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta;
  • deve essere indicato nella relativa dichiarazione;
  • è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;
  • l’eventuale eccedenza è compensabile ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui il credito si riferisce.

Effetti del DL n. 97/2008 sui tempi di fruizione

La risoluzione evidenzia che il DL 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha modificato la disciplina dei tempi di utilizzo dei crediti d’imposta.

In particolare, l’art. 2 del decreto distingue tra:

  • progetti di investimento avviati prima dell’entrata in vigore del decreto;
  • progetti avviati successivamente.

Per i progetti avviati prima, la fruizione del credito è possibile "nell’esercizio in corso" oppure, in caso di esaurimento delle risorse, negli esercizi successivi.

Chiarimento sulla compilazione della dichiarazione

La Direzione centrale afferma che l’obbligo di indicare il credito in dichiarazione deve essere riferito al periodo di fruibilità espressamente indicato dall’Agenzia delle Entrate nel nulla osta di concessione.

Tale impostazione è coerente con le istruzioni alla dichiarazione 2009 (redditi 2008), secondo le quali la Sezione XVIII relativa ai nuovi investimenti nelle aree svantaggiate deve essere compilata dai soggetti che:

  • hanno periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • hanno realizzato gli investimenti nel 2007 e/o 2008;
  • hanno ottenuto il nulla osta alla fruizione del credito per l’anno 2008 e/o per l’anno 2009.

Decisione nel caso concreto

Poiché la società ha avviato il progetto di investimento prima dell’entrata in vigore del DL n. 97/2008 e ha ottenuto un credito utilizzabile dal 2014, la risoluzione conclude che:

  • non deve essere indicato alcun dato nella dichiarazione dei redditi 2009 (redditi 2008);
  • il credito deve essere riportato nel modello Unico relativo al periodo di fruibilità dell’agevolazione, secondo le istruzioni che saranno previste per quel periodo.

Superamento del precedente orientamento

La risoluzione afferma che non è più attuale quanto indicato nella risoluzione n. 75/E del 23 marzo 2009, secondo la quale il credito d’imposta doveva essere evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d’imposta in cui maturava.

Viene precisato che dovranno nuovamente evidenziare il credito nel modello Unico relativo al periodo di fruibilità anche i contribuenti che, in conformità alla risoluzione 75/E del 2009, lo abbiano già indicato nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi in cui è maturato.

Rideterminazione del credito

La risoluzione precisa infine che non sussistono dubbi interpretativi sulle modalità di rideterminazione del credito d’imposta qualora si verifichino le ipotesi previste dal comma 277 dell’art. 1 della L. n. 296/2006. Tali modalità erano già state chiarite dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2008, n. 38, par. 1.13.

Vigilanza degli uffici

Le Direzioni regionali e provinciali sono tenute a vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la risoluzione siano puntualmente osservati dagli uffici.

Testo integrale

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