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Risoluzione

Risoluzione n. 29 del 15/04/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’indennità di fine mandato corrisposta al sindaco uscente concorre alla base imponibile IRAP del Comune. L’importo da considerare è quello determinato secondo le regole IRPEF per le indennità equipollenti al TFR, quindi al netto della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di mandato.

Base imponibile IRAP per l’indennità di fine mandato dei sindaci

Base imponibile IRAP dell’indennità di fine mandato ai sindaci

La risoluzione esamina se l’indennità di fine mandato corrisposta da un Comune al sindaco uscente debba concorrere alla base imponibile IRAP e, in caso positivo, quale importo debba essere assunto. Il documento conclude che l’indennità è imponibile ai fini IRAP e che la sua quantificazione segue le regole fiscali previste per l’IRPEF, non l’importo lordo erogato.

Quesito posto dal Comune

Il Comune rappresenta che, alla scadenza del mandato elettorale, corrisponde al sindaco uscente un’indennità di fine mandato, determinata in funzione dei compensi percepiti durante il mandato e della sua durata. Tale indennità viene qualificata ai fini IRPEF come indennità equipollente al TFR e tassata separatamente.

Il Comune chiede:

  • se l’indennità concorra o meno alla base imponibile IRAP;
  • in caso di risposta affermativa, se debba essere considerato l’importo lordo oppure l’importo imponibile IRPEF, ridotto di euro 309,87 per ogni anno di mandato.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo il Comune, poiché l’indennità ha natura di indennità equipollente al TFR, dovrebbe seguire la stessa sorte del TFR dei lavoratori dipendenti e non concorrere alla formazione della base imponibile IRAP.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicabile alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tra cui rientrano i Comuni.

Ai sensi di tale norma, concorrono alla base imponibile IRAP:

  • le retribuzioni del personale dipendente;
  • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR;
  • i compensi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR;
  • i compensi per lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR.

Qualificazione dell’indennità di fine mandato

L’Agenzia osserva che l’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR include espressamente tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, comprese quelle degli amministratori locali, nonché gli assegni vitalizi percepiti per la cessazione di tali cariche.

L’indennità corrisposta al sindaco uscente rientra dunque tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 10-bis del decreto IRAP, concorre alla base imponibile IRAP.

Irrilevanza dell’analogia con il TFR

L’Agenzia precisa che non assume rilievo la somiglianza tra l’indennità di fine mandato e il TFR dei lavoratori dipendenti, in quanto l’esclusione del TFR dalla base imponibile IRAP deriva da un diverso meccanismo normativo.

Nel sistema retributivo IRAP, infatti, le retribuzioni dipendenti sono assunte nel medesimo importo rilevante ai fini della base imponibile previdenziale; il TFR, per espressa previsione normativa, non concorre alla base previdenziale e quindi non rileva neppure ai fini IRAP.

Diversamente, per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la risoluzione n. 24 del 16 febbraio 2001 aveva già chiarito che essi concorrono alla base imponibile IRAP nell’importo determinato secondo le regole del TUIR per l’IRPEF, a prescindere dalla rilevanza previdenziale.

Determinazione dell’importo imponibile IRAP

L’Agenzia afferma che il principio sopra richiamato si applica anche alle indennità di fine mandato dei sindaci, pur essendo tali somme assoggettate a tassazione separata ai fini IRPEF.

Il riferimento è all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, che prevede la tassazione separata per le indennità equipollenti comunque denominate commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli riconducibili alle lettere a), d) e g) dell’articolo 50.

Poiché l’indennità del sindaco uscente è commisurata alla durata dell’incarico, essa rientra in tale disciplina. Inoltre, ai fini della base imponibile IRPEF, si applica l’articolo 19, comma 2-bis, del TUIR, secondo cui le indennità equipollenti sono tassate per un importo determinato riducendo l’ammontare netto di una somma pari a L. 600.000, cioè euro 309,87, per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale.

L’Agenzia conclude che tale medesimo importo, cioè quello ridotto di euro 309,87 per ogni anno di mandato, deve essere utilizzato anche dal Comune ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Principio finale espresso dalla risoluzione

La risoluzione enuncia in sostanza due principi:

  • l’indennità di fine mandato corrisposta al sindaco uscente concorre alla base imponibile IRAP del Comune;
  • l’importo da considerare non è il lordo erogato, ma quello determinato secondo le regole IRPEF applicabili alle indennità equipollenti, quindi con la riduzione di euro 309,87 per ogni anno di mandato.

Vigilanza sull’applicazione uniforme

Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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