Risoluzione n. 35 del 13/05/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, nelle triangolazioni intracomunitarie, il regime di non imponibilità IVA ex art. 58 del D.L. n. 331/1993 può applicarsi anche se il trasporto è materialmente organizzato dal cessionario intermedio, purché egli agisca su mandato e in nome del cedente e non acquisisca mai la disponibilità dei beni. Viene quindi rettificata la precedente prassi amministrativa in senso più favorevole, nel rispetto della ratio di evitare la tassazione di una cessione interna tra operatori nazionali.
Non imponibilità IVA nelle triangolazioni intracomunitarie
Non imponibilità IVA nelle triangolazioni intracomunitarie
La risoluzione affronta il regime di non imponibilità IVA applicabile alle triangolazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge n. 427 del 1993. Il chiarimento riguarda il caso in cui, in una cessione a catena tra soggetti italiani e un destinatario finale stabilito in un altro Stato membro UE, il trasporto della merce sia organizzato dal cessionario intermedio.
Fattispecie esaminata
Il caso prospettato consiste in un’operazione triangolare in cui:
- una società italiana A cede beni a una società italiana B;
- B rivende i beni a una società C residente in un altro Paese dell’Unione europea;
- i beni sono destinati a essere trasportati o spediti direttamente nello Stato membro di C.
Il dubbio interpretativo riguarda la condizione, richiesta dalla norma, secondo cui i beni devono essere trasportati o spediti in altro Stato membro “a cura o a nome del cedente”.
Quesito posto
L’Ordine dei Dottori Commercialisti aveva chiesto se fosse possibile mantenere il regime di non imponibilità IVA anche quando il promotore dell’operazione, cioè il cessionario B, stipuli direttamente il contratto di trasporto, incaricando il vettore di ritirare la merce presso A e consegnarla al destinatario finale C.
Condizioni evidenziate per la non imponibilità
La risoluzione richiama l’esigenza che l’operazione e la documentazione fin dall’origine dimostrino chiaramente:
- la volontà del fornitore italiano A e dell’acquirente italiano B di destinare i beni direttamente a un altro Stato membro;
- il collegamento diretto tra la cessione e il trasferimento intracomunitario;
- l’assenza di un effettivo passaggio della disponibilità dei beni a B, se il trasporto è organizzato in modo coerente con la natura triangolare dell’operazione.
Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, 4 aprile 2000, n. 4098, ritenuta conforme a tale impostazione.
Ratio della norma
L’Amministrazione chiarisce che la finalità della disciplina sulle triangolazioni è evitare che una cessione interna tra due operatori nazionali, quale quella tra A e B, possa beneficiare indebitamente della non imponibilità IVA. Tale rischio si manifesta quando i beni transitano materialmente da A a B, con conseguente acquisizione della disponibilità da parte di B.
Chiarimento interpretativo e rettifica della prassi
Con la risoluzione viene precisato, con parziale rettifica della precedente prassi amministrativa richiamata nelle risoluzioni n. 115 del 2001 e n. 51 del 1995, che il regime di non imponibilità può applicarsi anche se il cessionario B stipula il contratto di trasporto su mandato e in nome del cedente A.
In tale ipotesi, infatti, B opera come mero intermediario di A e non acquisisce mai la disponibilità dei beni. Secondo la risoluzione, questa soluzione è pienamente coerente con la ratio delle norme in materia di triangolazioni intracomunitarie.
Vigilanza applicativa
La risoluzione conclude demandando alle Direzioni Regionali il compito di vigilare affinché i principi esposti siano applicati in modo uniforme sul territorio.
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