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Risoluzione

Risoluzione n. 33 del 26/04/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la Cassa Regionale Credito Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS), pur non adottando gli schemi di bilancio Banca d’Italia 2005-2006 e pur riclassificando il bilancio secondo il codice civile, rientra nell’ambito soggettivo dell’art. 6 del d.lgs. n. 446/1997. Di conseguenza deve determinare la base imponibile IRAP secondo tale articolo e non ai sensi dell’art. 5.

IRAP – CRIAS: applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 446/1997

IRAP della CRIAS e ambito applicativo dell’art. 6 del d.lgs. n. 446/1997

La risoluzione esamina il regime IRAP applicabile alla Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS), ente pubblico economico istituito dalla Regione Siciliana per sostenere imprese e cooperative artigiane operanti nel territorio regionale. Il documento chiarisce se, in ragione delle modalità di redazione del bilancio adottate dall’ente, la base imponibile debba essere determinata ai sensi dell’art. 5 o dell’art. 6 del d.lgs. n. 446/1997.

Il quesito posto dalla CRIAS

La CRIAS rappresenta di essere un ente pubblico economico con fondo di dotazione interamente apportato dalla Regione Siciliana e con finalità di finanziamento, garanzia e concessione di contributi in conto capitale e sugli interessi a favore delle imprese artigiane e cooperative artigiane siciliane. L’ente segnala inoltre:

  • di essere stato incaricato dalla Regione come ente attuatore della sottomisura 4.02.b del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
  • di non ricevere compensi o rimborsi spese per tale gestione;
  • di avere inibita la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma.

La CRIAS osserva di svolgere un’attività riconducibile a quella delle società finanziarie e di rientrare nell’art. 1 del d.lgs. n. 87/1992, ma di non essere tenuta all’applicazione dei principi contabili internazionali nei bilanci individuali, non essendo inclusa tra i soggetti di cui all’art. 2, lettera c), del d.lgs. n. 38/2005. Per questo motivo continua ad adottare le istruzioni e gli schemi di bilancio del Provvedimento Banca d’Italia del 30 luglio 2002, e non quelli dei provvedimenti del 22 dicembre 2005 e del 14 febbraio 2006.

La soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo la CRIAS, poiché non redige il bilancio secondo i criteri contenuti nei provvedimenti Banca d’Italia del 22 dicembre 2005 e del 14 febbraio 2006, non dovrebbe applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 446/1997.

L’ente ritiene quindi di dover:

  • riclassificare il conto economico ai sensi dell’art. 2425 c.c.;
  • considerare, nella riclassificazione, i proventi e i costi derivanti dall’attività tipicamente svolta come componenti rispettivamente del valore e dei costi della produzione;
  • applicare l’art. 5 del d.lgs. n. 446/1997, relativo alle società di capitali e agli enti commerciali.

Il quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che il d.lgs. n. 446/1997 disciplina, agli articoli da 5 a 10-bis, il valore della produzione netta IRAP in funzione della natura giuridica e dell’attività svolta dal soggetto passivo.

Per banche e altri enti e società finanziari, l’art. 6 stabilisce che la base imponibile è determinata dalla somma algebrica di specifiche voci del conto economico redatto secondo gli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 38/2005.

Viene inoltre richiamato l’art. 1 del d.lgs. n. 87/1992, che individua i soggetti tenuti all’applicazione di tale disciplina, e li elenca come:

  • banche;
  • società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
  • società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo;
  • società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  • soggetti di cui ai titoli V e V-bis del testo unico bancario, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia afferma che il riferimento dell’art. 6 del decreto IRAP a tutte le banche e agli altri enti e società finanziari di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 87/1992 implica l’inclusione di tutti gli operatori del settore creditizio e finanziario, indipendentemente dai principi contabili adottati e dai provvedimenti utilizzati per la redazione del bilancio.

Il richiamo contenuto nell’art. 6 agli schemi dei provvedimenti Banca d’Italia del 22 dicembre 2005 e del 14 febbraio 2006 non viene interpretato come criterio per restringere l’ambito soggettivo della norma, ma solo come modalità tecnica di calcolo della base imponibile.

Ne consegue che anche i soggetti che svolgono attività finanziaria e creditizia ma non sono obbligati a redigere il bilancio secondo quegli schemi devono comunque riclassificare il bilancio per determinare il valore della produzione in conformità all’art. 6 del d.lgs. n. 446/1997.

Decisione sul caso concreto

Applicando tali principi alla CRIAS, l’Agenzia conclude che l’ente, in quanto riconducibile all’art. 1, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 87/1992, deve determinare l’imponibile IRAP ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 446/1997.

In particolare, la base imponibile va calcolata sommando le voci del conto economico corrispondenti, in senso sostanziale, a:

  • margine d’intermediazione ridotto del 50% dei dividendi;
  • ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale, per un importo pari al 90%;
  • altre spese amministrative, per un importo pari al 90%.

Devono inoltre essere applicate le variazioni previste dallo stesso d.lgs. n. 446/1997 per i soggetti ricompresi nel comma 1 dell’art. 6.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude affermando che le Direzioni regionali devono vigilare affinché gli uffici applichino correttamente i principi espressi nel provvedimento.

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