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Sentenza

Sentenza n. 16240/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento ​​quanto all’atto introduttivo del giudizio: - del giudizio di inidoneità espresso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici N. -OMISSIS- del 25/11/2025, notificato via PEC al ricorrente in data 25/11/2025 nell’ambito del bando di concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri effettivi, pubblicato sul portale del Reclutamento (inpa.gov.it) il 6 giugno 2025; - di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale; quanto ai motivi aggiunti depositati il 15 giugno 2026: - del decreto n. -OMISSIS- del 4 aprile 2026, pubblicato sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri – concorsi pubblici, alla Sezione Eventi, con cui il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, all’art. 2, comma 1, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati, partecipanti alla riserva di posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del bando di concorso, allegata al verbale n. 194 del 1° aprile 2026 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;- della graduatoria finale di merito relativa ai candidati, della riserva di posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del bando di concorso (riserva civili) e prescrizioni per l’incorporamento al 2° e 3° ciclo del 145° corso di formazione pubblicata il 14 aprile 2026;- di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati o connessi; - di ogni altro atto precedente, successivo, conseguenziale o connesso, ancorché non conosciuto o notificato, lesivo dell’interesse del ricorrente ed ostativo all’accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti​​;

Giustizia amministrativa202600633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica al concorso per il reclutamento di allievi Carabinieri e, con motivi aggiunti, approvazione e graduatoria finale di merito nella parte in cui non includevano il candidato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio di inidoneità psico-fisica espresso il 25 novembre 2025 nell'ambito del concorso per il reclutamento di allievi Carabinieri, nonché, con motivi aggiunti, il decreto del 4 aprile 2026 di approvazione della graduatoria e la graduatoria pubblicata il 14 aprile 2026, che non lo includevano. L'inidoneità era motivata dal superamento dei parametri di composizione corporea (PBF del 27%, rispetto al limite indicato del 22%) e dell'indice di massa corporea (32, superiore a 30), ritenuti incompatibili con i requisiti previsti dalla normativa sul servizio militare. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti deducendone l'illegittimità; il testo non specifica ulteriori articolazioni dei motivi. Nel corso del giudizio è stata disposta verificazione medica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando tutti gli atti impugnati. La verificazione affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare ha accertato l'idoneità psico-fisica del candidato ai fini della partecipazione al concorso. Il Collegio ha ritenuto di non discostarsi da tale accertamento, svolto con rigoroso metodo scientifico e apparentemente privo di illogicità o irrazionalità. Il candidato era stato ammesso con riserva al prosieguo della procedura e alla frequenza del corso di formazione. Il Ministero della Difesa è stato condannato a pagare € 2.000,00 per spese e competenze, oltre agli accessori indicati in dispositivo, e € 500,00 per le spese di verificazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    La decisione è stata adottata in forma semplificata, dopo che le parti erano state sentite in camera di consiglio.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    che con ordinanza n. -OMISSIS-dell’8 luglio 2026 sono stati disposti l’accoglimento della domanda cautelare, in via interinale ai sensi dell’art. 27, comma 2, c.p.a., con l’ammissione con riserva del candidato al prosieguo dell’iter concorsuale, nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti compresi in graduatoria, con autorizzazione al ricorrente di avvalersi della notifica per pubblici proclami;

    La disposizione è stata applicata per consentire in via interinale l'ammissione con riserva del candidato al prosieguo della procedura concorsuale.

  • art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Presenta IMC > 30 (32) (LETTERA A - MORFOLOGIA GENERALE - COSTITUZIONE SOMATICA), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall' art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante 'Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di "on idoneità al servizio militare”;

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di non idoneità fondato sul superamento del parametro dell'indice di massa corporea; la verificazione successiva ha accertato l'idoneità del candidato e il TAR ha annullato gli atti.

  • art. 587 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    presenta valori di composizione corporea PBF > 22% (27%) non compatibili con quelli previsti dall' art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207;

    La disposizione è stata indicata come parametro per valutare la composizione corporea del candidato; a seguito della verificazione che ne ha accertato l'idoneità, il giudizio di inidoneità e gli atti conseguenti sono stati annullati.

Massime di principio

  • Quando una verificazione medico-legale disposta in giudizio accerta l'idoneità psico-fisica del candidato e il giudice reputa l'accertamento svolto con rigoroso metodo scientifico e privo, prima facie, di illogicità o irrazionalità, il giudice può fondare su tale esito l'accoglimento dell'impugnazione del giudizio di inidoneità e degli atti concorsuali consequenziali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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