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Circolare

Circolare numero 68 del 15-3-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime istruzioni operative sull’art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. La norma, con decorrenza 1° gennaio 1991, introduce l’incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno e le pensioni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni per autonomi e delle altre gestioni obbligatorie per lavoratori dipendenti, salvo opzione per il trattamento più favorevole. In attesa del decreto ministeriale attuativo, le sedi devono sospendere la liquidazione delle pensioni sociali potenzialmente incompatibili e riesaminare quelle già in pagamento, comunicando agli interessati i motivi della sospensione e tenendo evidenza delle posizioni.

Incompatibilità tra pensioni sociali e trattamenti pensionistici di invalidità dal 1° gennaio 1991

Incompatibilità tra pensioni sociali e trattamenti pensionistici di invalidità

La circolare fornisce le prime indicazioni applicative dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990. Il provvedimento interviene sui trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto e, in particolare, sulle pensioni sociali riconosciute a soggetti già titolari di pensioni di invalidità o di inabilità, introducendo un regime di incompatibilità con decorrenza 1° gennaio 1991.

Ambito di applicazione della nuova incompatibilità

La norma stabilisce che le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno sono incompatibili con le pensioni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi e di ogni altra gestione pensionistica obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Rimane ferma la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento economicamente più favorevole.

La circolare precisa che l’intervento legislativo estende, di fatto, un principio già noto nel sistema previdenziale. Viene infatti richiamata la disciplina introdotta dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, che aveva reso incompatibile, dal 1° gennaio 1982, l’assegno di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 con le pensioni di invalidità a carico delle forme previdenziali indicate dalla legge. Le modalità attuative di quella disciplina erano state fornite con la circolare n. 740 A.G.O. del 5 marzo 1982.

Estensione ai trattamenti assistenziali degli invalidi civili

Secondo l’interpretazione fornita, la nuova legge mira ad estendere l’incompatibilità già prevista per gli invalidi civili parziali anche alle restanti categorie di minorati civili, nelle medesime condizioni ostative. In questo quadro, la circolare chiarisce espressamente che l’incompatibilità riguarda anche le pensioni sociali da liquidare o già liquidate in favore degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, quando tali prestazioni sostituiscano l’assegno assistenziale del Ministero dell’Interno.

Istruzioni operative in attesa del decreto ministeriale

La legge prevede che il Ministero dell’Interno emani un decreto volto a illustrare alle strutture periferiche e agli interessati le regole operative da seguire, con particolare riferimento alla revoca dei trattamenti non più dovuti e alla disciplina del diritto di opzione. In attesa di tale atto, l’Istituto dispone un comportamento prudenziale: le sedi devono soprassedere alla liquidazione delle pensioni sociali con decorrenza 1° gennaio 1991 nei casi in cui gli interessati risultino titolari di un assegno o di una pensione di invalidità, ovvero di una pensione di inabilità, a carico di una gestione assicurativa amministrata dall’Istituto.

Individuazione delle posizioni già in pagamento

Per le pensioni sociali già corrisposte alla data del 1° gennaio 1991 ma divenute incompatibili, le sedi devono procedere alla revisione delle posizioni interessate. A tal fine viene indicato di utilizzare la procedura di cui alla circolare n. 215 del 3 ottobre 1990 per la lista delle pensioni sociali erogate ad invalidi civili.

La circolare richiama inoltre la procedura resa disponibile con la circolare n. 1088 E.A.D. del 9 giugno 1986, che consente di individuare nell’archivio DS78 le pensioni erogate a soggetti che beneficiano di altri trattamenti pensionistici registrati nello stesso archivio.

Verifiche presso enti diversi dall’INPS

Nel caso in cui emerga la titolarità di un trattamento pensionistico presso un ente diverso dall’INPS, i dati relativi alla natura del trattamento devono essere acquisiti direttamente presso l’ente interessato. La circolare richiede quindi una verifica sostanziale delle posizioni, prima di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione.

Sospensione del pagamento, comunicazioni e evidenza amministrativa

Una volta accertata la situazione di incompatibilità, le sedi devono sospendere il pagamento della pensione sociale e informare gli interessati delle ragioni della sospensione. Deve inoltre essere costituita apposita evidenza delle posizioni interessate, così da assicurare il controllo amministrativo e la gestione delle successive fasi di aggiornamento o riesame.

Indicazioni finali

La circolare si limita a fornire istruzioni provvisorie, precisando che ulteriori indicazioni saranno emanate dopo la pubblicazione del decreto ministeriale previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Punti principali

Oggetto della norma e decorrenza

L’art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 prevede, dal 1° gennaio 1991, l’incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno con le pensioni di invalidità erogate dall’assicurazione generale obbligatoria, dalle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Resta salva la facoltà per l’interessato di optare per il trattamento più favorevole.

Finalità dell’intervento normativo

La circolare chiarisce che la nuova disposizione estende ai restanti minorati civili il regime di incompatibilità già previsto, per effetto del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli invalidi civili parziali. Viene richiamata anche la precedente circolare n. 740 A.G.O. del 5 marzo 1982, che aveva disciplinato le modalità applicative dell’incompatibilità allora introdotta.

Estensione alle pensioni sociali degli invalidi civili ultrasessantacinquenni

La nuova incompatibilità riguarda anche le pensioni sociali, sia da liquidare sia già liquidate, riconosciute agli invalidi civili ultrasessantacinquenni in sostituzione dell’assegno assistenziale del Ministero dell’Interno. La circolare sottolinea che tali casi rientrano nella stessa logica di incompatibilità prevista per gli analoghi trattamenti assistenziali.

Attesa del decreto ministeriale e istruzioni provvisorie

Poiché la legge prevede che il Ministero dell’Interno emani un apposito decreto sulle modalità comportamentali, sulla revoca dei trattamenti non più dovuti e sulla disciplina del diritto di opzione, l’Istituto invita le sedi a soprassedere, in via cautelativa, alla liquidazione delle pensioni sociali con decorrenza 1° gennaio 1991 nei casi in cui gli interessati siano titolari di assegno o pensione di invalidità, ovvero di pensione di inabilità, a carico di una gestione assicurativa dell’Istituto.

Verifica delle posizioni già in pagamento

Per le pensioni sociali già in pagamento al 1° gennaio 1991, ma divenute incompatibili, le sedi devono procedere alla individuazione delle situazioni da riesaminare mediante la lista delle pensioni sociali erogate ad invalidi civili, utilizzando la procedura richiamata dalla circolare n. 215 del 3 ottobre 1990. È inoltre richiamata la procedura di cui alla circolare n. 1088 E.A.D. del 9 giugno 1986, utile per individuare nell’archivio DS78 i pensionati che beneficiano di altri trattamenti pensionistici registrati nello stesso archivio.

Accertamenti verso enti diversi dall’INPS

Se emerge la titolarità di un trattamento pensionistico presso un ente diverso dall’INPS, i dati sulla natura del trattamento devono essere acquisiti tramite contatti diretti con l’ente interessato. La circolare pone quindi a carico delle sedi un’attività di verifica puntuale prima di procedere alla sospensione.

Sospensione e comunicazione agli interessati

Una volta accertata l’incompatibilità, le sedi devono sospendere il pagamento della pensione sociale e comunicare agli interessati le ragioni della sospensione. Le posizioni interessate devono essere oggetto di apposita evidenza amministrativa, in modo da consentire il successivo monitoraggio e gli eventuali ulteriori adempimenti.

Riserva di ulteriori istruzioni

La circolare conclude precisando che ulteriori istruzioni saranno fornite dopo la pubblicazione del decreto ministeriale richiamato dalla legge.

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