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Sentenza

Sentenza del 19/02/2016 n. 3288 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2000, con il quale le era stato imputato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, il maggior reddito di partecipazione derivante dall'accertamento effettuato nei confronti dell'Associazione professionale. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'omesso invito al contraddittorio preventivo, la mancata riunione del giudizio personale con quello dell'Associazione, gli effetti del condono, l'illegittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore e vizi di motivazione sulla gravità dello scostamento e sulla prova contraria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando inammissibili tutti i motivi. Ha rilevato che molte censure erano formulate in modo generico, non autosufficiente o direttamente contro l'operato dell'Ufficio anziché contro la sentenza impugnata. La questione del condono è stata ritenuta nuova e priva di prova; non è stata adeguatamente dimostrata la sussistenza di un litisconsorzio necessario; i motivi sugli studi di settore e sulla motivazione riguardavano argomenti non presenti nella sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    I redditi delle associazioni tra professionisti sono imputati ai singoli associati, proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997

    La ricorrente ha invocato l'obbligo di invito al contraddittorio preventivo nell'ambito dell'accertamento con adesione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 29 e 40

    La riunione dei giudizi e il litisconsorzio necessario possono assumere rilievo nei tributi imputati per trasparenza tra associazione professionale e associati, ma la ricorrente non ha dimostrato in concreto i presupposti della riunione né ha adeguatamente illustrato il contenuto dell'accertamento societario.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 4 e 10

    La ricorrente ha sostenuto che il condono dell'Associazione producesse effetti anche nei confronti dell'associata, ma la questione è stata ritenuta nuova, non documentata e formulata in termini astratti.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies

    La norma è stata richiamata in relazione all'accertamento basato sugli studi di settore e alla necessità di considerare le caratteristiche concrete dell'attività; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto all'operato dell'Ufficio e non ai vizi della sentenza.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono individuare specificamente la violazione di legge, il vizio processuale o il fatto decisivo omesso, indicando con precisione i passaggi della sentenza censurati. La Corte ha ritenuto non rispettati tali requisiti.

  • Art. 111 Cost.

    La ricorrente lo ha richiamato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio preventivo, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile senza esame nel merito.

Massime di principio

  • Nel regime di trasparenza delle associazioni professionali, il maggior reddito accertato in capo all'associazione può essere imputato agli associati in proporzione alla quota di partecipazione, anche se il reddito non è stato materialmente percepito.
  • Un ricorso per Cassazione deve contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente censurare direttamente l'avviso di accertamento o l'operato dell'Amministrazione.
  • Il ricorso deve essere autosufficiente: occorre riportare o indicare con precisione gli atti, i documenti e i passaggi processuali rilevanti, evitando richiami generici all'intero fascicolo.
  • La riunione dei giudizi tra associazione professionale e associato non può essere data per scontata: chi la invoca deve dimostrare concretamente la sussistenza del litisconsorzio necessario e dei relativi presupposti.
  • Una questione non dedotta nei precedenti gradi di giudizio, come l'efficacia del condono nei confronti dell'associato, normalmente non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione e deve comunque essere adeguatamente documentata.
  • Le censure relative agli studi di settore devono confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice e indicare il fatto decisivo trascurato o valutato in modo contraddittorio; non sono ammissibili critiche riferite a passaggi inesistenti nella sentenza impugnata.
  • La dichiarazione di inammissibilità di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso senza esame delle questioni sostanziali e, di regola, la condanna del ricorrente alle spese.

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