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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38328/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la decisione della Corte d'Appello sostenendo violazioni processuali e di diritto (artt. 113, 115, 116, 132 cod. proc. civ.; art. 111, comma 6 Cost.), nonché l'esistenza di giudicato formato dal "visto" della Corte dei Conti e l'incompatibilità del fermo amministrativo con il rimborso IVA assistito da fideiussione. Chiede la responsabilità della Pubblica Amministrazione ritenendo che la Corte d'Appello non abbia correttamente valutato fatti ed elementi di prova e abbia motivato in modo incongruente.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che i profili proposti dalla ricorrente sono, in massima parte, valutazioni di fatto o questioni nuove non discusse nei precedenti gradi di giudizio e quindi non sindacabili in Cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ.; inoltre precisa che l'accertamento della colpa e la valutazione delle prove sono materia riservata al giudice di merito. Si applica anche il controllo limitato previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, solo nei termini della verifica della motivazione, ma non emerge errore di diritto sindacabile. Viene condannata la ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in favore di ciascuna controdedente in euro 5.200,00 oltre oneri) e riscontrata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Richiamata dalla ricorrente come mezzo di censura, la norma riguarda gli errori di diritto sindacabili in Cassazione; la Corte osserva che molte doglianze mirano a rivalutazioni di fatto e quindi non rientrano nella tutela prevista da questo comma

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    La Corte ricorda che questo comma consente un controllo sulla motivazione; tuttavia tale controllo non può sostituirsi alla rivalutazione del merito delle prove e non giustifica l'ammissione di doglianze di fatto

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla valutazione degli 'elementi di fatto dedotti e non contestati'; la Corte ritiene che le censure che puntano a una rinnovazione del giudizio di fatto siano inammissibili in cassazione

  • artt. 113 e 132 cod. proc. civ.

    Invocati per contestare la motivazione e la decisione di merito; la Corte rileva che le doglianze attengono alla congruità dell'apprezzamento probatorio e alla rinnovazione del processo di valutazione, materie non riservate al giudice di legittimità

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato in relazione al diritto a una decisione motivata; la Corte indica però che la censura sulla motivazione, come posta dalla ricorrente, non supera il limite tra sindacato di legittimità e riesame del merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte accerta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto, come misura sanzionatoria/procedurale prevista dalla norma

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è giudice di legittimità e non di merito: non ammette la rinnovazione della valutazione delle prove o la revisione degli apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito
  • Le doglianze in cassazione devono configurarsi come errori di diritto o carenze di motivazione sindacabili secondo i limiti dell'art. 360 cod. proc. civ.; le questioni puramente fattuali o nuove non sollevate nei precedenti gradi sono inammissibili
  • Il controllo concesso dall'art. 360, comma 1, n. 5 (verifica della motivazione) è limitato e non consente di trasformare la cassazione in un terzo grado di merito
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
  • Quando si invoca un precedente 'visto' o un presunto giudicato, è necessario che tali questioni siano state effettivamente discusse e contraddette nei gradi di merito per poter essere rilevate in cassazione

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