Ordinanza n. 2705/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di questo Tribunale Amministrativo, Sezione seconda, n. 775 del 26 febbraio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l'istanza del commissario delegato e prorogato di 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, il termine per lo svolgimento delle funzioni commissariali. Ha disposto la comunicazione dell'ordinanza ai ricorrenti, al Comune, allo IACP e al commissario ad acta. Non ha disposto ulteriori misure né regolato le spese nel dispositivo.
Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 775 del 26 febbraio 2024, oggetto della precedente sentenza di ottemperanza n. 2714 del 9 dicembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi)
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi hanno promosso il giudizio di ottemperanza rispetto alla sentenza n. 775 del 26 febbraio 2024. Con la sentenza n. 2714 del 9 dicembre 2025 il TAR aveva ordinato al Comune di Agrigento e allo IACP di adottare i provvedimenti necessari per la completa esecuzione del giudicato e aveva nominato il Prefetto di Agrigento commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempimento. Il commissario delegato, nominato con decreto prefettizio del 25 giugno 2026 e insediatosi il 17 luglio 2026, ha riferito il persistente inadempimento degli enti e di avere intimato agli uffici di provvedere; ha chiesto una proroga di 120 giorni, motivandola con la complessità degli adempimenti amministrativi ancora necessari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
con cui la Sezione, ordinò al Comune di Agrigento ed all’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Agrigento, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 775 del 26 febbraio 2024, nominando Commissario ad acta il Prefetto di Agrigento, con facoltà di delega, perché provvedesse in caso di ulteriore inadempimento;
Nel precedente giudizio di ottemperanza, il TAR ha ordinato alle amministrazioni di dare completa esecuzione al giudicato e ha previsto la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando permanga l'inadempimento delle amministrazioni e gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato richiedano ulteriore tempo, il giudice può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni sostitutive.
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