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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21920/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Ascoli Piceno per fatti del 23 dicembre 2024 (inizialmente tentato omicidio aggravato, poi modificato in omicidio aggravato in seguito al decesso di una vittima). Tre censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla gravità indiziaria e l'affidabilità delle fonti orali (in particolare le dichiarazioni di Maria Antonietta Giacomozzi e delle figlie delle vittime), sostenendo versioni contraddittorie e proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti; 2) carenza delle esigenze cautelari, deducendo inesistenza di pericolosità attuale e proponendo l'applicazione degli arresti domiciliari; 3) mancata valutazione e motivazione circa l'inapplicabilità degli arresti domiciliari con misura di controllo a distanza (braccialetto elettronico ai sensi dell'art. 275, comma 3-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Confermato che il Tribunale di Ancona ha adeguatamente motivato l'attendibilità delle fonti orali e la qualificazione giuridica dei fatti, avendo fatto riferimento a elementi oggettivi (rilievi dei Carabinieri, accertamenti sanitari, fotografie, immediata identificazione dell'autore della chiamata da parte della vittima, dichiarazioni delle figlie). La versione difensiva posteriore è stata ritenuta contraddittoria e incoerente con le evidenze. Sulle esigenze cautelari il Tribunale ha valutato la gravità, la violenza dell'azione, l'incapacità a contenere gli impulsi e la presunzione di inidoneità di misure meno afflittive, motivando congruamente la scelta della custodia carceraria; la presentazione spontanea ai Carabinieri e l'assenza di precedenti non sono risultati decisivi. Quanto al braccialetto elettronico, la Corte richiama orientamento consolidato secondo cui tale dispositivo è una modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non un autonomo strumento coercitivo: pertanto non è richiesta specifica motivazione aggiuntiva quando si esclude la misura domiciliare tout court. Il ricorrente è condannato alle spese e disposto l'invio del provvedimento alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione riferita all'esistenza delle esigenze cautelari; il Tribunale ha considerato tale presunzione alla luce delle specifiche circostanze di gravità e violenza della condotta.

  • art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di esecuzione degli arresti domiciliari con strumenti di controllo a distanza; la Corte ha ritenuto che la norma descriva una modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non un nuovo tipo di misura coercitiva che imponeva motivazione autonoma se esclusa.

  • Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024 (Deja, Rv. 286343 - 01)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il braccialetto elettronico è mera modalità esecutiva della misura domiciliare e non comporta obbligo motivazionale separato quando la custodia cautelare intramuraria è ritenuta necessaria.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per le incombenze di trasmissione del provvedimento alla Cancelleria; disposizione applicata per gli adempimenti successivi.

Massime di principio

  • La gravità e la violenza della condotta, supportate da riscontri oggettivi (referti sanitari, fotografie, rilievi di polizia), costituiscono elementi determinanti per la conferma della custodia cautelare anche se la difesa prospetta versioni alternative basate su contraddizioni testimoniali.
  • Le contestazioni generiche di inaffidabilità delle dichiarazioni non sono sufficienti: il ricorso deve evidenziare punti specifici e decisivi di contraddittorietà o omissione per scalfire la motivazione del giudice di merito.
  • La presentazione spontanea alle forze dell'ordine e l'assenza di precedenti non esonerano dalla custodia cautelare se la dinamica e la gravità del fatto dimostrano una pericolosità attuale o difficoltà di conformarsi a misure meno afflittive.
  • Per ottenere misure alternative (arresti domiciliari) è utile proporre concrete e idonee misure di controllo (piani di sorveglianza, garanti, terapie) e fornire elementi obiettivi che escludano il rischio di reiterazione; in assenza di ciò, il giudice può ritenere inidonee le misure fiduciari.
  • Il dispositivo di controllo a distanza (braccialetto elettronico) è considerato dalla giurisprudenza una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari: il giudice non è tenuto a motivare separatamente la mancata adozione del braccialetto quando esclude l'idoneità complessiva della misura domiciliare.
  • Nelle impugnazioni delle misure cautelari, l'esito dipende largamente dalla valutazione complessiva delle prove al tempo del provvedimento; per far valere censure è strategico produrre subito consulenze tecniche, controlli forensi o elementi probatori che impattino direttamente sulla ricostruzione fattuale alla base della misura.

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