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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17774/2020 del 26/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano il ristoro (equo indennizzo ex legge n.89/2001) per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo presupposto iniziato nel 2000 e poi per la successiva fase di ottemperanza (sentenze 2002, 2003, 2006, 2007). La Corte d'appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile la domanda con riferimento al merito (cognizione) e rigettato la domanda relativa alla fase di ottemperanza. I ricorrenti censuravano la decisione, sostenendo che la Corte d'appello aveva separato le due fasi (cognizione e ottemperanza) mentre, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, devono essere considerate unitariamente ai fini del calcolo dell'irragionevole durata quando lo Stato è debitore, con conseguente diritto all'indennizzo per l'intera durata del procedimento fino all'effettiva assicurazione del diritto riconosciuto

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura: ha affermato che, quando lo Stato (o altro ente pubblico) è debitore, il processo presupposto va considerato come un unicum composto dalla fase di cognizione e da quella di esecuzione/ottemperanza. La massima durata ragionevole è 2 anni, 6 mesi e 5 giorni; nel calcolo si devono computare solo i tempi effettivi "del processo" (periodi nei quali l'Autorità giudiziaria è investita della cognizione), escludendo i periodi correnti tra la conclusione di una fase e l'inizio della successiva e analogamente i tempi tra notifiche e atti esecutivi. È stato altresì chiarito che il precedente vincolo secondo cui la parte privata doveva attivarsi entro sei mesi è stato superato. Di conseguenza la decisione impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, con condanna alle spese del giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • Legge n.89/2001 (Legge Pinto)

    La Corte interpreta l'art.2 come attribuente il diritto all'indennizzo per la durata irragionevole del processo; quando lo Stato è debitore, si considera unitariamente la durata delle fasi di cognizione e di esecuzione/ottemperanza ai fini del calcolo dell'indennizzo, computando solo i tempi nei quali è effettivamente intervenuta attività giurisdizionale

  • Sentenza Sezioni Unite n.6312/2014

    Richiamata quale precedente che aveva già affermato il principio della considerazione unitaria di cognizione ed esecuzione per i giudizi presupposti con lo Stato debitore; la Corte di legittimità conferma e utilizza questo principio per il calcolo dell'indennizzo

  • Sentenza Sezioni Unite n.9142/2016

    Indicato come precedente che aveva richiesto, in passato, un'attivazione tempestiva (entro sei mesi) da parte della parte privata per considerare unitariamente le fasi; la Corte qui precisa che tale requisito è stato superato e non è più necessario per il computo unitario

Massime di principio

  • Quando il soggetto obbligato è lo Stato (o altro ente pubblico) e si agisce per equa riparazione, la durata del processo presupposto e della successiva fase di esecuzione/ottemperanza deve essere valutata unitariamente ai fini dell'indennizzo ex legge n.89/2001
  • Nel calcolare la durata 'ragionevole' si computano soltanto i periodi in cui è in corso attività giurisdizionale (udienze, decisioni, istruttorie), escludendo i periodi 'inerti' interposti tra la fine di una fase/grado e l'inizio della successiva e i tempi tra notifiche di atti e l'avvio di misure esecutive
  • La durata massima ragionevole di riferimento, nella giurisprudenza richiamata, è di 2 anni, 6 mesi e 5 giorni: l'indennizzo è dovuto per la parte eccedente tale termine rispetto al computo unitario delle fasi rilevanti
  • Non è più necessario che la parte privata si sia attivata entro un termine (es. sei mesi) dopo la conclusione del giudizio di cognizione per ottenere la considerazione unitaria delle fasi; il requisito della tempestività, come postulato da precedenti orientamenti, è stato superato
  • Se sussiste ulteriore ritardo non coperto dal rimedio interno (esclusi i periodi non computabili ai fini della legge n.89/2001), la parte può eventualmente valutare rimedi internazionali (Corte europea dei diritti dell'uomo) se manca un'indennità adeguata nel diritto nazionale
  • Prassi consigliata: documentare e sommare i soli periodi di attività giudiziaria sia nella fase di merito sia in quella di ottemperanza, e proporre il ricorso per equa riparazione tenendo presente il computo unitario quando il debitore è l'amministrazione pubblica

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