Cassazione Civile, Ordinanza n. 05598/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario finanziario)
La controversia
La controversia nasce dal riacquisto, da parte di un consorzio industriale, di un complesso immobiliare industriale già appartenuto a una società poi fallita. Il fallimento ha chiesto alla Corte d’appello di determinare il valore dell’area e degli immobili e di condannare il consorzio al pagamento della differenza tra il prezzo dovuto e i finanziamenti pubblici ricevuti. La Corte territoriale ha riconosciuto il diritto del fallimento a percepire il prezzo aggiornato dell’area e il valore degli stabilimenti al netto dei contributi, dichiarando invece inammissibile la domanda autonoma proposta dall’interveniente che agiva quale creditrice ipotecaria sul bene. Nel ricorso incidentale, la società interveniente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 105 e 112 c.p.c., dell’art. 41 TUB e di norme del T.U. espropriazioni, sostenendo di poter intervenire autonomamente e ottenere il pagamento diretto della quota di prezzo riferibile ai cespiti ipotecati o l’accantonamento delle somme; 2) nullità della motivazione per asserita mancanza di ragioni di fatto e di diritto sul rigetto delle istanze di stralcio/rinnovazione della consulenza tecnica, lamentando errori nell’individuazione catastale dei beni ipotecati; 3) omessa pronuncia sulle medesime istanze istruttorie; 4) ultrapetizione per avere il collegio peritale svolto indagini oltre i limiti fissati dalla Corte d’appello. Nel corso del giudizio, il consorzio ha rinunciato al proprio ricorso per accordo con il fallimento, con adesione di quest’ultimo; la rinuncia non ha però estinto il processo quanto al ricorso incidentale, non essendo intervenuta adesione dell’incidentista.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo tra consorzio e fallimento, con spese compensate tra loro, per effetto della rinuncia del consorzio accettata dalla procedura. Ha invece esaminato solo il ricorso incidentale della società intervenuta/cessionaria e lo ha rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto inammissibile la domanda autonoma dell’interveniente perché, nel procedimento speciale di riacquisto ex art. 63 L. 448/1998, il prezzo dovuto dal consorzio alla procedura fallimentare non può essere sottratto alla regola dell’accertamento concorsuale dei crediti di cui all’art. 52 l.fall.; i diritti del creditore ipotecario o fondiario devono quindi essere fatti valere nella sede fallimentare e non nel procedimento speciale. Ha inoltre escluso l’interesse della ricorrente incidentale a contestare la consulenza tecnica, poiché il suo credito risultava già ammesso al passivo e la soddisfazione doveva avvenire in sede concorsuale, rendendo irrilevanti le questioni sull’esatta identificazione catastale ai fini di questo giudizio. È stata anche respinta la censura di ultrapetizione, ritenuta sostanzialmente ripetitiva delle doglianze sulla consulenza e comunque non decisiva.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
richiamato solo per la procura speciale ai difensori; nessuna questione sostanziale decisa su tale norma
art. 105 c.p.c.
l’intervento autonomo è stato ritenuto non ammissibile nel procedimento speciale, perché il credito del terzo doveva essere fatto valere nella sede fallimentare
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia/ultrapetizione, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili
art. 41 TUB
i diritti processuali del creditore fondiario sono ritenuti azionabili nell’esecuzione forzata immobiliare o nella liquidazione fallimentare, non nel procedimento ex art. 63 L. 448/1998
art. 25 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
ritenuto non applicabile, neppure analogicamente, al procedimento di riacquisto consortile
art. 28 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
richiamato dalla ricorrente incidentale, ma la Corte ha escluso che disciplini il procedimento speciale in esame
art. 12 disp. prel. c.c.
invocato per l’interpretazione analogica, ma non ritenuto idoneo a estendere la disciplina espropriativa al caso
art. 63 L. 23 dicembre 1998 n. 448
qualificato come procedimento ablatorio sui generis, di natura espropriativa, ma autonomo rispetto al T.U. espropriazioni; non consente di sottrarre il credito alla verifica fallimentare
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
ritenuto inapplicabile al procedimento di riacquisto nel perimetro consortile
art. 29 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150
ritenuto inapplicabile, anche in via analogica, al procedimento di riacquisto
art. 52 L. fall.
norma centrale: ogni credito e diritto reale o personale deve essere accertato nel concorso, salvo diversa disposizione di legge; nel caso non esiste una deroga nell’art. 63 L. 448/1998
artt. 92 ss. L. fall.
richiamati come sede esclusiva di accertamento dei crediti nella procedura concorsuale
art. 118, secondo comma, L. fall.
già prevede l’accantonamento delle somme; la richiesta di un ordine giudiziale in tal senso è stata giudicata superflua e quindi inammissibile
art. 2742 c.c.
richiamato con riferimento alla soddisfazione del creditore ipotecario sulla somma sostitutiva del bene
art. 360 n. 4 c.p.c.
usato come parametro di censura per nullità della sentenza/ordinanza e omessa pronuncia, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate
art. 132 c.p.c.
invocato per difetto di motivazione; la Corte ha osservato che una motivazione esisteva
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente incidentale sul piano motivazionale
art. 111 Cost.
richiamato sul tema della motivazione
art. 100 c.p.c.
richiamato per interesse ad agire; la Corte ha escluso l’interesse della ricorrente incidentale alle censure sulla CTU
art. 161 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta ultrapetizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto
Massime di principio
- Il procedimento di riacquisto del bene da parte del consorzio industriale ex art. 63 L. 448/1998 ha natura ablatoria ed espropriativa, ma resta un procedimento speciale autonomo: la disciplina del T.U. espropriazioni non si applica integralmente e può operare solo in quanto compatibile e non in via analogica se manca un espresso rinvio.
- Se il bene riacquistato è compreso nel patrimonio di una società fallita, il corrispettivo dovuto dal consorzio resta soggetto alle regole del concorso fallimentare; il credito del fallimento e i diritti di eventuali creditori ipotecari o fondiari devono essere fatti valere nella verifica dello stato passivo, non nel procedimento speciale di riacquisto.
- Il creditore ipotecario o fondiario non può utilizzare il procedimento speciale per ottenere un pagamento diretto della quota di prezzo o un ordine di accantonamento ulteriore rispetto a quello già imposto dalla legge fallimentare, salvo una diversa disposizione normativa espressa che nel caso non è stata ravvisata.
- L’ammissibilità dell’interesse a contestare una consulenza tecnica va valutata in concreto: se la pretesa del creditore deve comunque essere soddisfatta nella sede concorsuale e l’importo del credito è già ammesso al passivo, le doglianze sull’esatta identificazione catastale dei cespiti possono risultare prive di interesse nel giudizio di legittimità relativo al procedimento speciale.
- La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente non è fondata quando la decisione contenga una motivazione, anche sintetica, idonea a rendere percepibile la ratio decidendi; non è invece consentito in cassazione censurare la mera insufficienza motivazionale nei limiti non più consentiti dall’art. 360 c.p.c. come risultante dalla riforma.
- La richiesta di un provvedimento giudiziale che riproduca un effetto già imposto direttamente dalla legge è inammissibile o comunque priva di interesse, perché non aggiunge nulla all’obbligo normativo già gravante sulla curatela o sul soggetto obbligato.
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