Cassazione Civile, Ordinanza n. 21532/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di quanto versato a titolo di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per le annualità 2018, 2019 e 2020. La società contribuente aveva impugnato il diniego davanti al giudice tributario; in appello aveva ottenuto un accoglimento parziale, con riconoscimento del diritto al rimborso per il 2019 e il 2020, mentre per il 2018 era stata ravvisata decadenza. La Corte di merito aveva ritenuto disapplicabile la norma statale di abrogazione con clausola di salvezza degli effetti delle obbligazioni già insorte, per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, e aveva individuato nella cooperativa il soggetto passivo legittimato a chiedere il rimborso. In cassazione la Regione ha dedotto violazione dell'art. 3, comma 13, l. 549/1995, sostenendo di essere priva di legittimazione passiva perché l'istanza di rimborso doveva essere rivolta esclusivamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto l'IRBA è un tributo proprio derivato di natura erariale, accertato e riscosso dallo Stato; la contribuente ha resistito chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per verificare la compatibilità della disciplina interna e del termine decadenziale con il diritto unionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto ammissibile la questione sulla legittimazione passiva della Regione, pur se la Regione aveva difeso il merito nei precedenti gradi, e ha dato continuità ai precedenti che attribuiscono in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle controversie di rimborso dell'IRBA. Ha affermato che il tributo, pur destinato alle Regioni, conserva natura erariale e che le Regioni svolgono una funzione meramente terminale/di tesoreria, senza autonomia nella gestione del rapporto tributario rilevante ai fini del rimborso. È stato inoltre escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché non necessario: non vi era un dubbio interpretativo sul diritto UE rilevante ai fini della decisione e, comunque, la questione non riguardava l'interpretazione di una norma unionale in sé ma l'applicazione del diritto interno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
art. 3, comma 13, l. 549/1995
"Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente"
È la norma centrale per individuare competenze, accertamento, riscossione e contenzioso relativi all'IRBA; la Corte la legge nel senso che richiama la competenza dell'apparato statale, in particolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e non della Regione, ai fini della legittimazione passiva nelle azioni di rimborso.
art. 3, comma 14, l. 549/1995
È richiamato come disposizione che ha abrogato, dal 1° gennaio 1996, gli artt. 18 e 19 del d.lgs. 398/1990.
art. 1, comma 628, l. 178/2020
Ha abrogato le disposizioni in materia di IRBA, facendo salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte; la Corte afferma però che tale clausola di salvezza non può sopravvivere all'incompatibilità del tributo con il diritto UE.
art. 17 d.lgs. 398/1990
Disposizione istitutiva dell'IRBA, successivamente abrogata.
art. 18 d.lgs. 398/1990
Prevedeva che l'imposta fosse dovuta dal consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore; è richiamato per ricostruire l'assetto originario poi modificato.
art. 19 d.lgs. 398/1990
Regolava accertamento, versamento e sanzioni; è richiamato come antecedente normativo sostituito dalla disciplina successiva.
art. 7, comma 1, lett. b, n. 1, l. 42/2009
È richiamato per qualificare l'IRBA come tributo proprio derivato delle Regioni, istituito e regolato da leggi statali con gettito attribuito alle Regioni.
art. 8 d.lgs. 68/2011
È richiamato per inserire l'IRBA tra i tributi propri derivati regionali, mantenendone tuttavia la natura erariale.
art. 29, comma 2, l. 428/1990
È richiamato come norma che individua il soggetto legittimato all'istanza di rimborso nei casi di tributi incompatibili con il diritto UE.
art. 1, paragrafi 1 e 2, direttiva 2008/118/CE
La Corte richiama la giurisprudenza unionale nel senso che gli Stati membri possono applicare imposte indirette ulteriori sui prodotti soggetti ad accisa solo se perseguono una finalità specifica e rispettano i vincoli UE su base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo; l'IRBA è stata ritenuta priva di una finalità specifica perché destinata solo al bilancio degli enti territoriali.
art. 267 TFUE
La Corte afferma che non sussisteva l'obbligo di rinvio pregiudiziale, poiché mancava un effettivo dubbio interpretativo sulla norma unionale rilevante e la soluzione era già chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale sulla quale la ricorrente ha fondato il motivo di violazione di legge.
art. 363-bis c.p.c.
È richiamato per analogia a precedenti rinvii pregiudiziali sulla medesima materia tributaria.
art. 14 d.lgs. 504/1995
È richiamato come norma che fa decorrere il termine decadenziale biennale per la domanda di rimborso dalla data del versamento.
art. 21 d.lgs. 546/1992
È richiamato come norma che disciplina la decadenza biennale per il rimborso nel processo tributario.
Massime di principio
- Nei tributi propri derivati istituiti da leggi statali e riscossi dall'apparato statale, la legittimazione passiva nelle azioni di rimborso spetta all'amministrazione statale competente alla gestione del tributo, anche se il gettito è destinato alle Regioni.
- La destinazione del gettito a favore dell'ente territoriale non basta, da sola, a radicare la legittimazione passiva della Regione nelle controversie sul rimborso, quando l'ente territoriale non abbia svolto poteri sostanziali di accertamento, riscossione e gestione del rapporto tributario.
- La decisione nel merito non forma giudicato implicito sulla legittimazione ad agire o a contraddire se la relativa questione non sia stata effettivamente discussa nel contraddittorio tra le parti.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la norma UE rilevante è già chiarita dalla giurisprudenza della Corte o quando la sua corretta interpretazione è evidente e non presenta ragionevoli dubbi.
- In materia di rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell'Unione, la clausola interna che salvi gli effetti delle obbligazioni già insorte non può essere utilizzata per mantenere in vita un prelievo ormai accertato come contrario al diritto UE, se ciò vanifica la disapplicazione imposta dal primato del diritto unionale.
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