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Sentenza

Sentenza n. 1958/2026 - Firenze, Sezione 4

Giustizia amministrativa202201248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti comunali di differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime, di rideterminazione delle relative scadenze e di avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria ha contestato gli atti comunali che, in successione, avevano differito o rideterminato la scadenza delle concessioni demaniali marittime e avviato il procedimento per l’affidamento delle aree mediante gara. Ha sostenuto che il proprio rapporto concessorio, sorto prima del 7 dicembre 2000 e qualificabile come rapporto pluriennale a durata indefinita, non fosse soggetto ai principi europei di trasparenza e parità di trattamento, alla direttiva 2006/123/CE, alle disposizioni della legge n. 118/2022 sulla cessazione delle concessioni in essere né ai principi affermati dall’Adunanza plenaria. Ha inoltre chiesto, previa disapplicazione delle norme nazionali ritenute incompatibili con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che il Comune fosse condannato a rilasciare nuovi titoli concessori con previsione di rinnovo senza soluzione di continuità. Ha domandato rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia e rimessione alla Corte costituzionale. Il testo non espone ulteriori specifici profili di censura degli atti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, preso atto della dichiarazione della ricorrente del 15 aprile 2026 di non avere più interesse alla decisione. Non ha quindi esaminato nel merito le censure, le domande di rilascio dei titoli concessori né le richieste di rinvio pregiudiziale e di rimessione alla Corte costituzionale. Ha compensato integralmente le spese, in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.

Massime di principio

  • Il ricorso e i motivi aggiunti diventano improcedibili quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione; in tale situazione il giudice non esamina nel merito le censure e le domande proposte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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