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Sentenza

Sentenza n. 1160/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione delle sentenze del TAR Sardegna, Sez. II, nn. 508 e 511 del 6 giugno 2025 e n. 1070 del 28 novembre 2025, che avevano condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di tre sentenze passate in giudicato, ciascuna recante la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Deduceva che, nonostante la notifica dei titoli esecutivi, l’Amministrazione non aveva adempiuto e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Chiedeva l’ordine di dare esecuzione alle sentenze e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che le sentenze erano state integralmente eseguite, con pagamento delle somme il 7 e il 15 luglio 2026. Il Ministero non ha contestato tale circostanza, che il TAR ha quindi ritenuto provata ai sensi del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, liquidandole in 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi degli articoli 112 ss. c.p.a., per l’ottemperanza alle sentenze in epigrafe indicate

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento utilizzato per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato; nel caso concreto, il pagamento intervenuto durante il processo ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 17 settembre 2026, che le sentenze per la cui ottemperanza è causa, sono state integralmente eseguite e che le somme dovute sono state corrisposte, in data 7 e 15 luglio 2026, senza essere smentita, sul punto, dal Ministero, nemmeno in sede di discussione in udienza, con la conseguenza che la circostanza può ritenersi provata in base al principio di non contestazione di cui all’art. 64, co. 2, c.p.a.

    La circostanza allegata da una parte può ritenersi provata in base al principio di non contestazione quando la controparte non la smentisca, neppure in udienza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    il quale, al comma 1, dispone che “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    Per le amministrazioni contemplate dalla disposizione, le procedure di pagamento dei titoli esecutivi devono essere completate entro 120 giorni dalla notificazione; prima della scadenza il creditore non può avviare l’esecuzione forzata né notificare precetto. La pronuncia riporta la regola come parte della prospettazione del ricorrente, senza svolgere una distinta interpretazione nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato durante il processo e tale adempimento è accertato, viene meno l’oggetto della controversia e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Una circostanza allegata da una parte e non contestata dalla controparte, neppure in udienza, può ritenersi provata ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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