L.R. Toscana 35/2018
Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale, la promozione turistica dei cammini e le relative regole minime di accessibilità, gestione e valorizzazione. Prevede un regolamento attuativo entro 6 mesi, un sistema di riconoscimento su istanza degli enti locali e un monitoraggio annuale dal secondo anno di vigenza.
Riconoscimento e promozione dei cammini regionali in Toscana
Riconoscimento, valorizzazione e promozione dei cammini regionali in Toscana
La legge interviene per promuovere e valorizzare i cammini presenti nel territorio toscano, in funzione di incremento del turismo regionale. La disciplina riguarda sia itinerari di rilievo sovraregionale o europeo sia i cammini locali di interesse regionale riconosciuti dalla Regione.
Ambito di applicazione e definizioni
La norma considera “cammini”:
- gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa;
- i cammini interregionali individuati dal Ministero competente d’intesa con le regioni interessate;
- i cammini in corso di valutazione per il riconoscimento come itinerario culturale europeo;
- i cammini locali di interesse regionale riconosciuti dalla Regione, cioè quelli che collegano luoghi accomunati da fatti storici significativi e documentati o da tradizioni storicamente documentate, con estensione di norma in almeno tre comuni.
Per i cammini locali di interesse regionale la legge precisa che essi:
- rientrano nell’attività escursionistica disciplinata dalla l.r. 17/1998;
- sono articolati in tappe di almeno 15 chilometri ciascuna;
- sono inseriti nel catasto della rete escursionistica regionale per le parti situate in area extraurbana.
Requisiti di accessibilità e identificazione
I cammini locali di interesse regionale devono garantire l’accessibilità in sicurezza. I soggetti responsabili della gestione della viabilità devono assicurare, quando tecnicamente fattibile ed اقتصاديamente sostenibile, il superamento delle barriere architettoniche per gli utenti con difficoltà di deambulazione.
Tali cammini sono inoltre identificati da un logo unico, definito dal regolamento attuativo.
Associazioni e strumenti di promozione
Per perseguire le finalità della legge, la Regione può:
- aderire ad associazioni finalizzate alla promozione degli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa;
- individuare, mediante un apposito elenco, associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione dei cammini disciplinati dalla legge.
Le modalità di iscrizione e cancellazione dall’elenco sono demandate al regolamento attuativo.
Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale
Il riconoscimento riguarda i cammini che rispettano i requisiti normativi e ricadono interamente nel territorio della Toscana.
L’istanza deve essere presentata congiuntamente dagli enti locali territorialmente interessati, anche d’intesa con soggetti terzi giuridicamente riconosciuti, senza fini di lucro, espressione dei territori coinvolti. Gli enti locali riconosciuti restano responsabili della corretta gestione del cammino per le parti di propria competenza, salvo diversi accordi comunicati alla Regione.
La domanda deve contenere almeno:
- il tracciato del cammino e la relativa cartografia;
- le informazioni utili a dimostrare il legame storico tra i luoghi;
- gli elementi necessari a garantire accessibilità e fruibilità, compresi tappe, servizi di pubblico interesse lungo il percorso e tempi medi di percorrenza.
La Regione valuta la richiesta avvalendosi del comitato tecnico previsto dal regolamento della rete escursionistica toscana, integrato da tre esperti di storia designati dalle Università di Firenze, Pisa e Siena. La partecipazione è gratuita. Il riconoscimento è disposto con decreto dirigenziale.
Promozione turistica e programmazione regionale
Nell’ambito della promozione turistica regionale, la Regione, tramite Toscana Promozione Turistica, cura ordinariamente la promozione dei cammini come strumenti di attrazione turistica per la Toscana.
Gli atti di programmazione regionale possono prevedere ulteriori misure di promozione dei cammini.
Cammini nelle aree naturali protette
Per gli atti e le attività disciplinati dalla legge che producono effetti all’interno di aree naturali protette, occorre rispettare le competenze attribuite dalla normativa statale e regionale agli enti di gestione di tali aree.
Regolamento attuativo
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un regolamento di attuazione, previo parere degli enti di gestione delle aree naturali protette interessate. Il regolamento disciplina in particolare:
- i contenuti dell’istanza di riconoscimento e la struttura regionale competente all’istruttoria;
- i servizi minimi da garantire lungo i cammini locali di interesse regionale e la frequenza del loro mantenimento, includendo punti di acqua potabile, aree di sosta eventualmente coperte, copertura di telefonia mobile e, se necessario, postazioni radio per soccorso;
- le modalità di rappresentazione cartografica omogenea dei cammini;
- il logo unico identificativo e le modalità di utilizzo;
- le modalità di individuazione delle associazioni da inserire nell’elenco regionale.
Monitoraggio dell’attuazione
A partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve predisporre ogni anno un rapporto di monitoraggio da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 giugno.
Per il rapporto la Giunta si avvale del Tavolo tecnico regionale di coordinamento della mobilità dolce, integrato da:
- un rappresentante di ciascun cammino locale di interesse regionale riconosciuto, designato dai comuni interessati;
- un rappresentante di ciascuna associazione eventualmente aderente alla Regione ai sensi della legge;
- un rappresentante designato dalle associazioni di categoria del turismo e della promozione culturale maggiormente rappresentative.
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