Cassazione Penale, Sentenza n. 15673/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto i reclami avverso i decreti di trattenimento di due missive inviate all'imputato in regime 41-bis. I motivi principali erano: (1) illegittima riunione dei due reclami perché le lettere avevano oggetti diversi; (2) vizio di motivazione per affermazioni dogmatiche e per non avere valutato circostanze poste dal ricorrente (ricezione di altre lettere analoghe, natura dei riferimenti a lavori e piantina come meri dettagli tecnici); (3) omissione di valutare la possibilità di consegna parziale delle missive (cancellazione/eliminazione delle parti ritenute problematiche).
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ma per ragioni diverse da quelle dedotte nel ricorso: ha rilevato la incompetenza del giudice che ha deciso il reclamo. In base all'art. 18-ter, comma 6, ord. pen., il reclamo contro i decreti di trattenimento, quando il provvedimento non è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, deve essere proposto al Tribunale (competenza funzionale). Poiché il reclamo era stato deciso dalla Corte d'appello (presidente del collegio) anziché dal Tribunale, l'atto è stato annullato senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Messina; il merito del trattenimento non è stato deciso nella sentenza impugnata dalla Corte di legittimità.
Norme richiamate
art. 18-ter ord. pen. (comma 5 e comma 6)
contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14 ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento
La norma distingue l'autorità che può disporre il trattenimento (diversa a seconda che il detenuto sia condannato/internato o imputato) e stabilisce che il reclamo va al Tribunale quando il provvedimento non è stato adottato dal magistrato di sorveglianza; la competenza è funzionale e indipendente dallo stato del processo.
art. 279 c.p.p.
Richiamato per individuare il 'giudice che procede' nel procedimento penale: se il provvedimento è adottato dal giudice previsto dall'art. 279 (o dal presidente del collegio se il giudice è in composizione collegiale), il reclamo resta comunque di competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6.
art. 14-ter (procedura richiamata in art. 18-ter)
Norma procedurale richiamata per la disciplina formale del reclamo; utilizzata nel testo per collegare la procedura di reclamo prevista dall'art. 18-ter alla disciplina processuale generale.
Massime di principio
- Il potere di trattenimento della corrispondenza dipende dallo status del detenuto (condannato/internato vs imputato): l'autorità che può ordinare il trattenimento è diversa a seconda del caso.
- Il reclamo avverso il decreto di trattenimento, quando il provvedimento non è stato adottato dal magistrato di sorveglianza, è di competenza del Tribunale (competenza funzionale) e ciò non muta in relazione al grado del giudizio in cui pende il processo.
- La competenza funzionale è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità: se un provvedimento è stato deciso da giudice incompetente, la decisione va annullata senza rinvio e gli atti trasmessi all'autorità competente.
- L'annullamento per incompetenza non comporta una valutazione sul merito del trattenimento: il Tribunale competente potrà riesaminare sia la legittimità che il merito, compresa la possibilità di consegna parziale della corrispondenza.
- In casi analoghi è necessario verificare subito quale autorità ha adottato il provvedimento di trattenimento e proporre il reclamo all'organo competente (Tribunale se il provvedimento non è del magistrato di sorveglianza), pena l'annullamento per incompetenza procedurale.
- Anche se il collegio che ha emesso il decreto è di grado superiore (es. Corte d'appello), la normativa atribuisce comunque la funzione di sindacato sul reclamo al Tribunale; non va confusa la sede del procedimento principale con la competenza per il reclamo.
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