Ordinanza n. 15549/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’ottemperanza della sentenza n. 2398/2025, pubblicata in data 26.02.2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 25549/2024, nella parte in cui ha disposto la liquidazione delle spese legali in favore del difensore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2398/2025, limitatamente alla liquidazione delle spese legali in favore del difensore antistatario
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2398/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 febbraio 2025, nella parte relativa alla liquidazione delle spese legali in suo favore quale difensore antistatario. Il TAR ha rilevato d'ufficio che non è stata prodotta l'attestazione del Tribunale, prevista dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., del passaggio in giudicato della sentenza: il certificato di non proposto appello della Corte d'Appello non è stato ritenuto sufficiente. Inoltre, manca la prova della notificazione della sentenza azionata; la copia analogica, non asseverata, di una PEC generica non permette di collegare la comunicazione né alla sentenza né al giudizio presupposto.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso, ma ha disposto un incombente istruttorio e assegnato al ricorrente trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare l'attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione della sentenza, anche all'Avvocatura e presso la sede reale del Ministero. Ha precisato che la definitività del titolo di condanna è presupposto processuale di ammissibilità dell'ottemperanza e che, in mancanza della documentazione richiesta, il ricorso sarà dichiarato inammissibile. Il giudizio è rinviato alla camera di consiglio del 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
Rilevato che la parte ricorrente ha depositato agli atti del giudizio il certificato di non proposto appello rilasciato dalla Corte d’Appello di Roma (doc. 3), ma non anche l’attestazione - rilasciata dal Tribunale ai sensi dell’art. 124, disp. att. c.p.c. - di passaggio in giudicato della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza, necessaria ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza la prova del passaggio in giudicato della sentenza azionata deve essere fornita con l'attestazione richiesta; il certificato di mancata proposizione dell'appello non è stato considerato sostitutivo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, di disporre a carico del ricorrente il deposito di quanto sopra, dando avviso sin d’ora, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che, in mancanza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile;
La questione processuale rilevata d'ufficio è sottoposta al contraddittorio con l'avviso della possibile declaratoria d'inammissibilità e con l'assegnazione di un termine per depositare la documentazione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Rilevato che la parte ricorrente ha depositato agli atti del giudizio il certificato di non proposto appello rilasciato dalla Corte d’Appello di Roma (doc. 3), ma non anche l’attestazione - rilasciata dal Tribunale ai sensi dell’art. 124, disp. att. c.p.c. - di passaggio in giudicato della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza, necessaria ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a.
L'attestazione del Tribunale del passaggio in giudicato costituisce, nel caso esaminato, la documentazione richiesta per dimostrare la definitività del titolo azionato in ottemperanza.
Massime di principio
- La dimostrazione della definitività del provvedimento giurisdizionale di condanna al pagamento costituisce presupposto processuale di ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mera produzione di un certificato di non proposizione dell'appello non sostituisce l'attestazione del passaggio in giudicato richiesta ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., quando quest'ultima è necessaria ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a.
- La notificazione della sentenza azionata deve essere provata con documentazione idonea a collegare la comunicazione al titolo e al giudizio presupposto; una copia analogica non asseverata di una PEC generica, priva di tale collegamento, non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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