Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24562/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la decisione della Corte di appello di Brescia che aveva disposto la consegna della ricorrente allo Stato rumeno in esecuzione di un mandato d'arresto europeo per il delitto di "organizzazione criminale finalizzata al traffico di droga". Sono stati articolati due motivi: 1) vizio relativo all'applicazione del motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis l. n. 69/2005: la ricorrente sosteneva che l'imputazione provvisoria dimostrerebbe che parte del reato sarebbe stata commessa in Italia (commercializzazione di stupefacente proveniente dall'Italia) e che, essendo residente e domiciliata in Italia, doveva essere valutato un interesse oggettivo italiano a esercitare la giurisdizione; 2) indeterminatezza e insufficienza delle informazioni sulle condizioni carcerarie in Romania, con il profilo del rischio di trattamenti inumani o degradanti: la ricorrente contestava che le informazioni ricevute sul centro di detenzione e sulle dimensioni della cella (superficie 10,75 m2 con due letti, quindi circa 5,37 m2 per persona) non fossero sufficienti a escludere il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU / art. 4 CDFUE, invocando lo standard minimo di 3 m2 per detenuto e chiedendo maggiori precisazioni su numero massimo di detenuti per cella, colloqui con familiari e attività trattamentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis comma 1 lett. a) l. n. 69/2005 si configura solo se sussiste un interesse oggettivo e dimostrabile dello Stato italiano ad affermare la propria giurisdizione, normalmente attestato dalla presenza di indagini pendenti in Italia sullo stesso fatto; nel caso di specie la Corte di appello ha correttamente rilevato l'assenza di indagini in Italia e, dunque, ha potuto legittimamente non opporre il rifiuto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia adeguatamente valutato le informazioni fornite dallo Stato di emissione: la cella indicata ha una superficie complessiva di 10,75 m2 con due letti, pari a circa 5,37 m2 per persona (esclusa l'area del gruppo sanitario), superiore allo standard minimo di 3 m2 stabilito dalla giurisprudenza della Corte EDU; pertanto non è stato dimostrato un concreto e serio rischio di trattamento inumano o degradante. La Corte ha richiamato i principi della Corte di Giustizia UE (Aaranyosi/Caldararu) e della Corte EDU in tema di elementi oggettivi, attendibili e aggiornati e dei possibili fattori compensativi. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69/2005

    Il motivo di rifiuto facoltativo per fatti commessi in parte sul territorio italiano opera solo se sussiste un interesse oggettivo e dimostrabile dello Stato italiano ad affermare la propria giurisdizione, normalmente attestato dalla presenza di indagini pendenti in Italia sul medesimo fatto; non basta un potenziale interesse.

  • C-404/15 (Aaranyosi) e C-659/15 (Caldararu) Corte di Giustizia UE

    L'esecuzione del mandato d'arresto europeo non può condurre a trattamenti inumani o degradanti: l'autorità di esecuzione deve valutare il rischio sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati sulle condizioni di detenzione nello Stato emittente.

  • Art. 4 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    Divieto assoluto di pene e trattamenti inumani o degradanti, valore fondamentale che impone controllo da parte dell'autorità di esecuzione.

  • Art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Divieto di trattamenti inumani o degradanti; riferimento centrale per la valutazione del rischio in caso di consegna a uno Stato terzo membro.

  • Giurisprudenza Corte EDU (es. Sulejmanovic, Ananyev, Muri)

    La Corte EDU ha indicato uno standard minimo orientativo di circa 3 m2 di superficie calpestabile per detenuto nelle celle collettive; una superficie inferiore costituisce una presunzione relativa di trattamento degradante, superabile solo da fattori compensativi (breve durata, libertà di movimento/attività esterne, condizioni dignitose).

  • Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020 (Rv. 280433) e giurisprudenza di legittimità (Barbu, The, Moisa, ecc.)

    La Corte di cassazione ha recepito i criteri della Corte EDU: il parametro dei 3 m2 va calcolato detraendo gli arredi fissi; fattori compensativi cumulativi possono superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU; l'autorità che decide sulla consegna deve richiedere informazioni individualizzate allo Stato emittente quando vi è un rischio non escluso.

Massime di principio

  • Il motivo facoltativo di rifiuto per fatti commessi in parte in Italia (art. 18-bis l. n. 69/2005) richiede la prova di un interesse oggettivo e concreto dello Stato italiano a esercitare la giurisdizione, normalmente documentato dalla presenza di indagini pendenti in Italia sullo stesso fatto; la mera indicazione che un "frammento" della condotta si sia prodotto in Italia non è sufficiente.
  • In materia di mandato d'arresto europeo, il controllo sulle condizioni di detenzione nello Stato emittente si basa su elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati: se le informazioni fornite dallo Stato emittente escludono il rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti, l'autorità di esecuzione deve procedere alla consegna (principio di mutuo riconoscimento).
  • Lo standard minimo di circa 3 m2 di spazio calpestabile per detenuto in celle collettive costituisce una presunzione iuris tantum di trattamento degradante se non rispettato; tale presunzione può essere superata solo dimostrando fattori compensativi cumulativi (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento/attività esterne, condizioni generali dignitose).
  • Quando permangono dubbi concreti e non vengono fornite informazioni individualizzate dal Paese richiedente circa il trattamento che attende il consegnando, l'autorità di esecuzione deve richiedere dettagli aggiuntivi; se il rischio non viene escluso, la decisione di rifiuto resta possibile ma sarà valutabile nuovamente ove nuove garanzie emergano (decisione "allo stato degli atti").
  • Le garanzie generali fornite dallo Stato richiesto (es. misure strutturali o dati sulla capienza/cella) possono essere decisive: una superficie effettiva per persona superiore a 3 m2, o la presenza di un regime che consenta adeguata libertà di movimento durante il giorno, tende a escludere il rischio di trattamento inumano e a legittimare la consegna.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.