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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-784/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 giugno 2021. — «TEAM POWER EUROPE» EOOD contro Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite - Varna. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 – Distacco – Lavoratori interinali – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 2 – Certificato A 1 – Determinazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività – Nozione di “attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna” – Insussistenza della messa a disposizione di lavoratori interinali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro. — Causa C-784/19

Giurisprudenza europea62019CJ0784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la nozione di datore di lavoro che "esercita abitualmente le sue attività" ai fini del distacco ex articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Per un'agenzia interinale, non è sufficiente svolgere nello Stato di stabilimento attività di selezione e assunzione: occorre che una parte significativa dell'attività consista nella messa a disposizione di lavoratori verso imprese utilizzatrici stabilite nello stesso Stato. In caso contrario, non può essere rilasciato il certificato A1 per mantenere la legislazione previdenziale dello Stato di stabilimento.

Distacco e certificato A1: un'agenzia interinale stabilita in uno Stato membro può mantenere la legislazione previdenziale di quello Stato solo se svolge in esso una parte significativa dell'attività di messa a disposizione di lavoratori verso imprese utilizzatrici ivi stabilite.

La questione giuridica

Se l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che un'impresa di lavoro temporaneo può dirsi stabilmente operante nello Stato membro di stabilimento, ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, solo se svolge in tale Stato una parte sostanziale dell'attività di somministrazione di manodopera a favore di imprese utilizzatrici ivi stabilite.

Principio di diritto

Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come precisato dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, un'agenzia interinale stabilita in uno Stato membro "esercita abitualmente le sue attività" in quello Stato solo se vi svolge una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavoratori interinali a favore di imprese utilizzatrici stabilite ed operanti nel medesimo Stato; la sola selezione e assunzione dei lavoratori nello Stato di stabilimento non basta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11, paragrafo 3, lettera a), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 12, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 14, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 19, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 987/2009
  • Direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), direttiva 2008/104/CE
  • Regolamento (UE) n. 465/2012

Distacco di lavoratori tramite agenzia interinale e certificato A1

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall'Administrativen sad – Varna, riguarda la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale a un lavoratore assunto da un'agenzia interinale bulgara e inviato presso un'impresa utilizzatrice stabilita in Germania. La questione verte sull'interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, in collegamento con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, ai fini del rilascio del certificato A1.

Fatti e procedimento principale

TEAM POWER EUROPE EOOD, società bulgara registrata come agenzia interinale, aveva assunto un cittadino bulgaro per metterlo a disposizione di un'impresa utilizzatrice tedesca. La società chiese alle autorità bulgare il rilascio del certificato A1 attestante l'applicabilità della legislazione bulgara durante il periodo di missione.

L'autorità competente respinse la domanda, ritenendo che la situazione non rientrasse nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, poiché la società non svolgeva un'attività sostanziale in Bulgaria. Il diniego fu confermato in sede amministrativa e la controversia approdò dinanzi al giudice del rinvio.

Questione pregiudiziale

Il giudice bulgaro chiede, in sostanza, se un'agenzia interinale stabilita in uno Stato membro debba svolgere una parte sostanziale dell'attività di somministrazione di manodopera verso imprese utilizzatrici stabilite nello stesso Stato membro per poter essere considerata come datore di lavoro che "esercita abitualmente le sue attività" ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, che sancisce il principio dell'unicità della legislazione applicabile;
  • l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento, che prevede la soggezione alla legislazione dello Stato membro di occupazione;
  • l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, che disciplina il distacco;
  • l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, che precisa la nozione di datore di lavoro che "esercita abitualmente le sue attività";
  • l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, relativo al rilascio dell'attestato (certificato A1);
  • l'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/104/CE, che definisce agenzia interinale e lavoratore tramite agenzia interinale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il titolo II del regolamento n. 883/2004 costituisce un sistema completo e uniforme di conflitto di leggi e che l'articolo 12, paragrafo 1, rappresenta una deroga alla regola generale dello Stato di occupazione. Per questo motivo, la disposizione derogatoria va interpretata restrittivamente.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte osserva che i criteri elaborati nella sentenza FTS erano stati formulati in un contesto diverso, nel quale l'agenzia interinale svolgeva attività in più Stati membri. Nella causa in esame, invece, TEAM POWER EUROPE metteva a disposizione lavoratori solo presso imprese utilizzatrici stabilite in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.

Sul piano letterale, la Corte afferma che le attività di selezione e assunzione del personale, pur essendo essenziali per l'agenzia interinale, non sono mere attività di gestione interna; tuttavia esse sono soltanto strumentali rispetto alla finalità propria dell'impresa, che è la messa a disposizione dei lavoratori presso imprese utilizzatrici. Ne deriva che, per integrare le "attività sostanziali" richieste dall'articolo 14, paragrafo 2, occorre che l'agenzia svolga in modo significativo anche attività di messa a disposizione verso utilizzatori stabiliti nello Stato di stabilimento.

La Corte valorizza inoltre il contesto normativo e gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 883/2004: evitare complicazioni amministrative, favorire la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi, ma senza consentire pratiche di forum shopping o distorsioni concorrenziali. Se bastassero selezione e assunzione nel solo Stato di stabilimento, si potrebbe mantenere artificialmente la legislazione previdenziale di quello Stato anche quando l'attività sostanziale si svolge quasi interamente altrove.

La Corte richiama infine la direttiva 2008/104/CE, dalle cui definizioni emerge che l'attività tipica dell'agenzia interinale è quella di inviare lavoratori in missione presso imprese utilizzatrici: ciò conferma che il cuore dell'attività non è la mera gestione interna o il solo reclutamento, ma la concreta messa a disposizione dei lavoratori.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che, per poter ritenere che un'agenzia interinale stabilita in uno Stato membro "esercita abitualmente le sue attività" in tale Stato ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, essa deve svolgere una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavoratori interinali a favore di imprese utilizzatrici stabilite ed operanti nel medesimo Stato membro. La sola circostanza che l'agenzia svolga nello Stato di stabilimento attività di selezione e assunzione non è sufficiente a ottenere il certificato A1 e a mantenere l'applicazione della legislazione previdenziale di quello Stato.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la pronuncia impone di verificare se l'agenzia interinale abbia un'effettiva attività commerciale nel Paese di stabilimento, misurata soprattutto in base alla destinazione dei lavoratori verso imprese utilizzatrici locali. In mancanza di tale radicamento, il distacco non rientra nella deroga dell'articolo 12, paragrafo 1, e il certificato A1 non può essere rilasciato sulla base della sola registrazione formale o dell'attività di recruitment svolta internamente nello Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialedistacco dei lavoratorilavoro tramite agenzia interinalecertificato a1libera prestazione di servizi

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