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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21322/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca avente ad oggetto un fabbricato costituito da appartamenti adibiti a residenza familiare. I ricorrenti hanno dedotto: (a) errata applicazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (confisca di prevenzione) sostenendo che i beni sarebbero confluiti nel patrimonio del proposto in epoca anteriore alla manifestazione della sua pericolosità sociale qualificata; (b) vizio di motivazione sulla sussistenza della "sproporzione", poiché il proposto avrebbe dimostrato con ampia allegazione probatoria la legittimità delle fonti economiche impiegate per la costruzione/realizzazione degli immobili. La terza interessata Antonietta ha proposto motivi sovrapponibili e ha sostenuto la propria legittimazione a contestare, oltre alla titolarità, anche i presupposti per la confisca.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure: ha confermato che va valutata la pericolosità sociale nel periodo in cui si sono verificati gli incrementi patrimoniali (qui indicato dai primi anni 2000 fino al 2009, con ultimo appartamento realizzato nel 2009) e ha ritenuto correttamente individuato il periodo temporale di manifestazione della pericolosità sulla base di una condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e di elementi indiziari e di riscontro (dichiarazioni dei collaboratori, sequestri, rinvenimento di locale adibito ad officina e materiali). Quanto alla sproporzione, la Corte ha ritenuto non convincente la prova documentale fornita dalla difesa (versamenti, vaglia, dichiarazioni di familiari e testi vicini) sia per la mancanza di rispondenza cronologica sia per l'assenza di riscontri documentali e per i legami familiari che ne riducono l'attendibilità. Sul profilo processuale la Corte ha richiamato il limite del sindacato in cassazione nelle misure di prevenzione (ammissibilità del ricorso solo per violazione di legge) e ha escluso la possibilità per la terza interessata di discutere i presupposti generali della confisca quando il bene è ritenuto fittiziamente intestato, potendo essa dimostrare solo l'effettiva titolarità. Condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma sulla confisca di prevenzione: la Corte ha richiamato la necessità di accertare la pericolosità sociale nel periodo in cui si sono verificati gli incrementi patrimoniali e la conseguente possibilità di sottoporre a confisca beni acquistati durante la manifestazione della pericolosità.

  • art. 4, commi 10 e 11, legge n. 1423/1956

    Richiamata per delimitare l'ambito di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione (ricorso ammesso solo per violazione di legge).

  • art. 3-ter, comma 2, legge n. 575/1965

    Richiamata in relazione ai limiti dell'impugnazione nelle misure di prevenzione e alla richiamata riserva normativa sull'accesso al sindacato di legittimità.

  • art. 10 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato unitamente alle norme che definiscono il perimetro cognitivo del giudizio di cassazione sulle misure patrimoniali di prevenzione.

  • art. 27 d.lgs. n. 159/2011

    Richiama prescrizioni procedurali inerenti la misura patrimoniale e le richiamate limitazioni del sindacato di legittimità.

  • Corte costituzionale, sent. n. 106 del 2015

    Citata per confermare la coerenza della circoscrizione del perimetro cognitivo del procedimento di prevenzione con i precetti costituzionali.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Oleszewska, Rv. 281457)

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice deve individuare il periodo preciso di manifestazione della pericolosità sociale, anche con elementi indiziari, per valutare successivamente la sproporzione degli acquisti rispetto alle entrate lecite.

  • Informazione provvisoria n. 3/2025 (questione rimessa alle Sezioni Unite)

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, nei casi di fittizia intestazione a terzi, il terzo può provare l'effettiva titolarità ma non contestare i presupposti della misura di prevenzione applicata al proposto.

Massime di principio

  • Nelle confische di prevenzione il giudizio deve individuare il periodo temporale di manifestazione della pericolosità sociale e valutare la sproporzione rispetto alle entrate nel medesimo arco temporale: acquisti intervenuti durante la manifestazione della pericolosità possono essere confiscati.
  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; la Corte di cassazione non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto e l'apprezzamento probatorio del giudice del merito.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se corroborate da riscontri concreti (sequestri, rinvenimenti, elementi materiali), possono legittimare l'accertamento della pericolosità e la riconducibilità di beni al soggetto proposto.
  • Per provare l'assenza di sproporzione occorre fornire documentazione chiara, cronologicamente coerente e documentalmente riscontrabile sulle fonti di finanziamento e sul reddito nel periodo di interesse; versamenti e vaglia postali non corroborati o riferiti a periodi non rilevanti hanno scarso valore probatorio.
  • Il terzo formalmente intestatario di beni ritenuti fittiziamente intestati ha legittimazione a dimostrare l'effettiva titolarità, ma non può in genere contestare i presupposti sostanziali della misura (pericolosità, sproporzione) se non allega argomentazioni specifiche sulla titolarità stessa.
  • I rapporti familiari e la vicinanza personale dei testi che sostengono fonti lecite di finanziamento riducono l'affidabilità delle loro dichiarazioni se non sussistono riscontri autonomi e documentali.

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