Circolare numero 17 del 18-1-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della sentenza n. 566/1989, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 99, comma 5, del DPR n. 1092/1973 nella parte in cui sospendeva l'indennita' integrativa speciale ai pensionati pubblici che svolgevano lavoro autonomo presso pubbliche amministrazioni. Viene precisato che la norma cessa di avere efficacia dal 28 dicembre 1989 e che il ripristino dell'indennita' spetta solo nei casi di lavoro autonomo nel settore pubblico, mentre resta fermo il divieto di cumulo per il lavoro subordinato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 843/1978. La circolare disciplina inoltre domande, documentazione, conguagli, arretrati, recuperi e il trattamento delle situazioni pendenti, con specifiche indicazioni operative per le sedi e per i casi riguardanti medici ex dipendenti di INPS, INAM, FEDERMUTUE e altri enti.
Ripristino dell'indennita' integrativa speciale per i pensionati pubblici dopo la sentenza Corte costituzionale n. 566/1989
Ripristino dell'indennita' integrativa speciale dopo la sentenza n. 566/1989
La circolare disciplina gli effetti operativi della sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 13-22 dicembre 1989, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 1989, che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 99, quinto comma, del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092. La questione riguarda la sospensione dell'indennita' integrativa speciale nei confronti di pensionati del settore pubblico che svolgano attivita' retribuita presso pubbliche amministrazioni.
Effetti della pronuncia e decorrenza
Richiamando l'art. 136 della Costituzione, la circolare afferma che la norma censurata cessa di avere efficacia dal 28 dicembre 1989, cioe' dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. La pronuncia viene letta come dotata di effetti ex tunc ed erga omnes, ma con salvezza delle situazioni esaurite. Si precisa inoltre che la Corte ha fondato la declaratoria sull'assenza di un limite retributivo generale sotto il quale sarebbe ammissibile il cumulo integrale tra pensione e retribuzione, rimettendo al legislatore la futura riformulazione della disciplina.
Ambito di applicazione della sentenza
La circolare, richiamando anche istruzioni del Ministero del Tesoro, delimita l'efficacia della pronuncia ai casi di prestazioni lavorative qualificabili come lavoro autonomo rese presso amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Resta invece fermo il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale per i titolari di pensione che prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi, sia pubblici sia privati, in applicazione dell'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 843, norma non censurata dalla sentenza.
Domanda di ripristino e documentazione
I pensionati ai quali l'indennita' sia stata sospesa in base al soppressso art. 99, quinto comma, e che svolgano attivita' autonoma presso pubbliche amministrazioni devono presentare domanda di ripristino alla sede competente. Alla domanda deve essere allegata idonea certificazione, aggiornata alla data corrente, rilasciata dall'amministrazione destinataria della prestazione e idonea a provare il carattere autonomo dell'attivita' svolta. In alternativa, la certificazione puo' essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, purché il testo contenga elementi obiettivi inequivoci di riscontro.
Decorrenza, arretrati e limiti alle regolarizzazioni
Il ripristino dell'indennita' integrativa speciale decorre dal 28 dicembre 1989. Le sedi devono quindi astenersi dal corrispondere rate arretrate anteriori a tale data, sia nei casi di ripristino sia nei casi di riconoscimento del diritto in forza della sentenza. Le situazioni pregresse restano impregiudicate fino alla nuova disciplina legislativa richiesta dalla Corte costituzionale. Nei casi in cui vi siano debiti formatisi sotto la vigenza della norma dichiarata incostituzionale, i recuperi gia' in corso devono proseguire fino a concorrenza del debito, senza rimborsi di somme gia' interamente recuperate. Per i casi successivi al 28 dicembre 1989 non possono essere adottati nuovi provvedimenti di addebito per incompatibilita' derivanti da lavoro autonomo nel settore pubblico, pur dovendosi tenere tali posizioni in evidenza in attesa della futura riformulazione normativa.
Comunicazioni di riserva di ripetizione e conguagli
Per tutte le situazioni di ripristino o di accertata incompatibilita' successive al 28 dicembre 1989, le sedi devono inviare agli interessati una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento contenente la riserva di ripetizione delle somme che, in relazione ai futuri limiti di incumulabilita' stabiliti dal legislatore, risultassero indebitamente erogate a titolo di indennita' integrativa speciale. Prima di procedere al pagamento degli arretrati, le sedi devono inoltre conguagliare eventuali indebiti, compresi quelli derivanti da riliquidazioni della pensione integrativa ai sensi dell'art. 21 della legge n. 730/1983.
Casi particolari dei medici ex dipendenti di enti previdenziali
La circolare dedica una disciplina specifica ai medici ex dipendenti INPS, INAM, FEDERMUTUE e di altri enti, specie nei casi di pensione riliquidata e di rapporti di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978. Se il ripristino dell'indennita' comporta riflessi sulle quote di carovita o su eventuali sospensioni presso le istituzioni sanitarie, la sede competente deve darne comunicazione alle amministrazioni interessate.
Per le situazioni di incompatibilita' accertate prima della dichiarazione di incostituzionalita', il recupero in corso prosegue fino a copertura del debito, ma l'interessato puo' chiedere il ripristino dell'indennita' dal 28 dicembre 1989. Prima del pagamento degli arretrati deve essere verificata l'esistenza di eventuali debiti da compensare.
Per le incompatibilita' accertate dopo la sentenza, se era stato adottato un provvedimento di sospensione, l'indennita' va ripristinata d'ufficio dalla medesima decorrenza della sospensione, con conguaglio degli arretrati e dell'indebito determinato all'atto della sospensione; se invece non vi e' stata sospensione, l'indennita' continua a essere corrisposta. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della riserva di ripetizione e il controllo sul carattere autonomo della prestazione.
Competenze operative delle sedi
Il ripristino dell'indennita' integrativa speciale e' curato dall'Ufficio trattamenti di previdenza della Direzione Generale, sulla base delle segnalazioni e della documentazione trasmesse dalle sedi. Le sedi devono effettuare gli accertamenti documentali, inviare le comunicazioni agli interessati e alle istituzioni sanitarie, applicare i conguagli necessari e proseguire i recuperi nei casi ancora pendenti secondo i criteri indicati. La circolare conclude disponendo l'invio del testo a tutti gli ex dipendenti degli enti interessati che non godono dell'indennita' per effetto di svolgimento di attivita' lavorativa.
Punti principali
Effetti della sentenza costituzionale
La sentenza n. 566 del 13-22 dicembre 1989 ha dichiarato incostituzionale l'art. 99, quinto comma, del DPR n. 1092/1973, che prevedeva la sospensione dell'indennita' integrativa speciale per i pensionati pubblici che svolgessero attivita' retribuita presso Stato, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici. In base all'art. 136 della Costituzione, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, quindi dal 28 dicembre 1989. La circolare richiama anche il principio per cui la pronuncia opera con effetto ex tunc ed erga omnes, salvi gli effetti delle situazioni esaurite.
Ambito di applicazione del ripristino
La declaratoria di illegittimita' e' ritenuta rilevante solo per i pensionati che svolgono presso amministrazioni pubbliche attivita' configurabile come lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Rimane invece ferma la sospensione dell'indennita' integrativa speciale per i titolari di pensione che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, pubblici o privati, poiche' continua ad applicarsi l'art. 17, primo comma, della legge n. 843/1978, non colpito dalla sentenza.
Domanda e documentazione per il ripristino
Chi si trovi nella situazione di lavoro autonomo presso pubbliche amministrazioni e abbia subito la sospensione dell'indennita' a seguito dell'art. 99, comma 5, deve presentare alla sede competente apposita domanda di ripristino. La domanda deve essere corredata da certificazione aggiornata, rilasciata dall'amministrazione destinataria della prestazione, che provi il carattere autonomo dell'attivita'. In alternativa, e' ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, purché contenga elementi obiettivi inequivoci di riscontro.
Decorrenza, arretrati e situazioni pregresse
Il ripristino dell'indennita' integrativa speciale decorre dal 28 dicembre 1989. Non devono essere corrisposte rate arretrate per periodi anteriori a tale data, neppure quando il diritto emerga dalla sentenza. Le situazioni pregresse restano impregiudicate in attesa della nuova disciplina legislativa. Nei casi di debiti gia' costituiti sotto la vigenza della norma dichiarata incostituzionale, i recuperi in corso proseguono fino a concorrenza del debito, mentre non si procede a rimborsi di rate gia' interamente recuperate.
Trattamento dei medici ex dipendenti INPS, INAM, FEDERMUTUE e altri enti
Per i medici titolari di pensione di fondi interni che svolgono libera professione in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, la sede competente deve comunicare il ripristino dell'indennita' alle istituzioni sanitarie interessate, per consentire l'eventuale sospensione delle quote di carovita non dovute. Per le posizioni gia' oggetto di riliquidazione e per le situazioni di incompatibilita' accertate, la circolare distingue tra accertamenti anteriori e successivi al 28 dicembre 1989, disponendo in alcuni casi la nullita' dei provvedimenti di addebito e, in altri, il ripristino d'ufficio o su domanda, con conguaglio degli arretrati e dei debiti eventualmente esistenti.
Competenze operative delle sedi e comunicazioni
Il ripristino dell'indennita' e i relativi adempimenti sono curati dalla Direzione Generale, Servizio Personale - ufficio trattamenti di previdenza, sulla base delle segnalazioni delle sedi competenti. Le sedi devono trasmettere la documentazione necessaria, effettuare i conguagli con eventuali indebiti, comunicare agli interessati la riserva di ripetizione delle somme eventualmente erogate in eccesso e informare le istituzioni sanitarie interessate dell'avvenuto ripristino. La circolare dispone infine l'invio della stessa agli ex dipendenti INPS, INAM, FEDERMUTUE e altri enti che non fruiscono dell'indennita' per effetto di attivita' lavorativa.
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