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Circolare

Circolare numero 16 del 17-1-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica gli importi del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il 1991 e i conseguenti nuovi limiti di reddito mensili rilevanti per l’accertamento del carico familiare ai fini degli assegni familiari. Precisa inoltre che tali limiti si applicano ai soggetti esclusi dall’assegno per il nucleo familiare, che restano definitivi secondo il calcolo iniziale dell’anno e che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia non incide su altri diritti e benefici connessi alla vivenza a carico. Le sedi sono invitate a informare tempestivamente i datori di lavoro.

Aggiornamento 1991 del trattamento minimo pensioni e dei limiti di reddito per assegni familiari

Aggiornamento 1991 del trattamento minimo pensionistico e dei limiti di reddito per gli assegni familiari

La circolare aggiorna, in applicazione della perequazione automatica, gli importi del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il 1991 e i connessi limiti di reddito mensili rilevanti ai fini del riconoscimento degli assegni familiari. Vengono inoltre richiamate le categorie di soggetti interessati, le regole applicabili per alcuni familiari specifici e alcuni chiarimenti sugli effetti della cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia.

Trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Il trattamento minimo viene fissato, per il 1991, nei seguenti importi mensili:

  • dal 1 gennaio 1991: L. 519.550;
  • dal 1 maggio 1991: L. 533.050;
  • dal 1 novembre 1991: L. 545.300.

Limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico

Sulla base dei nuovi trattamenti minimi, i limiti di reddito mensili da considerare per l’accertamento del carico, inteso come non autosufficienza economica, e quindi per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, sono rideterminati come segue:

  • dal 1 gennaio 1991:
    • L. 731.700 per coniuge, un genitore e ciascun figlio od equiparato;
    • L. 1.280.500 per due genitori;
  • dal 1 maggio 1991:
    • L. 750.750 per coniuge, un genitore e ciascun figlio od equiparato;
    • L. 1.313.750 per due genitori;
  • dal 1 novembre 1991:
    • L. 768.000 per coniuge, un genitore e ciascun figlio od equiparato;
    • L. 1.343.950 per due genitori.

Estensione ad altre ipotesi di assegni familiari

I nuovi limiti devono essere utilizzati anche nelle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo le regole già in vigore e secondo quanto a suo tempo comunicato, con riferimento all’indice unitario di mantenimento.

Ambito soggettivo di applicazione

La circolare precisa che i limiti di reddito riguardano i soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988. In tale ambito rientrano, in particolare:

  • i lavoratori autonomi indicati nel testo (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, compartecipanti familiari, piccoli coloni, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 giornate di lavoro agricolo dipendente, caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, armatori e proprietari-armatori imbarcati);
  • i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Per tali soggetti continuano ad applicarsi le specifiche normative in materia di assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione.

Definitività dei limiti e altri effetti sui diritti connessi alla vivenza a carico

La circolare richiama l’art. 6, comma 18, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, per precisare che i limiti restano fissati in via definitiva nella misura calcolata all’inizio di ogni anno.

Viene inoltre chiarito che, per i soggetti interessati, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, in base alle norme vigenti, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico o ad essa connessi.

Adempimenti delle sedi

Le Sedi sono invitate a dare immediata comunicazione ai datori di lavoro dei nuovi importi dei limiti di reddito mensili e delle istruzioni contenute nella circolare, con particolare evidenza del chiarimento relativo alla permanenza degli altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.

Punti principali

Nuovi importi del trattamento minimo pensionistico

Per effetto della perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti viene fissato, con decorrenza 1 gennaio, 1 maggio e 1 novembre 1991, rispettivamente in L. 519.550, L. 533.050 e L. 545.300 mensili.

Nuovi limiti di reddito per l’accertamento del carico

In relazione ai nuovi trattamenti minimi, i limiti di reddito mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, ai fini dell’accertamento della non autosufficienza economica, sono elevati a: dal 1 gennaio 1991, L. 731.700 per coniuge, un genitore e ciascun figlio od equiparato, e L. 1.280.500 per due genitori; dal 1 maggio 1991, L. 750.750 e L. 1.313.750; dal 1 novembre 1991, L. 768.000 e L. 1.343.950.

Applicazione anche per fratelli, sorelle e nipoti

I nuovi limiti di reddito devono essere considerati anche nelle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo le disposizioni già vigenti e richiamate dalla circolare, con riferimento all’indice unitario di mantenimento.

Soggetti interessati ed esclusi dall’assegno per il nucleo familiare

I limiti di reddito riguardano i soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988. Si tratta, in particolare, dei lavoratori autonomi indicati nel testo e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche normative sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione di pensione.

Definitività dei limiti e mantenimento di altri diritti

Ai sensi dell’art. 6, comma 18, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, i limiti restano fissati in via definitiva nella misura calcolata all’inizio di ogni anno. Inoltre, per i soggetti interessati, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia non comporta la perdita di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico o ad essa connessi.

Comunicazioni alle sedi e ai datori di lavoro

Le Sedi sono invitate a comunicare immediatamente ai datori di lavoro i nuovi importi dei limiti di reddito mensili e le istruzioni contenute nella circolare, evidenziando in particolare quanto precisato sul fatto che la cessazione dei trattamenti di famiglia non incide sugli altri benefici collegati alla vivenza a carico.

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