Circolare numero 14 del 16-1-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa che la deliberazione n. 73 del 26 ottobre ha dichiarato nulla la delibera n. 294/1984 sui criteri di applicazione dell'art. 21 della legge n. 730/1983, sciogliendo le riserve sul recupero degli indebiti già comunicati ai pensionati. Vengono disciplinati la compensazione con crediti accantonati, il recupero rateale dei debiti residui dal 1° gennaio 1991, la gestione dei casi con ordinanze di sospensiva e i controlli da effettuare presso le Sedi. Sono inoltre fornite indicazioni fiscali per la rettifica delle certificazioni 1990 e una nota illustrativa da inviare ai pensionati.
Recupero degli indebiti da art. 21 legge n. 730/1983 sulle pensioni degli ex dipendenti INPS, INAM e FEDERMUTUE
Recupero degli indebiti ex art. 21 legge n. 730/1983
La circolare disciplina le conseguenze della deliberazione n. 73 del 26 ottobre, con cui il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato nulla la deliberazione n. 294 del 18 dicembre 1984 relativa ai criteri di applicazione dell'art. 21 della legge n. 730/1983 alle pensioni degli ex dipendenti INPS. L'intervento si colloca nel contesto delle contestazioni dei Ministeri vigilanti e mira a riordinare il recupero degli indebiti già comunicati ai pensionati, nonché la gestione dei crediti accantonati e delle posizioni oggetto di contenzioso.
Ambito soggettivo e oggetto del provvedimento
Il provvedimento riguarda le pensioni degli ex dipendenti dell'Istituto, le pensioni INAM, FEDERMUTUE e quelle della Gestione speciale ex art. 75 del D.P.R. n. 761/1979. In particolare, la circolare richiama il trattamento delle pensioni ricalcolate dal 1° luglio 1989 per effetto delle eccezioni di illegittimità sollevate in ordine alla disciplina della perequazione automatica. Sono quindi ricomprese le posizioni già interessate dai modelli FS13, dalle comunicazioni generali e dalle successive ricostituzioni pensionistiche.
Effetti della deliberazione n. 73/1989 e scioglimento delle riserve
La deliberazione n. 73 ha dichiarato nulla la deliberazione n. 294/1984 anche per i pensionati della Gestione speciale ex art. 75 del D.P.R. n. 761/1979 e ha impegnato la Direzione Generale ad assumere gli atti conseguenti per il recupero delle somme indebite. Per effetto di tale deliberazione vengono sciolte le riserve formulate sin dal rinnovo di luglio 1989 circa la natura provvisoria dei provvedimenti e la possibilità di recupero, con riferimento ai modelli FS13 emessi dal 23 giugno 1989 e a ogni altra comunicazione generale o particolare, compresi i messaggi richiamati in circolare.
Compensazione dei crediti accantonati
Le somme finora accantonate per effetto di lavorazioni generali o ricostituzioni individuali devono essere considerate compensate fino a concorrenza dei relativi indebiti. Le Sedi devono quindi procedere al reincasso e alla contabilizzazione sui conti di competenza, distinti per tipologia di pensione: GPD 24/30 per pensioni PI INPS, GPE 24/30 per pensioni PL, FIL 24/30 per pensioni PI INAM, FEDERMUTUE e altri enti.
La compensazione è già stata effettuata centralmente per alcune operazioni di carattere generale, tra cui:
- marzo 1990: liquidazione ai medici INPS degli arretrati per l'applicazione del trattamento economico del comparto sanità;
- luglio 1990: aumenti agli ex dirigenti, applicazione del V contratto del parastato, applicazione delle leggi 72/85 e 341/86 agli ex dirigenti INAM cessati prima dello scioglimento dell'ente, acconti ex D.L. 123/90 per i destinatari dei contratti non ancora pubblicati;
- novembre 1990: applicazione ai medici ex INAM cessati prima dello scioglimento dell'ente del trattamento economico del comparto sanità con decorrenza 1° gennaio 1989.
Eventuali ulteriori crediti accantonati presso le Sedi devono essere trattati secondo le indicazioni operative contenute nella circolare.
Debiti residui e piano di recupero rateale
I debiti residui, determinati dopo la compensazione con i crediti delle lavorazioni generali, sono recuperati ratealmente sulla pensione spettante a partire dal 1° gennaio 1991. Il piano di recupero è gestito con una procedura automatizzata che quantifica il debito come differenza tra l'importo evidenziato nel rinnovo di luglio 1989 e l'importo lordo dei crediti compensabili.
La rata e il numero delle rate sono determinati in relazione all'ammontare del debito:
- fino a L. 1.800.000: recupero fino a un massimo di 60 rate, con rata non inferiore a L. 30.000;
- da L. 1.800.000 a L. 5.400.000: recupero in 60 rate, con rata non inferiore a L. 30.000 e non superiore a L. 90.000 mensili;
- da L. 5.400.000 a L. 7.200.000: recupero in un numero di rate compreso tra 60 e 80, con rata pari a L. 90.000 mensili;
- oltre L. 7.200.000: recupero in massimo 80 rate, con importo superiore a L. 90.000 mensili.
Il recupero è realizzato tramite la scissione dell'ordinativo di pagamento in due mandati: uno viene pagato nella forma richiesta dal pensionato, l'altro resta localizzato in Sede per il reincasso e la contabilizzazione.
Controlli delle Sedi, variazioni del recupero e posizioni escluse
Le Sedi hanno la possibilità di annullare o modificare i termini del recupero quando il debito risulti già in tutto o in parte recuperato, oppure quando risultino ulteriori somme accantonate oltre a quelle considerate dalla procedura automatizzata. In tali casi, le Sedi devono anche provvedere tempestivamente al pagamento delle eventuali eccedenze spettanti ai pensionati.
La circolare precisa inoltre che le posizioni dei pensionati destinatari di ordinanze di sospensiva non possono essere assoggettate a recuperi per i periodi successivi alla data dell'ordinanza; il relativo indebito rimane congelato in attesa della decisione di merito. Sono invece incluse nel piano le posizioni oggetto di ordinanze di rigetto, provvedimenti definitivi sfavorevoli o dichiarazioni di inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'organo. Qualora una Sede disponga di un'ordinanza di sospensiva non considerata nel piano, deve sospendere il recupero e rimborsare quanto trattenuto dal 1° gennaio 1991.
Per agevolare i controlli, viene predisposto un tabulato con i dati essenziali delle posizioni interessate, comprese le date iniziale e finale delle rate, l'importo della rata e le posizioni con sospensiva. Le Sedi devono verificare anche la corrispondenza temporale tra ordinanze giudiziali e crediti compensati, compensando soltanto i crediti anteriori ai provvedimenti giudiziari e corrispondendo agli interessati quelli successivi.
Aspetti fiscali
Per la rettifica delle certificazioni fiscali dell'anno 1990, i modelli 201 relativi alle pensioni interessate vengono indirizzati all'ufficio di Sede "RT4". La circolare ricorda che l'indebito già accertato con riferimento alle rate dell'anno 1989 è stato escluso dall'imponibile di tale anno; pertanto, la riduzione degli emolumenti certificati per il 1990 deve essere limitata all'importo dell'indebito riferito al periodo anteriore al 1° gennaio 1989.
Informativa ai pensionati e allegati operativi
Il piano di recupero deve essere comunicato ai pensionati mediante invio, con raccomandata A/R, di una nota illustrativa il cui testo è riprodotto nell'allegato 6. La circolare rinvia inoltre agli allegati 1-5, contenenti esempi pratici e criteri operativi per i conteggi, sviluppati sulla base della circolare n. 745 Rg. - n. 895 EAD del 17 gennaio 1984. L'allegato 7 fornisce infine esempi di variazioni della scissione dell'ordinativo di pagamento, utili per la gestione decentrata delle rettifiche e della riunificazione dei mandati.
Punti principali
Nullità della deliberazione n. 294/1984 e conseguenze
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 73 del 26 ottobre, ha dichiarato nulla la deliberazione n. 294 del 18 dicembre 1984, anche nei confronti dei pensionati della Gestione speciale ex art. 75 del D.P.R. n. 761/1979. La decisione è stata assunta a seguito delle eccezioni di illegittimità sollevate dai Ministeri vigilanti sulla parte che escludeva la riduzione della pensione integrativa a carico del fondo interno in presenza di aumenti per perequazione automatica delle pensioni A.G.O.
Effetti sui recuperi e sui crediti accantonati
La deliberazione scioglie le riserve formulate sul recupero degli indebiti e sulla provvisorietà dei provvedimenti adottati dal rinnovo di luglio 1989, inclusi i modelli FS13 emessi dal 23 giugno 1989 e successive comunicazioni generali e particolari. Le somme accantonate per lavorazioni generali o ricostituzioni particolari devono essere compensate fino a concorrenza dei relativi indebiti e reincassate dalle Sedi sui conti di competenza: GPD 24/30 per pensioni PI INPS, GPE 24/30 per pensioni PL, FIL 24/30 per pensioni PI INAM, FEDERMUTUE e altri enti.
Operazioni di compensazione già effettuate a livello centrale
La circolare precisa che la compensazione è stata già disposta a livello centrale per alcune lavorazioni generali, tra cui: liquidazione ai medici INPS degli arretrati per il trattamento economico del comparto sanità (marzo 1990); aumenti agli ex dirigenti, applicazione del V contratto del parastato, applicazione delle leggi 72/85 e 341/86 agli ex dirigenti INAM e acconti ex D.L. 123/90 (luglio 1990); applicazione ai medici ex INAM del trattamento economico del comparto sanità dal 1° gennaio 1989 (novembre 1990). Eventuali altri crediti accantonati in Sede devono essere trattati secondo le variazioni indicate nella circolare.
Recupero dei debiti residui e decorrenza
I debiti residui, risultanti dalla compensazione del debito iniziale di luglio 1989 o successivo con i crediti delle lavorazioni generali sopra richiamate, devono essere recuperati ratealmente sulla pensione spettante con inizio dal 1° gennaio 1991. La misura e il numero delle rate sono determinati secondo un piano automatico di recupero, con possibilità per le Sedi di modificare o annullare i termini del recupero se il debito risulti già in tutto o in parte recuperato o se esistano ulteriori somme accantonate.
Criteri del piano di recupero
La procedura automatizzata quantifica il debito come differenza tra l'importo evidenziato nel rinnovo di luglio 1989 e l'importo lordo dei crediti derivanti dalle lavorazioni generali. La rata e il numero delle rate sono determinati in base all'ammontare del debito: fino a L. 1.800.000, recupero fino a 60 rate di almeno L. 30.000; tra L. 1.800.000 e L. 5.400.000, recupero in 60 rate da almeno L. 30.000 e non oltre L. 90.000 mensili; tra L. 5.400.000 e L. 7.200.000, recupero in un numero di rate tra 60 e 80 da L. 90.000 mensili; oltre L. 7.200.000, recupero in massimo 80 rate superiori a L. 90.000 mensili.
Scissione dell'ordinativo di pagamento
Il recupero avviene mediante la "scissione" dell'ordinativo di pagamento in due mandati: uno va in pagamento secondo la forma richiesta dal pensionato, l'altro resta localizzato in Sede e deve essere reincassato e contabilizzato ai conti di competenza. Le scissioni già presenti al 31 dicembre 1990 per recuperi debiti o altre cause sono state mantenute, mentre le scissioni da art. 21 non sono state inserite per difficoltà di gestione automatizzata congiunta. Le Sedi devono quindi provvedere direttamente alle variazioni necessarie per una gestione unificata, informandone gli interessati.
Gestione delle ordinanze giudiziali e sospensive
Nei confronti dei pensionati che abbiano ottenuto ordinanza di sospensiva non si può procedere al recupero per i periodi successivi alla data dell'ordinanza; l'indebito resta congelato fino alla decisione nel merito. Sono escluse dal piano le posizioni di chi ha ottenuto sospensiva, mentre restano inserite quelle con ordinanza di rigetto, provvedimento definitivo sfavorevole o dichiarazione di inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'organo. Le Sedi che dispongano di ordinanze di sospensiva non considerate nel piano devono sospendere il recupero e rimborsare quanto trattenuto dal 1° gennaio 1991.
Controlli delle Sedi e tabulato di supporto
Alle Sedi sarà fornito un tabulato con i dati base delle posizioni interessate al recupero dal 1° gennaio 1991, con indicazione delle date iniziale e finale delle rate, dell'importo di ciascuna rata e delle posizioni con ordinanza di sospensiva. Sulla base di tale tabulato le Sedi devono verificare la correttezza dei recuperi, incluso il confronto tra la data delle ordinanze e la data di liquidazione dei crediti compensati, compensando solo i crediti anteriori alle decisioni giudiziali e corrispondendo agli interessati quelli successivi.
Chiarimenti fiscali e rettifica dei modd. 201
Per facilitare la rettifica delle certificazioni fiscali 1990, i modelli 201 delle pensioni interessate vengono indirizzati all'ufficio di Sede "RT4". Si precisa che l'indebito già accertato con riferimento alle rate di pensione del 1989 è stato escluso dall'imponibile dello stesso anno; di conseguenza, la riduzione degli emolumenti certificati nei modd. 201 del 1990 deve essere limitata all'importo dell'indebito riferito al periodo anteriore al 1° gennaio 1989.
Indicazioni operative e informativa ai pensionati
Negli allegati 1-5 sono sviluppate esemplificazioni pratiche, ispirate ai principi della circolare n. 745 Rg. - n. 895 EAD del 17 gennaio 1984, per guidare le Sedi nei conteggi e nei controlli. I chiarimenti ulteriori possono essere richiesti alla Direzione Generale - Servizio Personale. Il piano di recupero deve essere comunicato ai pensionati con lettera raccomandata A/R contenente la nota illustrativa riportata nell'allegato 6; l'allegato 7 fornisce esempi di variazioni della scissione dell'ordinativo di pagamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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