Circolare numero 18 del 18-1-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra quanto già previsto nel 1980 per la liquidazione dell'indennità di anzianità (TFR) del personale interessato. Precisa che dall'importo va sottratta la rivalsa contributiva prevista dall'art. 3 della legge n. 297/1982, nelle misure dello 0,30% dal 1° luglio 1982 e dello 0,20% dal 1° gennaio 1983. In molti casi, tenuto conto della durata massima dei rapporti e degli stipendi attuali, il netto risulta inferiore alla detrazione mensile di L. 41.666 e quindi non è assoggettato a ritenute IRPEF ai sensi della legge n. 482/1985. Nei casi invece in cui il trattamento di fine lavoro sia imponibile, viene richiamato uno schema per il calcolo dell'aliquota, che non può comunque superare lo scaglione iniziale del 10%. La circolare disciplina inoltre la comunicazione agli interessati, la conservazione delle lettere di liquidazione e l'invio annuale, entro il 1° novembre, alla Direzione centrale risorse umane per la certificazione d'imposta (mod. 102).
Modifica alla disciplina di determinazione e tassazione dell'indennità di anzianità/TFR per il personale interessato
Modifica alla disciplina dell'indennità di anzianità/TFR e relativo trattamento fiscale
La circolare interviene in modifica e integrazione della precedente disciplina contenuta nella circolare del 31 marzo 1980, n. 2319 P./69, sostituendo il testo dal terzo capoverso in poi della lettera b) del V paragrafo. L'intervento riguarda la determinazione dell'indennità di anzianità (TFR), la sottrazione della rivalsa contributiva e gli adempimenti connessi alla tassazione e alla comunicazione agli interessati.
Rivalsa contributiva da detrarre dal TFR
È stabilito che dall'ammontare dell'indennità di anzianità/TFR debba essere detratta la rivalsa contributiva prevista dall'art. 3 della legge n. 297 del 29 maggio 1982. La misura della rivalsa è fissata:
- nello 0,30% della retribuzione imponibile dall'1 luglio 1982;
- in un ulteriore 0,20% della retribuzione imponibile dall'1 gennaio 1983.
La circolare precisa inoltre che tale rivalsa è visualizzabile sul PRVS, DM dipendenti "08", funzione di supporto.
Incidenza fiscale e applicazione delle ritenute IRPEF
Dopo la detrazione della rivalsa contributiva, l'indennità risulta in molti casi, alla luce della durata massima dei rapporti considerati e degli stipendi attualmente previsti per il personale interessato, di importo inferiore alla detrazione di L. 41.666 dell'indennità imponibile per ogni mese di servizio. In tali ipotesi non si applicano, in concreto, ritenute IRPEF ai sensi della legge n. 482/1985.
Per i casi in cui, invece, il trattamento di fine lavoro risulti assoggettato a IRPEF, la circolare rinvia allo schema allegato (all. 1) per la determinazione dell'aliquota di tassazione. Viene chiarito che l'aliquota applicabile non potrà comunque superare lo scaglione iniziale, pari al 10%.
Comunicazione della liquidazione e adempimenti documentali
L'importo dell'indennità spettante deve essere comunicato agli interessati mediante lettera redatta secondo il fac-simile allegato (all. 2). La circolare impone inoltre che copia di tutte le lettere di liquidazione sia conservata in apposita evidenza.
Tale documentazione deve essere trasmessa annualmente, con un unico invio e a mezzo raccomandata, alla Sede Centrale - Direzione centrale risorse umane, entro e non oltre il 1° novembre di ciascun anno. L'invio è funzionale all'emissione della certificazione d'imposta (mod. 102).
Riferimenti agli allegati
La circolare richiama due allegati:
- all. 1, relativo allo schema per la determinazione dell'aliquota nei casi imponibili;
- all. 2, contenente il fac-simile della lettera di comunicazione agli interessati.
Il testo precisa che gli allegati non sono riportati nel corpo della circolare e sono disponibili in documentazione cartacea.
Punti principali
Integrazione della disciplina del 1980
La circolare modifica e integra quanto disposto con la circolare del 31 marzo 1980, n. 2319 P./69, sostituendo il testo dal terzo capoverso della lettera b) del V paragrafo.
Detrazione della rivalsa contributiva dal TFR
Dall'ammontare dell'indennità di anzianità/TFR deve essere detratta la rivalsa contributiva prevista dall'art. 3 della legge n. 297 del 29 maggio 1982, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile dall'1 luglio 1982 e a un ulteriore 0,20% dall'1 gennaio 1983. La rivalsa è consultabile sul PRVS, DM dipendenti "08", funzione di supporto.
Irpef non dovuta nella maggior parte dei casi
Dopo la detrazione della rivalsa, l'indennità risulta in parecchi casi inferiore alla detrazione di L. 41.666 dell'indennità imponibile per ogni mese di servizio; di conseguenza non è assoggettata in concreto a ritenute IRPEF ai sensi della legge n. 482/1985.
Casi imponibili e calcolo dell'aliquota
Per i casi in cui il trattamento di fine lavoro è soggetto a IRPEF, è stato predisposto lo schema allegato (all. 1) per determinare l'aliquota di tassazione. La circolare precisa che l'aliquota applicabile non supererà comunque mai lo scaglione iniziale, pari al 10%.
Comunicazione agli interessati e invio alla sede centrale
L'importo dell'indennità spettante deve essere comunicato agli interessati con lettera compilata secondo il fac-simile allegato (all. 2). Copia di tutte le lettere di liquidazione deve essere conservata separatamente e trasmessa annualmente, in un unico invio e mediante raccomandata, alla Sede Centrale - Direzione centrale risorse umane entro e non oltre il 1° novembre di ogni anno, per l'emissione della certificazione d'imposta (mod. 102).
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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