Deliberazione n. 213 del 11/04/2024
Provvedimento dell’11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Instagram e Tinder, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. Le misure urgenti hanno imposto l’adozione di strumenti per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per finalità probatorie e per dodici mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con cautele per evitarne la diretta identificabilità. Il provvedimento odierno ha natura di ratifica dei provvedimenti nn. 118/2024 e 119/2024.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e MTCH Technology Services Limited per impedire la diffusione di materiale segnalato come revenge porn su Instagram e Tinder
Ratifica di provvedimenti urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e MTCH Technology Services Limited, relativi a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn. Il procedimento riguarda il rischio di diffusione di registrazioni, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito tramite le piattaforme Instagram e Tinder.
Origine del procedimento e quadro normativo
La segnalazione è stata presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003 e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme indicate. Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il Codice privacy;
- l’art. 144-bis del Codice, che disciplina la segnalazione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e il potere del Garante di decidere entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare misure urgenti salva ratifica successiva.
Misure urgenti adottate il 22 marzo 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 118 e 119 del 22 marzo 2024, disponendo nei confronti delle società interessate che:
- fossero adottate immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Tinder, trasmesso in formato hash;
- l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme fosse conservato per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori;
- la conservazione avvenisse mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- tali misure fossero comunicate tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
L’11 aprile 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 118/2024 e 119/2024 adottati d’urgenza dal dirigente competente. La decisione conferma dunque gli effetti delle misure preventive e conservative già disposte nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e MTCH Technology Services Limited.
Esito pratico
Il contenuto sostanziale del provvedimento è la conferma dell’intervento urgente volto a bloccare la possibile circolazione del materiale segnalato e a preservare, per fini probatori, eventuale documentazione utile. Non sono previste sanzioni pecuniarie, ma solo la ratifica delle misure di prevenzione e conservazione già adottate.
Punti principali
Origine della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Instagram e Tinder per il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito senza il proprio consenso.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 22 marzo 2024 le determinazioni nn. 118 e 119/2024, ordinando a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e MTCH Technology Services Limited di impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme e di conservare per 12 mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito l’11 aprile 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza già adottati, confermandone integralmente gli effetti nei confronti dei gestori delle piattaforme interessate.
Finalità delle misure
Le prescrizioni urgenti erano finalizzate a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione e, ove acquisito in chiaro dalle piattaforme, a garantirne la conservazione per soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
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