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Circolare

Circolare numero 184 del 20-12-2017

Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI PRIVATI (F.I.S.A.L.P.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra i contenuti principali della convenzione stipulata tra INPS e F.I.S.A.L.P. per la trattenuta in pensione dei contributi sindacali degli iscritti titolari di prestazioni pensionistiche. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi di gestione, oltre alle clausole di salvaguardia e ai conti contabili istituiti.

Convenzione INPS-F.I.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-F.I.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e F.I.S.A.L.P. per la trattenuta sulla pensione dei contributi sindacali degli iscritti. Il testo illustra durata, rinnovo e recesso della convenzione, individua i soggetti legittimati a rilasciare la delega, precisa le modalità operative di acquisizione, decorrenza e revoca della delega, definisce la misura del contributo e i costi del servizio, e reca le clausole di salvaguardia nonché le istruzioni contabili.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione è stata sottoscritta in data 11 ottobre 2017 sulla base dello schema approvato con determinazione commissariale n. 127 del 30 luglio 2014. Essa ha validità fino al 31 dicembre 2017 ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica del possesso dei requisiti necessari alla stipula e su specifica richiesta dell’Organizzazione, da far pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.

Resta ferma la facoltà di entrambe le parti di recedere dal negozio giuridico mediante comunicazione scritta, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con un preavviso minimo di 60 giorni.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione e dell’articolo 23 octies della legge n. 485/1972, il servizio è riservato ai pensionati che rilascino una delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Possono quindi versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, gestito dall’INPS;
  • per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.

Sono invece esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma fa riferimento alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta dall’Istituto. Il modulo deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

La delega deve essere:

  • sottoscritta dal titolare della pensione;
  • corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L’Organizzazione che acquisisce la delega deve trasmettere i dati all’INPS in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare la delega in formato digitale, conservando comunque l’originale firmato e copia del documento di identità in conformità alla normativa sulla conservazione sostitutiva e per i termini ordinari di prescrizione.

Decorrenza della delega

Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa; in tale ipotesi i dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, la decorrenza varia a seconda della gestione:

  • per i trattamenti della Gestione Dipendenti Privati, dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvede all’elaborazione nel più breve tempo possibile.

La convenzione ammette una sola delega per singola prestazione. Pertanto, se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega attiva a favore di altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

Quando la revoca è acquisita contestualmente a una nuova delega, l’Organizzazione deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca, conservando gli originali e la copia del documento di identità secondo le stesse modalità previste per l’acquisizione della delega.

L’INPS comunica l’acquisizione in procedura della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’Organizzazione revocata. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale, indicato nel testo della delega, è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e degli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici erogati ai grandi invalidi per servizio.

Le aliquote applicabili sono:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio dello stesso;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione; i relativi adempimenti sono definiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono indicati come segue, con decorrenza 1° gennaio 2017:

  • revoca delega cartacea residuale: euro 0,31;
  • gestione delega: euro 0,04.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende collegate.

L’Organizzazione esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione stipulante o di strutture associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Organizzazione deve altresì ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, a semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti prescritti per la stipula o se sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale nell’interesse dell’INPS. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla F.I.S.A.L.P. è assegnato il codice INPS BQ.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute effettuate sulle pensioni sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25656, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27656, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11656, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti sulle pensioni e per l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del sindacato devono essere imputati al conto già in uso GPA35041. I conti indicati sono movimentabili esclusivamente tramite la procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e tramite la procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale, come di consueto.

Punti principali

Convenzione e durata

La convenzione è stata sottoscritta l’11 ottobre 2017 sulla base dello schema approvato con determinazione commissariale n. 127 del 30 luglio 2014. Ha validità fino al 31/12/2017 ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti e su richiesta specifica dell’Organizzazione, da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. È previsto il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta, anche via PEC, con preavviso di almeno 60 giorni.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono aderire mediante delega personale volontaria i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio gestito dall’INPS, nonché i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dalla Gestione Dipendenti Pubblici. Sono esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, perché l’art. 23 octies della legge n. 485/1972 riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Rilascio della delega e adempimenti documentali

La trattenuta è autorizzata tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta dall’Istituto. Il modulo deve indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali; deve essere sottoscritto dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di identità valido. L’Organizzazione deve inviare telematicamente i dati secondo le specifiche tecniche INPS, trasmettere la delega in formato digitale e conservare l’originale firmato e la copia del documento per i termini ordinari di prescrizione.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione e segue la trasmissione telematica della domanda di prestazione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione della delega per la Gestione Dipendenti Privati, oppure dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente per la Gestione Dipendenti Pubblici.

Revoca della delega

L’iscritto può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se esiste già una delega attiva a favore di altra Organizzazione, la nuova ha effetto solo previa revoca di quella precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e con documento di identità valido. La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione; l’INPS comunica l’avvenuta acquisizione sia al richiedente sia all’Organizzazione revocata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sulle singole rate lorde di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia e gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% sugli importi fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari e costi di servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e definite a livello centrale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono pari a 0,31 euro per la revoca delega cartacea residuale e 0,04 euro per la gestione delega, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

Dall’attuazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione. L’Organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità per controversie sulla validità della delega, impegnandosi a rimborsare all’interessato la ritenuta in caso di soccombenza. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità per pignoramenti presso terzi e per controversie connesse ai rapporti associativi; l’Organizzazione deve ristorare le spese sostenute dall’Istituto in caso di giudizi relativi a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenute esigenze normative, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Codice INPS e conti contabili

All’Organizzazione è assegnato il codice INPS BQ. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25656 e GPA27656 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, il conto GPA11656 per il debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento, mentre gli accrediti sono imputati al conto già esistente GPA35041. I conti sono movimentabili tramite le procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali.

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