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Circolare

Circolare numero 192 del 28-12-2017

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Indice 1. Premessa. 2. Modalità di riscossione. 3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa. 4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa. 5. Costi. 6. Clausola di salvaguardia. 8. Durata e recesso. 9. Istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 28 novembre 2017 tra INPS e UIPA per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità di acquisizione e validazione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e privacy, la durata della convenzione e le istruzioni contabili per la registrazione delle operazioni.

Convenzione INPS-UIPA per la riscossione dei contributi associativi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Convenzione INPS-UIPA per la riscossione dei contributi associativi

La circolare descrive la convenzione stipulata il 28 novembre 2017 tra INPS e Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Il documento disciplina modalità operative, gestione delle deleghe, costi del servizio, profili di responsabilità, protezione dei dati, durata della convenzione e conseguenti scritture contabili.

Ambito dell’accordo e modalità di riscossione

La riscossione della quota associativa avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. L’INPS, nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. Tuttavia, l’accorpamento con i contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’Istituto alcun obbligo di riscossione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

L’associazione deve trasmettere all’INPS, sotto la propria responsabilità, i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo associativo tramite il portale internet "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali" della Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici. Devono essere comunicati anche i nominativi degli associati che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota.

Contestualmente all’inserimento telematico, l’associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte dagli associati, complete di copia del documento di identità e redatte secondo il fac-simile concordato con l’INPS. Le strutture territoriali procedono alla validazione delle deleghe acquisite via portale mediante riscontro con la documentazione cartacea ricevuta.

Nel caso in cui pervengano due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, ha efficacia la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.

Revoca della delega

La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto provvede comunque all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono i seguenti:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,54 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 2,32;
  • gestione singolo modello F24: € 0,21.

L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto; a seguito di tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, clausola di salvaguardia e controversie

L’INPS viene espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti sono già in corso o eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione stipulante è tenuta a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative a questioni connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula. Resta inoltre ferma la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alla responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’associazione deve presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitarsi mediante comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, nonché a produrre la relativa documentazione di supporto.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi associativi riscossi per conto di UIPA viene istituito il conto GPN25191, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto dell’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA)".

Sono inoltre istituiti:

  • GPN35191, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto di UIPA;
  • GPN11191, per il debito verso UIPA per i contributi associativi riscossi per suo conto.

La gestione della tenuta e definizione dei rapporti finanziari con UIPA è affidata direttamente alla Sede centrale, Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.

Punti principali

Oggetto della convenzione

L’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) hanno stipulato il 28 novembre 2017 una convenzione, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

Modalità di riscossione

La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori, con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota e l’associazione destinataria. La riscossione resta volontaria e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva per l’Istituto.

Gestione delle deleghe

L’associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione, oltre ai nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più pagare la quota. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee, con copia del documento d’identità e sottoscrizione conforme al fac-simile concordato. La validazione delle deleghe avviene tramite confronto tra i dati telematici e la documentazione cartacea. In caso di più deleghe dello stesso soggetto verso associazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo revoca espressa della precedente.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione; quindi ogni comunicazione relativa deve essere indirizzata all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono pari a: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, € 2,54 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali, € 2,32; gestione singolo modello F24, € 0,21. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. Se vi sono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. L’associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta inviata via raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente le variazioni dei dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi associativi riscossi per conto di UIPA viene istituito il conto GPN25191. Sono inoltre istituiti i conti GPN35191 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPN11191 per il debito verso UIPA. La gestione dei rapporti finanziari con UIPA è affidata alla Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. Nell’allegato 2 è riportata la variazione del piano dei conti.

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