Circolare numero 186 del 21-12-2017
Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2018. Sommario Premessa. 2 1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 3 1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2017. 3 1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2018. 4 1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione. 4 2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo). 5 2.1 Quadro normativo. 5 3 Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio. 7 3.1 Pensioni sociali e assegni sociali 7 3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV). 7 3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. 8 4 Tabelle. 8 5 Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015. 8 6 Cessazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21 della legge n. 214/2011. 9 7 Nuovi requisiti anagrafici 9 8 Gestione fiscale. 9 8.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017 (CU2018). 10 8.2 Addizionali all’IRPEF. 10 8.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani 10 9 Pensioni delle gestioni private. 10 9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario. 10 9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2014. 11 9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti 11 9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2018. 11 9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti 11 9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia. 11 9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria. 12 9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2017. Casistiche particolari 12 9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio. 12 9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero. 12 9.6 Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana. 13 9.6.1 Residenti in Venezuela. 13 9.6.2 Non residenti in Venezuela. 13 10 Gestione pubblica. 13 10.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione. 13 10.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario. 14 10.3 Gestione dei conguagli 14 10.4 Gestione fiscale. 14 10.4.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017. 14 10.4.2 Esenzioni fiscali anno 2017 – vittime del dovere. 14 10.4.3 Gestione delle istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali 15 11 Prestazioni assistenziali 15 11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria. 15 11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie. 15 11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale. 16 12 Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199-VESO92). 16 12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2018. 16 13 Certificato di pensione per l’anno 2018. 16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le operazioni di rinnovo 2018 delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, con particolare riferimento alla rivalutazione automatica dei trattamenti, agli importi del trattamento minimo e alle regole applicabili a pensioni ordinarie, beneficiari di tutela per vittime del terrorismo, prestazioni assistenziali e gestione pubblica. Vengono inoltre disciplinati il recupero del conguaglio di perequazione 2015, la cessazione del contributo di solidarietà, l’aggiornamento dei requisiti anagrafici, le modalità di gestione fiscale e alcune casistiche particolari delle gestioni private e delle prestazioni di accompagnamento a pensione.
Rinnovo pensioni e prestazioni assistenziali per l’anno 2018
Rinnovo pensioni e prestazioni assistenziali per l’anno 2018
La circolare descrive le operazioni di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali ai fini del pagamento per l’anno 2018. Il documento disciplina la rivalutazione automatica dei trattamenti, l’aggiornamento degli importi e dei limiti reddituali, il recupero di conguagli di perequazione, la gestione fiscale e alcune casistiche specifiche delle diverse gestioni.
Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
La rivalutazione automatica delle pensioni per il 2018 è stata determinata sulla base del decreto 20 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30 novembre 2017. Per il 2017 l’indice definitivo è confermato allo 0,0%, con conseguente assenza di conguagli rispetto a quanto già corrisposto nell’anno. Per il 2018 l’indice provvisorio è fissato all’1,1% dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio in sede di perequazione successiva.
La rivalutazione continua a essere applicata secondo il meccanismo del cumulo perequativo previsto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, considerando come unico trattamento l’insieme delle pensioni del soggetto presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni, sia dell’INPS sia di altri enti, quando assoggettate a perequazione cumulata. Restano escluse dal cumulo e sono perequate singolarmente:
- le prestazioni a carico di assicurazioni facoltative, fondo clero, ex ENPAO e indennizzo per cessazione dell’attività commerciale;
- le prestazioni assistenziali;
- le pensioni con benefici per vittime di atti di terrorismo e stragi di tale matrice;
- le prestazioni di accompagnamento a pensione, che non sono rivalutate per tutta la loro durata.
Per gli enti diversi dall’INPS, l’informazione sul cumulo ai fini della perequazione è memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni nel campo GP1AV35N, con valore 2 per la perequazione e 1 per la non perequazione. L’importo della perequazione spettante sul trattamento complessivo è ripartito sulle singole pensioni in misura proporzionale, secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 102 del 6 luglio 2004.
Indice definitivo 2017 e indice provvisorio 2018
Per il 2017, a fronte della variazione definitiva tra gennaio-dicembre 2015 e gennaio-dicembre 2016 pari a -0,1, il decreto 20 novembre 2017 conferma in via definitiva la misura dello 0,0% già attribuita provvisoriamente. Di conseguenza non è stato effettuato alcun conguaglio per l’anno 2017.
I valori del trattamento minimo sono indicati come segue:
- dal 1° gennaio 2017: € 501,89 mensili per pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi; € 286,09 per assegni vitalizi;
- importi annui: € 6.524,57 e € 3.719,17.
Per il 2018 i valori provvisori risultano:
- dal 1° gennaio 2018: € 507,42 mensili per pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi; € 289,24 per assegni vitalizi;
- importi annui: € 6.596,46 e € 3.760,12.
Il trattamento minimo assume rilievo anche per la determinazione dei limiti reddituali delle prestazioni collegate al reddito.
Modalità di attribuzione della rivalutazione
Resta in vigore il modulo perequativo già utilizzato dal 2014, prorogato al 2018 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. La rivalutazione automatica è riconosciuta in misura differenziata per fasce di importo complessivo dei trattamenti pensionistici:
- 100% per trattamenti complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS;
- 95% per importi superiori a tre e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo;
- 75% per importi superiori a quattro e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo;
- 50% per importi superiori a cinque e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo;
- 45% per gli importi superiori a sei volte il trattamento minimo, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
La circolare richiama inoltre le cosiddette fasce di garanzia, che operano quando il calcolo della perequazione con la percentuale di fascia produce un risultato inferiore al limite perequato della fascia precedente. Per il 1° gennaio 2018 sono riportati i relativi limiti di importo e gli aumenti applicabili per ogni scaglione.
Rivalutazione delle pensioni con benefici per vittime del terrorismo
Per i trattamenti diretti di pensionati vittime di atti di terrorismo e stragi, dei superstiti e dei familiari di cui all’articolo 3 della legge n. 206/2004, dal 1° gennaio 2018 è assicurata una rivalutazione automatica alternativa rispetto a quella ordinaria. La norma prevede:
- la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati; oppure
- un incremento annuale fino all’1,25%, secondo l’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’incremento dell’1,25% si applica quando l’indice ordinario risulti inferiore a tale soglia. Per il 2018, essendo l’indice ordinario inferiore a 1,25, la rivalutazione è stata riconosciuta secondo le fasce previste dalla legge n. 388/2000:
- fino a 3 volte il trattamento minimo: 100%, indice 1,25%, importo massimo di rivalutazione per fascia € 18,80963;
- tra 3 e 5 volte il trattamento minimo: 90%, indice 1,13%, importo massimo di rivalutazione per fascia € 11,28578;
- oltre 5 volte il trattamento minimo: 75%, indice 0,94%, importo variabile.
Le pensioni beneficiarie della disciplina per vittime del terrorismo non sono assoggettate al cumulo perequativo e vengono rivalutate sempre singolarmente.
Prestazioni assistenziali e prestazioni a carattere risarcitorio
Le rivalutazioni definitive 2017 e provvisorie 2018 si applicano anche alle prestazioni assistenziali, incluse pensione sociale, assegno sociale, prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
Per pensione sociale e assegno sociale gli importi sono aggiornati come segue:
- dal 1° gennaio 2017: pensione sociale € 369,26 mensili e € 4.800,38 annui; assegno sociale € 448,07 mensili e € 5.824,91 annui;
- dal 1° gennaio 2018: pensione sociale € 373,33 mensili e € 4.853,29 annui; assegno sociale € 453,00 mensili e € 5.889,00 annui.
Sono altresì indicati i limiti reddituali massimi personali e coniugali:
- per il 2017: pensione sociale € 4.800,38 personale e € 16.539,86 coniugale; assegno sociale € 5.824,91 personale e € 11.649,82 coniugale;
- per il 2018: pensione sociale € 4.853,29 personale e € 16.721,19 coniugale; assegno sociale € 5.889,00 personale e € 11.778,00 coniugale.
Per le prestazioni INVCIV relative a invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, i limiti di reddito per il diritto alle prestazioni sono aumentati dello 0,8%. Il limite per l’assegno mensile degli invalidi parziali e per l’indennità di frequenza coincide con quello previsto per la pensione sociale. I valori riportati sono:
- 1.1.2017: limite annuo personale € 16.532,10; importo mensile € 279,47;
- 1.1.2018: limite annuo personale € 16.664,36; importo mensile € 282,55.
Le stesse soglie si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
Indennità e assegni accessori di prestazioni privilegiate
La circolare precisa che la variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolata al netto delle variazioni del volume di lavoro, tra agosto 2016-luglio 2017 e il periodo precedente, è pari a +0,40%. Tale indice determina un aumento dello 0,40% della quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
La stessa percentuale si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. La rivalutazione riguarda solo la quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni. Le tabelle aggiornate saranno rese note dopo la pubblicazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Conguaglio di perequazione 2015
Il conguaglio di perequazione riferito all’anno 2015 deriva dalla differenza tra la misura definitiva del 2014, pari a +0,2% dal 1° gennaio 2015, e la misura provvisoria dello 0,3%, con differenziale negativo pari a -0,1. Il recupero era già stato differito prima al 2017 e poi al 1° gennaio 2018.
Per l’anno 2018, dato l’indice provvisorio pari all’1,1%, il differenziale viene recuperato in sede di conguaglio con queste modalità:
- in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per importi fino a 6 euro;
- in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per importi superiori a 6 euro.
Gli importi da recuperare per ciascun soggetto sono consultabili nell’applicazione intranet dedicata, nel percorso indicato dalla circolare.
Cessazione del contributo di solidarietà
Dal 2018 cessa l’applicazione del contributo di solidarietà previsto dall’articolo 24, comma 21, della legge n. 214/2011. Il contributo era stato applicato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 ai trattamenti superiori a cinque volte il trattamento minimo corrisposti ai pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel FPLD, tra cui i fondi elettrici, telefonici, autoferrotranvieri, volo e dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Nuovi requisiti anagrafici
Dal 2018 l’età per la pensione di vecchiaia e per l’assegno sociale è allineata a 66 anni e 7 mesi. La variazione interessa:
- le lavoratrici dipendenti del settore privato, da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi;
- le lavoratrici autonome, da 66 anni e 1 mese a 66 anni e 7 mesi;
- l’accesso all’assegno sociale, da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi.
Gestione fiscale
La tassazione è gestita con riferimento al soggetto e non alla singola pensione. L’IRPEF è determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni erogate dall’INPS o da altri enti e delle altre prestazioni corrisposte dall’Istituto allo stesso soggetto. Anche le detrazioni sono calcolate sull’imponibile complessivo e ripartite sulle diverse prestazioni in proporzione.
Per il 2018 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2017. Le richieste di tassazione ad aliquota fissa o di rinuncia alle detrazioni personali devono essere rinnovate ogni anno; per i soggetti che nel 2017 avevano aliquota fissa o tassazione lorda senza detrazioni personali, è stata in via automatica impostata la tassazione ordinaria con detrazione personale, salvo nuova richiesta per il 2018 tramite UNIDETRA.
Certificazione fiscale a consuntivo 2017
Se le ritenute erariali non sono state trattenute mese per mese in misura congrua, le differenze a debito sono recuperate sulle rate di gennaio e febbraio 2018. Per i pensionati con trattamento annuo complessivo fino a 18.000 euro e conguagli a debito superiori a 100 euro si applica la rateazione fino a novembre, ai sensi dell’articolo 38, comma 7, della legge n. 122/2010. Le somme conguagliate vengono certificate nella CU2018.
Addizionali IRPEF
Le addizionali sono trattenute in rate di pari importo secondo il seguente calendario:
- addizionale regionale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
- addizionale comunale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
- addizionale comunale in acconto 2018: da marzo a novembre 2018.
Gli importi sono determinati in base alle aliquote deliberate dagli enti territoriali e comunicate entro la data di lavorazione; eventuali variazioni deliberate dopo tale data comportano la rideterminazione degli importi a saldo a partire da marzo 2018.
Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
La circolare richiama la disciplina secondo cui le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato o pensionato, nell’ambito dell’AGO, delle forme esclusive o sostitutive e della Gestione separata, concorrono al reddito per la parte eccedente € 1.000. Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante è corrisposto sulle mensilità di gennaio e febbraio.
Pensioni delle gestioni private
Per le gestioni private sono trattate ulteriori casistiche di rinnovo.
Le quote di pensione dovute a beneficiari diversi dal pensionato, in presenza di piani di “pagamenti ridotti o disgiunti” con codici M4, M5 e M6, sono state rivalutate dell’1,1%. La stessa perequazione è stata applicata all’importo “Altra pensione” relativo ai piani di recupero N1 – Trattenuta Fondo Clero.
Per le pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2014, le posizioni con omissione reddituale trascinata negli anni successivi sono state individuate con il valore 666 nel campo CIDEMIN e poste in pagamento provvisoriamente con lo stesso importo di dicembre 2017.
Per le pensioni ai superstiti con contitolari scaduti o in scadenza sono previste specifiche valorizzazioni del campo CIDEMIN:
- valore 997 per il caso di scadenza del penultimo contitolare nel 2018, in assenza dei redditi dell’ultimo contitolare;
- valore 999 per situazioni analoghe riferite ad anni precedenti al 2018 non ancora ricostituite;
- valore 998 per pensioni AGO con tutti i contitolari scaduti prima del 2018 e importo già azzerato;
- valore 996 per pensioni dei Fondi Speciali rinnovate per tutto l’anno con tutti i contitolari scaduti.
Per i trattamenti di famiglia, non rientrando nella disciplina di cui all’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009, l’assenza di dichiarazione non comporta revoca; tuttavia, in mancanza di redditi successivi al 2013, il pagamento viene sospeso da gennaio 2018. In tali casi sono indicati il reddito presunto 2017 nel campo GP2KF11 e il codice 903 nel campo CIDEMIN.
Gli assegni ordinari di invalidità con revisione sanitaria nel 2018 sono stati azzerati dal mese successivo alla data di revisione.
Per la gestione fiscale consuntiva 2017, le certificazioni fiscali non corrette sono state sanate centralmente ove possibile; per alcune posizioni localizzate presso ABI 99999 sede, l’imponibile annuo 2017 è stato azzerato. La circolare elenca anche le principali casistiche collegate, tra cui assegni di invalidità sospesi, pensioni sospese per certificato di esistenza in vita, pensioni con accantonamento arretrati INAMI e pensioni sospese per lavoro all’estero.
Le pensioni con variazioni d’importo riferite a data anteriore a gennaio 2018 sono state poste in pagamento con l’importo aggiornato e contraddistinte con i codici 4 o 7 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R, per la successiva ricostituzione a credito o a debito. Le pensioni non rivalutate con importo invariato rispetto al 2017 sono state contraddistinte con il codice 5; quelle rinnovate con lo stesso importo del 2017 pur in presenza di dati reddituali insufficienti sono state identificate con il codice 0 e valore 004 in GP1CIDEMIN.
Le pensioni rinnovate con importo pari a zero sono elencate nel sito intranet dell’Istituto, e le Strutture territoriali devono procedere alle verifiche e, se necessario, alla ricostituzione o eliminazione.
Convenzione italo-venezuelana
In fase di rinnovo sono stati aggiornati gli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana riferiti a gennaio 2018. Per i residenti in Venezuela, a seguito dell’incremento del salario minimo stabilito dal decreto n. 3.068 del 7 settembre 2017, il pro-rata venezuelano a gennaio 2018 corrisponde a Bolivares 136.544,18. I residenti sono individuati attraverso specifici campi di archivio relativi a residenza estera, stato Venezuela e cittadinanza italiana.
Per i non residenti in Venezuela il pro-rata 2017 pari a 22.576,73 non è stato aggiornato; in tali casi si applica il nuovo cambio, utilizzando il tasso CENCOEX legato al dollaro statunitense.
Gestione pubblica
Per la gestione pubblica, quando il trattamento pensionistico complessivo supera tre volte il trattamento minimo, pari a € 1.505,67, viene incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione, mentre l’indennità integrativa speciale resta invariata rispetto al 31 dicembre 2017. La situazione è identificata con il codice “£” nel campo PQ della maschera 020.
A seguito della perequazione automatica, l’indennità integrativa speciale è pari, dal 1° gennaio 2018, a € 777,07 mensili e a € 757,07 sulla 13ª mensilità. Per i cumuli di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri enti previdenziali si richiamano le istruzioni già impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008. Per i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2017, l’indennità integrativa speciale è stata bloccata al valore in pagamento a tale data e la perequazione è stata applicata alla sola voce pensione, con codice “D7”.
Rimangono fermi i precedenti blocchi dell’indennità integrativa speciale già determinati da norme pregresse, identificati con i codici B7, C7, D1, D2, D3, D4 e D5. Inoltre, per chi percepisce due o più pensioni della gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica ha automaticamente abbinato le pensioni principale e secondaria, attribuendo la perequazione in misura proporzionale.
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario, l’importo della pensione indiretta o reversibile in pagamento al 1° gennaio 2018 è stato adeguato considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data, se maggiore del reddito già memorizzato.
Quote di pensione a favore di altri beneficiari e conguagli
La corresponsione degli aumenti perequativi si applica anche ai casi di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile. L’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli deve essere disposto direttamente dalle Strutture territoriali, secondo quanto stabilito dal giudice.
Il recupero del conguaglio di perequazione è registrato nella sezione ritenute con codice DP e scomputato dall’imponibile dell’anno corrente.
Ulteriori aspetti fiscali nella gestione pubblica
Per la certificazione fiscale consuntiva 2017, nei casi di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti superiore a 18.000 euro e conguaglio a debito, il recupero avviene sulle rate di gennaio e febbraio 2018 fino all’azzeramento della cedola di pensione.
Sono inoltre richiamate due casistiche specifiche:
- le esenzioni fiscali per vittime del dovere da applicare nel 2018, per le quali il rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale va disposto solo per la competenza dell’anno solare 2018;
- le istanze di detassazione relative a pensioni dei lavoratori pubblici in applicazione di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, per le quali si applicano le medesime regole di competenza 2018 e, per il 2017, le modalità operative indicate nei messaggi richiamati.
Prestazioni assistenziali: revisione sanitaria, indennità e trasformazione in assegno sociale
Per le prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria, la circolare richiama il principio per cui, nelle more della revisione, i minorati civili e le persone con handicap con verbali rivedibili conservano i diritti acquisiti in materia di benefici e prestazioni. Pertanto, se nel database risultava una data di revisione nel 2017, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla scadenza.
Le indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major, drepanocitosi, talassodrepanocitosi e talassemia intermedia sono state rinnovate per il 2018 adeguandole al trattamento minimo, quando liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fasce 70, 71, 72 e 73.
Per la trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale, il requisito anagrafico minimo per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 è pari a 66 anni e 7 mesi. Le prestazioni spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono tale età entro il 31 dicembre 2018 sono state ricalcolate attribuendo l’assegno sociale dal mese successivo al compimento del requisito, se erano disponibili i dati reddituali necessari. In mancanza di informazioni aggiornate, l’assegno sociale è stato attribuito senza gli aumenti previsti dagli articoli 67 della legge n. 448/1998 e 52 della legge n. 488/1999. Le Strutture territoriali devono ricostituire le pensioni prive di dati reddituali aggiornati.
Prestazioni di accompagnamento a pensione
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione previste dagli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012 e identificate dalle categorie 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27, 128-COOP28, 198-VESO33 e 199-VESO92 non hanno natura pensionistica e conservano per tutta la durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Il pagamento avviene sempre con separata disposizione, anche se il titolare percepisce altre prestazioni previdenziali o assistenziali, al fine di consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti. Per le prestazioni assoggettate a tassazione ordinaria valgono le regole generali del cumulo fiscale.
Le prestazioni con scadenza nel 2018 sono state azzerate nel mese indicato nel campo GP1AF06; l’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato insieme all’ultima mensilità.
Certificato di pensione 2018
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali è disponibile il certificato di pensione per il 2018, consultabile tra i servizi online del sito istituzionale INPS. Il certificato non è predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione, salvo l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, che essendo corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo continua a essere rivalutato.
Punti principali
Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
È confermata la perequazione automatica per il 2018 con indice provvisorio pari all’1,1% dal 1° gennaio 2018, mentre per il 2017 l’indice definitivo resta pari allo 0,0% senza conguagli. La rivalutazione segue il meccanismo del cumulo perequativo previsto dall’art. 34 della legge n. 448/1998, con esclusioni per alcune prestazioni che sono rivalutate singolarmente o non rivalutate. Sono indicati anche gli importi del trattamento minimo e le fasce di rivalutazione applicabili in base all’importo complessivo dei trattamenti.
Benefici per vittime del terrorismo
Per i trattamenti diretti dei pensionati vittime di terrorismo, dei superstiti e dei familiari aventi diritto, dal 1° gennaio 2018 la rivalutazione viene riconosciuta secondo il criterio più favorevole tra indice ISTAT ordinario e incremento annuale fino all’1,25% previsto dalla normativa speciale. Poiché per il 2018 l’indice ordinario è inferiore a 1,25%, la rivalutazione è applicata per fasce ai sensi dell’art. 69 della legge n. 388/2000. Le pensioni interessate non rientrano nel cumulo perequativo e sono sempre rivalutate singolarmente.
Prestazioni assistenziali e risarcitorie
La rivalutazione definitiva 2017 e provvisoria 2018 si applica anche a pensione sociale, assegno sociale, prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Sono aggiornati importi, limiti reddituali e soglie di accesso. Per le indennità e gli assegni accessori connessi alle pensioni privilegiate di prima categoria e per le prestazioni di categoria INVCIV la quota perequabile è incrementata dello 0,40%.
Conguaglio perequazione 2015 e contributo di solidarietà
Il differenziale di perequazione riferito al 2015 viene recuperato nel 2018 con trattenuta in unica soluzione per importi fino a 6 euro o in due rate per importi superiori. È inoltre confermata la cessazione, dal 2018, del contributo di solidarietà applicato dal 2012 ai trattamenti superiori a cinque volte il minimo nelle gestioni confluite nel FPLD.
Gestione fiscale e addizionali
La circolare riepiloga il criterio di tassazione per soggetto, le modalità di recupero dei conguagli fiscali della CU2018, la rateazione per i pensionati con reddito annuo fino a 18.000 euro e conguaglio a debito superiore a 100 euro, nonché la disciplina delle addizionali regionale e comunale. È precisato che le richieste di aliquota fissa o di rinuncia alle detrazioni vanno rinnovate ogni anno tramite UNIDETRA. Sono richiamate anche le regole per l’esenzione fiscale dei superstiti orfani e per i casi di vittime del dovere e di convenzioni contro le doppie imposizioni.
Gestione pubblica, prestazioni assistenziali e accompagnamento a pensione
Per la gestione pubblica sono illustrate le regole di perequazione, il blocco dell’indennità integrativa speciale in specifiche ipotesi e l’abbinamento automatico tra pensione principale e secondaria. Sono inoltre richiamate le regole per invalidità civile soggette a revisione, indennità per talassemia e patologie affini, trasformazione in assegno sociale al compimento di 66 anni e 7 mesi, e gestione delle prestazioni di accompagnamento a pensione, che non sono soggette a rivalutazione e si azzerano alla scadenza.
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