Circolare numero 185 del 20-12-2017
Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIONE ITALIANA TERZO SETTORE E COOPERAZIONE (F.I.TE.S.C.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni. INDICE PREMESSA SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA DELEGA REVOCA DELLA DELEGA: DECORRENZA E VALIDITA’ MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CODICE INPS Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta l’11 ottobre 2017 tra INPS e la Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni dei soggetti aventi diritto. Sono disciplinati i destinatari della delega, le modalità di rilascio e trasmissione telematica, la decorrenza delle trattenute, la revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e contabili, nonché le clausole di salvaguardia a tutela dell’Istituto. Vengono inoltre indicati i costi del servizio, il codice INPS assegnato e i conti contabili da utilizzare.
Convenzione INPS-F.I.TE.S.C. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-F.I.TE.S.C. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e la Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.TE.S.C.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni dei soggetti aderenti. Vengono illustrate le regole di adesione, decorrenza, revoca, misura del contributo, profili finanziari e contabili, oltre alle clausole di tutela dell’Istituto.
Durata della convenzione, rinnovo e recesso
La convenzione è stata sottoscritta in data 11 ottobre 2017 sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 127 del 30 luglio 2014. La durata è fissata fino al 31/12/2017, con possibilità di rinnovo per periodi di tre anni, previa verifica dei requisiti necessari e richiesta specifica dell’Organizzazione.
La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza. Resta ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con preavviso minimo di 60 giorni.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono avvalersi del servizio mediante delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione, ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972.
Sono legittimati:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina richiama espressamente le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega e trasmissione telematica
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS della delega. Essa deve essere compilata sull’apposito modulo predisposto dall’Istituto e deve indicare chiaramente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
La delega deve essere:
- sottoscritta dal titolare della pensione;
- corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione che acquisisce la delega deve trasmettere all’INPS i dati in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare il documento in formato digitale, conservando l’originale firmato e la copia del documento di identità secondo le regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione.
Decorrenza degli effetti della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetto dalla data di decorrenza della pensione stessa; i dati della delega sono inviati all’INPS con le medesime modalità telematiche utilizzate per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, la decorrenza varia in funzione della gestione interessata:
- per la Gestione Dipendenti Privati, dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega. L’Istituto provvede alla lavorazione della revoca nel più breve tempo possibile.
La convenzione ammette una sola delega per ciascuna prestazione. Pertanto, se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha efficacia solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
Quando revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente, l’Organizzazione deve trasmettere entrambe in formato digitale e conservarne gli originali, unitamente alla copia del documento di identità, con le modalità già previste per la gestione della delega. L’INPS comunica l’acquisizione in procedura della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’Organizzazione revocata.
La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo di ciascuna rata di pensione, comprensiva della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e degli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici erogati a favore dei grandi invalidi per servizio.
Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione. Gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, si applicano dal 1° gennaio 2017 e risultano pari a:
- euro 0,31 per la revoca delega cartacea residuale;
- euro 0,04 per la gestione delega.
Clausola di salvaguardia, responsabilità e poteri dell’Istituto
L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione. L’Organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tale rapporto.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione stipulante risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre esonerato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione stipulante o di strutture associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Organizzazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Organizzazione, su semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora emergano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge da parte dell’Organizzazione o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario adottare un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre ferma la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS BP.
Ai fini contabili sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25655, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27655, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11655, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.
I conti GPA25655 e GPA27655 sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. Gli accreditamenti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto già in uso GPA35041, movimentabile dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale e i conti sono riportati nell’allegato n. 2.
Punti principali
Sottoscrizione, durata e rinnovo della convenzione
La convenzione è stata sottoscritta l’11 ottobre 2017 sulla base dello schema approvato con determinazione commissariale n. 127 del 30 luglio 2014. Ha validità fino al 31/12/2017 ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti e su richiesta dell’Organizzazione. La domanda di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza. È riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso con comunicazione scritta, da inviare con raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno 60 giorni.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega i pensionati che abbiano diritto ad avvalersi del servizio, mediante delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione. Rientrano tra gli aventi diritto i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Sono inoltre compresi, per rinvio normativo, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega. La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione che acquisisce la delega deve inviarne i dati all’INPS con le modalità telematiche previste e trasmettere il documento in formato digitale, conservando l’originale firmato e la copia del documento d’identità secondo le regole di conservazione sostitutiva e per i termini ordinari di prescrizione.
Decorrenza della delega e gestione delle nuove domande di pensione
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione e i dati vengono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, gli effetti decorrono, per la Gestione Dipendenti Privati, dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega e unicità della trattenuta
L’iscritto può revocare la delega direttamente presso l’INPS, che provvede alla lavorazione nel più breve tempo possibile. È ammessa una sola delega per ciascuna prestazione; se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata. Quando revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente, l’Organizzazione deve trasmettere entrambe in formato digitale e conservarne gli originali e la documentazione di पहचानità.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sulle singole rate lorde di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e degli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici erogati a favore dei grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono progressive: 0,50% sulla quota entro il trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio dello stesso; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestite a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, si applicano dal 1° gennaio 2017 e sono pari a 0,31 euro per la revoca delega cartacea residua e 0,04 euro per la gestione delega.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione. L’Organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dal rapporto associativo e, in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre manlevato rispetto a eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se in corso o già eseguiti alla data della stipula. In caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è BP. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25655 per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA27655 per quelli relativi agli anni precedenti, movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. È inoltre istituito il conto GPA11655 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti verso il sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso. I rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione generale e i conti sono richiamati nell’allegato n. 2.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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