Circolare numero 188 del 22-12-2017
1. Premessa 2. Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà 2.1 Modalità di presentazione della domanda di riscatto e ricongiunzione 3. Istruzioni operative per le sedi 4. Modalità di pagamento 5. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’attuazione dell’articolo 2 del D.M. 3 aprile 2017, n. 98998, relativo al pagamento da parte dei datori di lavoro del credito ordinario e cooperativo degli oneri di riscatto e ricongiunzione di periodi utili alla pensione, in favore dei lavoratori coinvolti nei processi di esodo con assegno straordinario. Sono indicati i soggetti interessati, i limiti temporali per la presentazione delle domande, le condizioni di efficacia dell’operazione, le modalità di presentazione e pagamento, nonché le istruzioni operative e contabili per le strutture INPS.
Istruzioni per il riscatto e la ricongiunzione dei periodi utili alla pensione anticipata o di vecchiaia a carico dei datori di lavoro del credito
Riscatto e ricongiunzione a carico dei datori di lavoro del credito per l’accesso all’assegno straordinario
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’articolo 2 del D.M. 3 aprile 2017, n. 98998, in attuazione dell’articolo 1, commi 234 e 237, della legge n. 232/2016. L’intervento riguarda il pagamento, da parte dei datori di lavoro delle aziende del credito ordinario e del credito cooperativo, degli oneri di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, nell’ambito dei processi di esodo assistiti dai Fondi di solidarietà del settore.
Quadro normativo e finalità
La disposizione si inserisce nel sistema del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. La finalità è consentire ai datori di lavoro di finanziare periodi assicurativi anteriori all’accesso al Fondo, utili al raggiungimento del diritto a pensione, così da favorire le uscite concordate dei lavoratori.
Ambito di applicazione e destinatari
Il meccanismo opera nei confronti dei lavoratori che maturino, nei successivi sette anni dalla cessazione del rapporto, i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. La circolare precisa che la facoltà può essere esercitata sia nei confronti di lavoratori che avrebbero comunque accesso all’assegno straordinario senza riscatto o ricongiunzione, sia di lavoratori che raggiungono i requisiti proprio per effetto di tali operazioni. In quest’ultimo caso, l’effetto può essere addirittura quello di far maturare subito il diritto alla pensione, con conseguente esclusione dell’assegno straordinario.
Termini temporali e requisiti di efficacia
L’esercizio della facoltà è limitato al triennio 2017-2019. Le domande di riscatto e/o ricongiunzione devono essere presentate entro il 30 novembre 2019, tenendo conto che l’ultima decorrenza utile dell’assegno straordinario è fissata al 1° dicembre 2019, con risoluzione del rapporto di lavoro al 30 novembre 2019. Le aziende sono invitate a presentare le istanze con un congruo anticipo, almeno quattro mesi prima della data di cessazione, per consentire alle strutture territoriali di definire la pratica tempestivamente.
L’operazione è comunque subordinata a condizioni precise:
- sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario;
- risoluzione del rapporto di lavoro entro il mese successivo al pagamento in unica soluzione degli oneri di riscatto o ricongiunzione;
- rispetto del termine finale del 30 novembre 2019.
Se tali condizioni non si realizzano, oppure se il lavoratore non matura i requisiti pensionistici entro sette anni dalla cessazione, la procedura viene annullata e gli importi sono restituiti al datore di lavoro senza interessi, con comunicazione anche al lavoratore interessato.
Tipologie di riscatto e documentazione richiesta
La circolare chiarisce che, data la formulazione ampia della norma, i datori di lavoro possono attivare tutte le tipologie di riscatto e ricongiunzione previste dall’ordinamento e utili al diritto a pensione, in base alla posizione previdenziale del lavoratore. Sono invece esclusi i riscatti che servono solo a determinare la misura della prestazione e non il diritto, come nel caso dei riscatti del part-time orizzontale già interamente valutabili ai fini del diritto.
Ai fini della definizione dell’istanza, l’azienda esodante acquisisce direttamente dal lavoratore le informazioni e la documentazione necessarie. Devono essere allegati, già al momento della presentazione, i documenti richiesti dalla normativa di riferimento, per evitare integrazioni istruttorie successive. Il datore di lavoro dichiara inoltre di aver acquisito il consenso del lavoratore, previamente informato delle condizioni dell’operazione; la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione di consenso sottoscritta.
Presentazione della domanda e adempimenti delle sedi
In attesa dell’attivazione dell’invio telematico, le domande sono presentate in forma cartacea dal datore di lavoro alla Struttura territoriale INPS competente in base alla residenza del lavoratore beneficiario, utilizzando il modulo allegato alla circolare e disponibile sul sito INPS.
Per le gestioni dei dipendenti privati, gli operatori acquisiscono la domanda in procedura NPIGPA inserendo i dati anagrafici del lavoratore e, tramite la funzione "Associa Azienda", la matricola dell’impresa che presenta l’istanza. Per le gestioni dei dipendenti pubblici, la domanda cartacea viene acquisita in SIN tramite protocollo web, indicando nel campo "mittente" l’azienda di credito e nel campo "titolare" il lavoratore interessato. Le ulteriori fasi procedimentali seguono le ordinarie modalità di lavorazione.
La circolare richiama inoltre l’attenzione sul fatto che l’azienda richiedente debba essere in possesso del codice di autorizzazione "3D" per le imprese del credito e "3F" per quelle del credito cooperativo.
Modalità di pagamento degli oneri
Gli oneri di riscatto e ricongiunzione devono essere versati in unica soluzione dal datore di lavoro. Per le gestioni dei dipendenti privati, il pagamento può avvenire con:
- bollettino MAV, stampabile online dal portale dei pagamenti INPS;
- sistema PagoPA, con pagamento immediato tramite carta di credito, debito, prepagata oppure addebito in conto.
Il pagamento è effettuato accedendo al Portale dei pagamenti INPS con il codice fiscale del lavoratore beneficiario e il numero di pratica. È espressamente indicato che, al momento, la modalità tramite "Reti Amiche" non è abilitata. Dopo il versamento, la ricevuta intestata all’azienda è consultabile e stampabile nella sezione "pagamenti effettuati" del portale.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione delle riscossioni relative agli oneri versati dai datori di lavoro privati, la circolare dispone l’istituzione di nuovi conti collegati alla procedura gestionale "Riscatti e Ricongiunzione", che verrà adeguata per l’occasione. I versamenti effettuati tramite MAV e PagoPA confluiscono sui conti di interferenza GPA55175 e GPA55176 e vengono poi rilevati tramite SC724 del conto di servizio GPA54061.
La ripartizione delle somme avviene sui nuovi conti di ricongiunzione e riscatto, distinti tra Fondi di solidarietà del credito e credito cooperativo:
- FBR22169 e FCR22169 per i valori capitali di ricongiunzione;
- FBR22179 e FCR22179 per i valori capitali di riscatto.
La procedura "RR" effettua inoltre i trasferimenti economici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, movimentando appositi conti nella sezione DARE per i valori trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre gestioni dell’Istituto, e nella sezione AVERE per i valori trasferiti dai Fondi di solidarietà del Credito e del Credito cooperativo.
Per gli oneri riferiti agli iscritti alla Gestione pubblica, la circolare rinvia a successive istruzioni contabili. È inoltre prevista una futura comunicazione per la restituzione degli importi versati in caso di mancato perfezionamento delle condizioni richieste. Nell’allegato 3 sono riportate le variazioni al piano dei conti.
Punti principali
Finalità e base normativa
La circolare dà attuazione alle disposizioni della legge n. 232/2016 e del D.M. 3 aprile 2017, n. 98998, che consentono ai fondi di solidarietà del credito e del credito cooperativo di sostenere anche gli oneri di riscatto e ricongiunzione di periodi utili alla pensione, precedenti all’accesso ai fondi stessi.
Ambito soggettivo e finalità dell’intervento
L’intervento riguarda i lavoratori dipendenti delle aziende del credito ordinario e cooperativo che, nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo, possano maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro sette anni dalla cessazione. Il riscatto o la ricongiunzione possono sia ridurre la permanenza massima nel Fondo sia far maturare immediatamente il diritto a pensione, escludendo in tal caso l’assegno straordinario.
Termini e condizioni per l’esercizio della facoltà
La facoltà è esercitabile solo nel triennio 2017-2019. Le domande possono essere presentate fino al 30 novembre 2019, considerando che l’ultima decorrenza ammessa dell’assegno straordinario è il 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto il 30 novembre 2019. Le istanze dovrebbero essere presentate almeno quattro mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Condizioni di efficacia e cause di annullamento
L’operazione è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’assegno straordinario e alla risoluzione del rapporto di lavoro entro il mese successivo al pagamento in unica soluzione degli oneri, comunque non oltre il 30 novembre 2019. Se tali condizioni non si perfezionano, o se il lavoratore non raggiunge i requisiti pensionistici nei sette anni successivi alla cessazione, l’operazione è annullata e gli importi sono restituiti senza interessi al datore di lavoro, con comunicazione anche al lavoratore.
Presentazione della domanda
In attesa della procedura telematica, la domanda è presentata dal datore di lavoro alla Struttura territoriale INPS competente per residenza del lavoratore, utilizzando il modulo allegato. Devono essere acquisite e allegate, già in questa fase, la documentazione a supporto e la dichiarazione di consenso del lavoratore, che deve essere stato preventivamente informato delle condizioni dell’operazione.
Tipologie di riscatto e ricongiunzione ammesse
Possono essere attivate tutte le tipologie di riscatto e ricongiunzione previste dalla legge e utili al diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del lavoratore. Sono invece esclusi i riscatti che rilevano solo ai fini della misura del trattamento pensionistico, come i riscatti del part-time orizzontale già utili ai fini del diritto.
Istruzioni operative per le sedi INPS
Per le gestioni dei dipendenti privati la domanda va acquisita in procedura NPIGPA, inserendo i dati del lavoratore e associando la matricola aziendale tramite la funzione "Associa Azienda". Per le gestioni dei dipendenti pubblici la domanda cartacea va acquisita in SIN tramite protocollo web, indicando nel campo "mittente" l’azienda e nel campo "titolare" il lavoratore. In entrambi i casi la pratica segue le consuete modalità di definizione.
Modalità di pagamento
Gli oneri devono essere versati in unica soluzione dal datore di lavoro. Per le gestioni dei dipendenti privati il pagamento avviene tramite MAV o PagoPA con pagamento immediato (carta, debito, prepagata o addebito in conto); al momento è escluso il canale "Reti Amiche". La ricevuta intestata all’azienda è scaricabile dal portale dei pagamenti.
Istruzioni contabili e nuovi conti
La circolare istituisce nuovi conti per la rilevazione degli oneri di riscatto e ricongiunzione versati dai datori di lavoro privati ai fondi di solidarietà tramite MAV e PagoPA. Sono indicati i conti di servizio e di interferenza e i conti di ripartizione per ricongiunzione e riscatto, nonché i conti per i trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le istruzioni per la Gestione pubblica e per la restituzione delle somme in caso di annullamento saranno fornite successivamente.
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