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Provvedimento

Provvedimento del 09/05/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza dati e informazioni su possibili anomalie nella dichiarazione dei compensi percepiti per la gestione di apparecchi da vincita in denaro, al fine di favorire il ravvedimento operoso e l’adempimento spontaneo.

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo sui compensi da raccolta tramite apparecchi ex art. 110, comma 6, TULPS

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo sui compensi da raccolta tramite apparecchi ex art. 110, comma 6, TULPS

Il provvedimento attua l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica ai contribuenti e alla Guardia di finanza elementi utili a rilevare possibili anomalie nella dichiarazione dei compensi percepiti per la gestione di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro. L’obiettivo è favorire il controllo della correttezza dei dati, l’eventuale correzione di errori e omissioni e il ricorso al ravvedimento operoso.

Finalità e ambito dell’intervento

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifiche categorie di contribuenti titolari di reddito d’impresa elementi e informazioni già in suo possesso, con l’intento di:

  • introdurre forme più avanzate di comunicazione tra amministrazione fiscale e contribuente;
  • stimolare l’adempimento degli obblighi tributari;
  • favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Le anomalie emerse derivano dal confronto tra i dati dichiarativi e quelli comunicati dalle società concessionarie della rete telematica relativa agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). In particolare, il documento segnala possibili irregolarità nella dichiarazione dei compensi percepiti dai soggetti della filiera che hanno concorso alla raccolta tramite tali apparecchi.

Dati contenuti nella comunicazione

La comunicazione trasmessa al contribuente contiene i seguenti elementi essenziali:

  • codice fiscale e denominazione, oppure nome e cognome, del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione;
  • codice atto;
  • ammontare complessivo dei compensi percepiti per la gestione, nell’anno 2011, di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro.

Ulteriori dettagli sono resi consultabili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate.

Modalità di trasmissione e consultazione dei dati

L’Agenzia delle entrate trasmette la comunicazione:

  • via Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi attivati dai contribuenti ai sensi della normativa richiamata nel provvedimento;
  • in alternativa, per posta ordinaria, se l’indirizzo PEC non è attivo o non risulta registrato nell’INI-PEC.

Le informazioni di dettaglio sono consultabili nel “Cassetto fiscale”, dove risultano disponibili:

  • l’ammontare complessivo dei compensi percepiti per la gestione degli apparecchi;
  • il modello di dichiarazione IVA presentato per l’anno 2011;
  • il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione;
  • l’ammontare complessivo delle operazioni esenti indicate nella dichiarazione IVA, rigo VE33;
  • l’importo delle operazioni esenti parzialmente o totalmente omesso, risultante dal confronto con i compensi comunicati dalle società concessionarie;
  • il dettaglio dei compensi comunicati, con indicazione separata delle società concessionarie e della tipologia di apparecchi.

Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, può:

  • richiedere informazioni;
  • segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia delle entrate.

Tali comunicazioni devono avvenire secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa.

Disponibilità dei dati alla Guardia di finanza

I dati e gli elementi oggetto del provvedimento sono resi disponibili alla Guardia di finanza mediante strumenti informatici.

Regolarizzazione delle violazioni e ravvedimento operoso

I contribuenti che abbiano avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili possono regolarizzare eventuali errori od omissioni ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il documento chiarisce che il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione, secondo quanto previsto dalla norma sul ravvedimento operoso. Tale possibilità è richiamata come strumento per correggere spontaneamente le irregolarità e versare le somme dovute.

È inoltre precisato che il comportamento può essere posto in essere anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, purché il contribuente non abbia già ricevuto:

  • un atto di liquidazione;
  • un atto di irrogazione delle sanzioni;
  • un atto di accertamento;
  • comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972;
  • gli esiti del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973.

Motivazioni del provvedimento

Nelle motivazioni si precisa che l’art. 1, comma 636, della legge n. 190/2014 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di messa a disposizione degli elementi e delle informazioni al contribuente e alla Guardia di finanza.

Il provvedimento è finalizzato a rendere disponibili le informazioni relative alla non corretta dichiarazione delle remunerazioni percepite dai soggetti coinvolti nella gestione degli apparecchi ex art. 110, comma 6, TULPS. Tali dati sono stati acquisiti presso le società concessionarie della rete telematica ai sensi delle norme richiamate in materia di accertamento e controlli.

Le informazioni vengono presentate come strumenti utili al contribuente per rimediare agli errori o omissioni tramite ravvedimento operoso, istituto che la legge n. 190/2014 ha rinnovato per consentire correzioni e versamenti con sanzioni ridotte in base alla tempestività dell’intervento.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  • DPR 26 settembre 1972, n. 633;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 640;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
  • decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • legge 23 dicembre 2014, n. 190, articoli 1, commi da 634 a 636.

Dati conclusivi del documento

Il provvedimento è datato Roma, 09/05/2016, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.

Testo integrale

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