Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 37/2024

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Normativa regionaleL.R. Toscana 37/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina funzioni, personale, registrazioni, diritti obbligatori, sanzioni e norme transitorie del servizio fitosanitario regionale della Toscana, in attuazione del d.lgs. 19/2021 e della normativa UE. Abroga la precedente l.r. 64/2011. Le richieste RUOP e passaporto piante passano all’applicativo informatico, con transitorio via DUA fino alla sua operatività.

Disciplina del servizio fitosanitario regionale toscano

Disciplina del servizio fitosanitario regionale toscano

La legge ridefinisce l’organizzazione e le funzioni del servizio fitosanitario regionale della Toscana, in coordinamento con la normativa unionale e con il d.lgs. 19/2021. Regola il personale tecnico, le procedure di registrazione e autorizzazione, i diritti obbligatori, le sanzioni e il regime transitorio, abrogando la precedente disciplina regionale.

Funzioni del servizio fitosanitario regionale

Il servizio fitosanitario regionale, istituito presso la Regione Toscana dal 1° marzo 2011, esercita le funzioni previste dalla normativa fitosanitaria nazionale e dell’Unione europea e dalle ulteriori disposizioni che gli attribuiscano espressamente competenze in materia. In particolare cura:

  • l’attuazione delle attività di protezione delle piante;
  • la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale;
  • la registrazione degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie;
  • i controlli e la vigilanza ufficiale su vegetali, prodotti vegetali e materiali regolamentati;
  • le analisi fitosanitarie ufficiali;
  • la delimitazione delle aree infestate o sospette in caso di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione europea, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
  • le indagini nelle aree delimitate e la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari;
  • l’accertamento delle violazioni in materia fitosanitaria;
  • i controlli documentali, d’identità e fitosanitari sulle merci provenienti da paesi terzi;
  • la certificazione fitosanitaria per l’esportazione verso paesi terzi;
  • l’adozione di misure ufficiali, anche di distruzione, per contenere organismi nocivi;
  • la raccolta delle informazioni necessarie al “pest status” nazionale e alle relazioni annuali;
  • il programma di audit sugli organismi delegati;
  • l’applicazione dei piani nazionali di controllo, indagine, emergenza e azione;
  • la notifica al servizio fitosanitario centrale dei nuovi rinvenimenti di organismi nocivi;
  • la tenuta dei registri regionali;
  • la definizione e diffusione di strategie di profilassi e difesa fitosanitaria;
  • attività di studio, sperimentazione e divulgazione di metodi innovativi di difesa;
  • l’elaborazione dei disciplinari di difesa e diserbo e la concessione di deroghe;
  • le misure per ridurre gli impatti dell’uso dei prodotti fitosanitari;
  • il supporto tecnico-specialistico agli enti pubblici;
  • ogni altra attività prevista dalla normativa applicabile.

Personale tecnico e qualifiche

Le funzioni sono svolte mediante tre tipologie di personale tecnico:

  • ispettori fitosanitari;
  • agenti fitosanitari;
  • assistenti fitosanitari.

Gli ispettori e gli agenti, in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dal d.lgs. 19/2021, sono abilitati mediante specifici corsi teorico-pratici con esito positivo e sono inquadrati in uno specifico profilo regionale. La Regione rilascia a tutto il personale un documento di riconoscimento. Gli ispettori rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti quella di agenti di polizia giudiziaria nell’esercizio delle rispettive attribuzioni. I nominativi sono comunicati al servizio fitosanitario centrale per l’iscrizione nella sezione del personale del servizio fitosanitario nazionale.

Registrazione RUOP e autorizzazione al passaporto delle piante

La domanda di registrazione al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) va presentata al servizio fitosanitario regionale tramite apposito applicativo informatico, secondo le modalità del d.lgs. 19/2021. La domanda di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante si presenta anch’essa tramite applicativo informatico; il servizio conclude l’istruttoria entro 60 giorni dalla richiesta.

Diritti obbligatori e destinazione delle risorse

Gli operatori professionali iscritti al RUOP devono versare alla Regione i diritti obbligatori previsti dall’allegato III del d.lgs. 19/2021, oltre alle altre tariffe previste dalla normativa nazionale. La Regione destina annualmente alle attività di protezione delle piante del servizio fitosanitario regionale un importo equivalente al gettito previsto di tali somme.

Sanzioni e disciplina applicabile

Il mancato, parziale o tardivo pagamento dei diritti obbligatori comporta la sanzione prevista dalla legge regionale sui tributi regionali. Per le violazioni fitosanitarie di competenza del servizio si applicano le sanzioni dell’articolo 55 del d.lgs. 19/2021. Per il procedimento sanzionatorio si applica anche la legge regionale toscana sulle sanzioni amministrative. Le somme riscosse sono destinate alle attività di protezione delle piante del servizio che ha effettuato il controllo.

Regime transitorio

Fino a quando non sarà operativo l’applicativo informatico del servizio fitosanitario regionale, le richieste di registrazione e autorizzazione sono presentate tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) prevista dalla normativa regionale sull’imprenditoria agricola.

Rinvio alla normativa statale e unionale

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dalla legge si applicano le disposizioni del d.lgs. 19/2021, che costituisce il principale quadro di riferimento per la protezione delle piante e per il servizio fitosanitario.

Abrogazione della disciplina previgente

Dalla data di entrata in vigore della legge è abrogata la precedente legge regionale 29 novembre 2011, n. 64, che disciplinava il servizio fitosanitario regionale.

Copertura finanziaria

La legge dichiara che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.