L.R. Toscana 40/2024
Misura a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Modifiche alla l.r. 65/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana istituisce, con risorse fino a 500.000 euro, contributi triennali per il pagamento del canone di locazione a favore di giovani tra 18 e 21 anni residenti in Toscana fuori dal nucleo di origine per provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il beneficio richiede specifici requisiti ISEE e patrimoniali, è assegnato tramite bando e graduatoria, non è cumulabile con altri aiuti abitativi salvo l’assegno di inclusione (quota B).
Sostegno triennale al canone di locazione per giovani 18-21 anni fuori dal nucleo familiare di origine
Sostegno all’autonomia abitativa dei giovani fuori dal nucleo familiare di origine
La legge regionale della Toscana introduce una misura di sostegno all’autonomia abitativa per giovani tra 18 e 21 anni che vivono fuori dal nucleo familiare di origine in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. La disciplina inserisce un nuovo articolo nella normativa finanziaria regionale e definisce requisiti, importi, modalità di accesso, cause di decadenza e copertura finanziaria.
Ambito soggettivo e requisiti di accesso
Possono accedere al contributo i giovani che si trovano in una delle situazioni tutelate previste dalla norma e che, oltre ai requisiti richiamati dalla disciplina generale regionale, risultino in possesso di specifiche condizioni.
I requisiti indicati sono:
- titolarità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che abbia collocato il giovane in comunità residenziali o in affido etero familiare;
- età compresa tra 18 e 21 anni;
- ISEE inferiore a 9.360 euro;
- residenza in Toscana, fuori dal nucleo familiare d’origine;
- non titolarità, per una quota superiore al 33%, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili abitativi situati in Italia;
- non titolarità di contratti di locazione ad uso abitativo.
Contenuto del beneficio
La Regione destina risorse fino a un massimo complessivo di 500.000 euro per concedere contributi triennali a sostegno del pagamento del canone di locazione.
Il contributo:
- ha durata di tre anni;
- è riconosciuto in misura annua compresa tra 2.700 e 4.200 euro;
- varia in funzione della tipologia della soluzione abitativa e della presenza di figli;
- è ammesso in un unico esemplare per ciascun contratto di locazione.
Priorità, graduatoria e bando
L’assegnazione avviene tramite bandi pubblici regionali e graduatoria, secondo i criteri fissati dal singolo bando, nei limiti dell’autorizzazione di spesa.
Costituiscono criteri di priorità:
- la presenza di figli;
- la maggiore età anagrafica.
La Giunta regionale deve stabilire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo, le modalità per la predisposizione del bando, con particolare riferimento a importo del contributo, tipologia dell’alloggio, presenza di figli, decadenza, revoca e restituzione delle somme revocate.
Erogazione, durata del contratto e vincoli
Il contributo annuo è erogato solo dopo la stipula del contratto di locazione ed è corrisposto in quote semestrali anticipate.
Il contratto di locazione deve avere durata minima di tre anni.
La misura si riferisce esclusivamente alla locazione oggetto del contratto presentato alla Regione.
Incompatibilità, decadenza e revoca
Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici, comunque denominati, finalizzati al sostegno abitativo o aventi la stessa finalità, salvo la quota B dell’assegno di inclusione, secondo quanto disciplinato dal bando.
Sono cause di decadenza:
- mancata produzione del contratto di locazione entro 180 giorni dalla data fissata dal bando;
- mancato trasferimento della residenza anagrafica entro 90 giorni dalla stipula del contratto;
- falsità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda, accertata in controllo.
Costituisce inoltre causa di revoca la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo le regole del bando.
Copertura finanziaria e bilancio
L’onere massimo di 500.000 euro è coperto con risorse vincolate già incassate per finalità di edilizia residenziale ed edilizia convenzionata-agevolata, disponibili sul bilancio regionale 2024–2026, annualità 2024, nella Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 02 "Giovani", Titolo 1 "Spese correnti".
La Giunta regionale provvede poi alla ripartizione di tali risorse sulle annualità del bilancio, in coerenza con il cronoprogramma della spesa e secondo le regole contabili richiamate dalla legge regionale e dal d.lgs. 118/2011.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 9 ott 2024L.R. Toscana 38/2024
- Legge · 9 ott 2024L.R. Toscana 39/2024
- Legge · 22 ott 2024L.R. Toscana 41/2024
- Legge · 23 ott 2024L.R. Toscana 42/2024
- Legge · 17 set 2024L.R. Toscana 37/2024
- Legge · 13 set 2024L.R. Toscana 36/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →