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Legge

L.R. Toscana 41/2024

Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 41/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica l’art. 87 della l.r. 68/2011 sul fondo regionale per la montagna, consentendo l’assegnazione di risorse anche ai singoli comuni appartenenti alle unioni montane, per interventi non gestiti dalle unioni e qualificati dalla Giunta come di immediata rilevanza e necessità per i territori montani. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale. In vigore dal 24 ottobre 2024.

Fondo regionale per la montagna: estensione dei benefici ai singoli comuni delle unioni montane per interventi urgenti

Fondo regionale per la montagna e ambito di applicazione

La legge regionale Toscana 22 ottobre 2024, n. 41 interviene sulla disciplina del fondo regionale per la montagna contenuta nell’art. 87 della l.r. 68/2011, ampliando i possibili destinatari delle risorse. L’obiettivo è consentire un sostegno più mirato a esigenze urgenti dei territori montani.

Destinatari dei finanziamenti

La modifica introdotta consente di destinare il fondo non solo agli enti già previsti dalla disciplina previgente, ma anche:

  • ai singoli comuni appartenenti alle unioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’art. 87;
  • limitatamente a interventi in materie non gestite dalle unioni di appartenenza;
  • purché si tratti di interventi individuati dalla Giunta regionale come di immediata rilevanza e necessità per i territori montani.

In sostanza, il fondo può essere utilizzato anche per far fronte a esigenze puntuali e non coperte dalla gestione associata, quando l’intervento sia ritenuto urgente dalla Giunta.

Presupposti e limiti della nuova previsione

L’accesso ai benefici per i singoli comuni non è generalizzato, ma subordinato a tre condizioni cumulative:

  • il comune deve appartenere a un’unione ricompresa nelle categorie richiamate dalla norma;
  • l’intervento deve riguardare materie non gestite dall’unione;
  • la Giunta regionale deve qualificarlo come intervento di immediata rilevanza e necessità per i territori montani.

La disciplina quindi mantiene un impianto selettivo, orientato a finanziare solo interventi urgenti e specificamente individuati.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 23 ottobre 2024, l’entrata in vigore decorre dal 24 ottobre 2024.

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