L.R. Toscana 41/2024
Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica l’art. 87 della l.r. 68/2011 sul fondo regionale per la montagna, consentendo l’assegnazione di risorse anche ai singoli comuni appartenenti alle unioni montane, per interventi non gestiti dalle unioni e qualificati dalla Giunta come di immediata rilevanza e necessità per i territori montani. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale. In vigore dal 24 ottobre 2024.
Fondo regionale per la montagna: estensione dei benefici ai singoli comuni delle unioni montane per interventi urgenti
Fondo regionale per la montagna e ambito di applicazione
La legge regionale Toscana 22 ottobre 2024, n. 41 interviene sulla disciplina del fondo regionale per la montagna contenuta nell’art. 87 della l.r. 68/2011, ampliando i possibili destinatari delle risorse. L’obiettivo è consentire un sostegno più mirato a esigenze urgenti dei territori montani.
Destinatari dei finanziamenti
La modifica introdotta consente di destinare il fondo non solo agli enti già previsti dalla disciplina previgente, ma anche:
- ai singoli comuni appartenenti alle unioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’art. 87;
- limitatamente a interventi in materie non gestite dalle unioni di appartenenza;
- purché si tratti di interventi individuati dalla Giunta regionale come di immediata rilevanza e necessità per i territori montani.
In sostanza, il fondo può essere utilizzato anche per far fronte a esigenze puntuali e non coperte dalla gestione associata, quando l’intervento sia ritenuto urgente dalla Giunta.
Presupposti e limiti della nuova previsione
L’accesso ai benefici per i singoli comuni non è generalizzato, ma subordinato a tre condizioni cumulative:
- il comune deve appartenere a un’unione ricompresa nelle categorie richiamate dalla norma;
- l’intervento deve riguardare materie non gestite dall’unione;
- la Giunta regionale deve qualificarlo come intervento di immediata rilevanza e necessità per i territori montani.
La disciplina quindi mantiene un impianto selettivo, orientato a finanziare solo interventi urgenti e specificamente individuati.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 23 ottobre 2024, l’entrata in vigore decorre dal 24 ottobre 2024.
Testo integrale
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