L.R. Toscana 36/2024
Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari. Modifiche alla l.r. 42/1998 e alla l.r. 88/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana estende le funzioni regionali anche ai servizi di trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria interprovinciali non ferroviari e precisa, in materia di tramvie e funivie, il riferimento ai servizi di pubblico interesse di competenza comunale. Non comporta nuovi oneri finanziari ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.
Trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria interprovinciale: riparto di funzioni regionali e precisazioni su tramvie e funivie
Trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria interprovinciale
La legge della Regione Toscana interviene sulla disciplina regionale del trasporto pubblico locale, aggiornando il riparto delle funzioni amministrative per includere espressamente i servizi a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, purché diversi da quelli ferroviari. L’intervento ha natura puntuale e si coordina con la l.r. 42/1998.
Riparto delle funzioni regionali nel trasporto pubblico locale
Nel quadro delle funzioni attribuite alla Regione in materia di trasporto pubblico locale, viene aggiunta una specificazione che ricomprende tra le competenze regionali anche:
- i servizi di trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria;
- quando tali servizi siano interprovinciali;
- con esclusione dei servizi ferroviari.
La norma chiarisce quindi che tali sistemi di trasporto rientrano nel perimetro delle funzioni regionali, con efficacia limitata al territorio toscano.
Tramvie e funivie: precisazione terminologica
In materia di disposizioni particolari su tramvie e funivie, la legge modifica la disciplina regionale per precisare che il riferimento ai servizi di pubblico interesse riguarda quelli di competenza comunale. Si tratta di un chiarimento lessicale e sistematico, utile a delimitare l’ambito applicativo della disposizione nel quadro delle funzioni locali.
Profili finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione delle sue disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, quindi dal 21 settembre 2024.
Attualità della disciplina
La legge non disciplina un intervento temporaneo o legato a un esercizio finanziario concluso; introduce invece modifiche normative strutturali alla legislazione regionale vigente, pertanto non è da considerarsi obsoleta.
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