L.R. Toscana 42/2024
Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia. Modifiche alla l.r. 16/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina i nuovi servizi erogati in farmacia nella Regione Toscana, limitandoli ai servizi sanitari previsti dalla normativa vigente e fissando regole su comunicazione preventiva all’ASL, requisiti dei locali, apparecchiature, obblighi del farmacista, controlli e sanzioni. Le farmacie già operative devono adeguarsi con comunicazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo transitorio.
Disciplina dei nuovi servizi erogati in farmacia e relativi adempimenti, locali, controlli e sanzioni
Disciplina dei nuovi servizi erogati in farmacia
La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 16/2000 per regolare la cosiddetta “farmacia dei servizi”, cioè i nuovi servizi sanitari erogabili in farmacia. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana e definisce perimetro dei servizi, requisiti organizzativi e controlli.
Ambito dei servizi erogabili
I servizi erogabili in farmacia sono circoscritti ai soli servizi sanitari previsti dalla normativa vigente. In materia di diagnostica da sangue capillare, possono essere eseguiti soltanto i test effettuabili con attrezzature utilizzabili anche al di fuori di laboratori o strutture sanitarie.
Comunicazione preventiva all’azienda USL
La farmacia che intende iniziare o modificare le attività rientranti nella disciplina deve inviare formale comunicazione al direttore generale dell’azienda USL competente per territorio almeno trenta giorni prima dell’avvio o della modifica. La comunicazione deve indicare:
- i locali utilizzati in esclusiva per i servizi;
- le specifiche tecniche della strumentazione impiegata;
- l’elenco del personale coinvolto, se diverso da quello già comunicato all’azienda USL secondo la normativa vigente.
Locali e modalità di svolgimento
I servizi possono essere svolti in spazi interni alla farmacia oppure in locali esterni dedicati in via esclusiva alla farmacia dei servizi, separati dagli altri locali e idonei a garantire la riservatezza degli utenti. I servizi possono essere resi anche a farmacia chiusa, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
I locali esterni devono:
- essere autorizzati ai sensi della disciplina regionale sull’autorizzazione delle farmacie;
- trovarsi nella propria sede farmaceutica.
Nei locali esterni è vietato svolgere:
- attività di vendita;
- attività di raccolta e spedizione delle ricette.
Non possono essere utilizzate aree o strutture esterne, come gazebo o prefabbricati, salvo situazioni straordinarie autorizzate dall’autorità competente.
Apparecchiature, controlli e conservazione documentale
Le apparecchiature e i dispositivi utilizzati devono possedere le caratteristiche previste dalla normativa vigente. Il titolare della farmacia o il direttore della farmacia è responsabile:
- del regolare funzionamento delle apparecchiature;
- dell’esecuzione dei collaudi e dei controlli di legge;
- della conservazione per almeno tre anni della documentazione attestante i controlli svolti.
Obblighi e responsabilità del farmacista
Il farmacista titolare o il direttore responsabile risponde:
- della corretta installazione e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi secondo le indicazioni del fabbricante;
- dell’inesattezza dei risultati analitici, se dovuta a carenze di installazione, taratura o manutenzione;
- del rispetto della riservatezza degli utenti.
Il farmacista non può fornire interpretazioni del test, né svolgere attività di prescrizione o diagnosi terapeutica sulla base degli esiti dei test. È inoltre obbligatorio lo smaltimento dei rifiuti secondo il d.lgs. 152/2006.
Controlli, prescrizioni e sequestro
In caso di inosservanza, l’azienda USL, salvo che il fatto costituisca reato, propone le sanzioni amministrative previste e assegna un termine per conformarsi alle prescrizioni e regolarizzare le irregolarità rilevate. Se la farmacia non adempie entro il termine, l’azienda USL dispone il sequestro dell’apparecchiatura eventualmente installata.
Sanzioni
La violazione delle disposizioni del capo è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro. L’accertamento spetta all’azienda USL competente per territorio. Il direttore generale propone al Comune i provvedimenti di competenza in materia di farmacia. Copia del verbale di contestazione è trasmessa all’ordine professionale dei farmacisti per i provvedimenti di competenza.
Indirizzi regionali
La Giunta regionale può emanare, con propria deliberazione, linee di indirizzo in materia di farmacia dei servizi.
Regime transitorio
Le farmacie che già svolgono l’attività disciplinata devono inviare comunicazione all’azienda USL competente entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione transitoria.
Neutralità finanziaria
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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