Sentenza del 08/03/2017 n. 952 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Soggetto contribuente - Contabilità aziendale - Affidamento terzi - Abituale infermità mentale - Non rileva - Stato malattia temporanea - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che l'affidamento della contabilità a terzi e le proprie condizioni di salute, consistenti in un'abituale infermità mentale o in uno stato di malattia temporanea, dovessero esonerarlo dalla responsabilità per le irregolarità contabili. La decisione ha escluso che tali circostanze siano sufficienti: solo un'infermità mentale di gravità tale da determinare l'interdizione o l'inabilitazione, rendendo il contribuente incapace di agire a tutela dei propri interessi, può costituire una valida esimente.
La decisione
La responsabilità per la corretta tenuta e conservazione della contabilità amministrativa e fiscale resta a carico del contribuente anche quando egli abbia incaricato terzi di occuparsene. Né l'affidamento a professionisti, né una malattia temporanea, né una generica abituale infermità mentale escludono tale responsabilità, salvo che sia provata una condizione giuridicamente rilevante di incapacità, quale l'interdizione o l'inabilitazione. Il ricorso del contribuente è pertanto respinto.
Massime di principio
- Il contribuente resta personalmente responsabile degli obblighi contabili e fiscali anche quando affida la gestione della contabilità a un commercialista o ad altri terzi.
- Una malattia temporanea o una generica difficoltà psichica non costituisce automaticamente una causa di esonero dalla responsabilità tributaria.
- Perché l'incapacità personale possa valere come esimente, deve essere dimostrata una condizione grave e formalmente riconosciuta, tale da impedire al contribuente di provvedere alla tutela dei propri interessi, come l'interdizione o l'inabilitazione.
- L'incarico conferito a un professionista può rilevare nei rapporti interni o ai fini di eventuali responsabilità del professionista, ma non elimina di per sé la responsabilità del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
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