Cassazione Penale, Sentenza n. 21814/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Meci impugnava l'ordinanza del Tribunale di Vercelli che, unificando le posizioni esecutive di Christian Cavicchio e di Besnik Meci sulla base della sovrapponibilità dei pregiudizi risultanti dal sistema informativo del casellario (C.U.I. 01FEOKQ), aveva disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per le sentenze indicate nel certificato del casellario. I motivi dedotti erano: (1) vizio di motivazione per mancata e analitica indicazione delle ragioni che avrebbero consentito di attribuire tutte le condanne annotate a Cavicchio al solo Meci; (2) violazione di legge e carenza motivazionale per non aver enucleato i pregiudizi specifici che determinavano la sovrapponibilità e per non aver chiarito le modalità e gli elementi su cui era fondata l'iscrizione delle condanne nei rispettivi casellari.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale di Vercelli. La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato non conteneva una ricognizione analitica dei pregiudizi penali nei certificati di Cavicchio e Meci né indicava gli elementi concreti da cui desumere che il C.U.I. 01FEOKQ corrispondesse univocamente a Besnik Meci per tutte le iscrizioni contestate. In assenza di specifiche indicazioni e senza che risultasse l'attivazione dei poteri istruttori riconosciuti all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., la motivazione è stata qualificata come apparente. Ne è conseguito l'annullamento con rinvio, con l'invito del Collegio al Tribunale a svolgere un nuovo giudizio in cui siano esplicitati e motivati i singoli elementi di sovrapponibilità e, se necessario, siano attivati i poteri istruttori pertinenti.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 1, codice penale
Usato dal Tribunale come base normativa per disporre la revoca della sospensione condizionale della pena in conseguenza di una nuova condanna con pena detentiva nei termini quinquennali
art. 666, comma 5, codice di procedura penale
Riferimento ai poteri che il giudice dell'esecuzione deve eventualmente esercitare per accertare l'identità dell'autore dei reati e verificare la correttezza delle iscrizioni nel casellario giudiziario; la Corte ha richiamato l'obbligo di attivare tali poteri prima di attribuire automaticamente condanne di terzi al ricorrente
Massime di principio
- L'unificazione di posizioni esecutive basata su corrispondenze nel sistema informativo del casellario richiede una ricostruzione analitica e motivata dei singoli pregiudizi che risultano sovrapponibili: non è sufficiente un'affermazione generica di 'replicazione' di provvedimenti.
- Prima di disporre la revoca della sospensione condizionale per effetto dell'unificazione, il giudice dell'esecuzione deve accertare - e motivare chiaramente - che le condanne attribuite alla posizione unificata riguardino effettivamente lo stesso soggetto.
- Il giudice deve avvalersi, quando necessario, dei poteri istruttori previsti dall'art. 666 cod. proc. pen. (comma 5) per acquisire documentazione, chiarire discrepanze e confrontare sentenze e iscrizioni, soprattutto in presenza di identificatori ambigui nel casellario.
- La mera estrazione automatica di dati dal sistema informativo del casellario non legittima decisioni gravanti sulla sfera giuridica del condannato: è obbligatoria una verifica probatoria e una motivazione specifica.
- Se la motivazione è generica o 'apodittica' (assenza di elementi dimostrativi), la decisione è soggetta ad annullamento per motivazione apparente dalla Corte di Cassazione e sarà disposto il rinvio per un nuovo esame.
- In un caso simile, la difesa dovrebbe chiedere l'esibizione puntuale dei certificati, contestare l'attribuzione di C.U.I. quando equivoca, e sollecitare l'utilizzo degli strumenti istruttori per dimostrare l'irragionevolezza o l'errore nell'unificazione delle posizioni.
- Il Tribunale, nel riesame, deve indicare espressamente quali sentenze o iscrizioni sono state considerate sovrapponibili e su quale base temporale e personale si fonda l'attribuzione delle stesse a un unico soggetto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21539/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21540/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21544/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21545/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21546/2025 del 09/06/2025
- Sentenza penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21547/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →